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Maggiori garanzie per la libera scelta del lavoratore nella Direttiva della Covip del 21/03/2007.
Il lavoratore, infatti, non solo deve scegliere, attraverso i modelli Tfr1 e Tfr2[2], se mantenere il tfr in regime di retribuzione differita[3] o conferirlo alla previdenza complementare, ma deve continuare a manifestare, in forma scritta, le ulteriori scelte che si presentano in seguito, ad esempio nel caso in cui si verifica un cambio di lavoro.
In tali circostanze, la direttiva Covip precisa che la scelta, a suo tempo effettuata dal lavoratore circa la destinazione del tfr a previdenza complementare rimane efficace anche per il nuovo rapporto di lavoro, ma il lavoratore dispone di 6 mesi di tempo per esprimere, in forma scritta[4], al proprio datore di lavoro la tipologia di previdenza complementare a cui aderire e la misura del tfr da destinarvi.
Se il lavoratore non sceglie scatterà il meccanismo del silenzio assenso, quindi conferimento del tfr alla forma pensionistica collettiva o in mancanza di essa al fondo residuale istituito presso l’INPS.[5]
Nota alla Delibera Covip del 21/03/2007.
Dott.ssa Fratto Paola responsabile sezione previdenza estera di lavoroprevidenza.com
[1] La scelta volontaria è importante perché rispetta le preferenze dei lavoratori, gli unici conoscere le loro esigenze economiche, familiari, di risparmio e previdenziali. CfrM. Marè, P. Pellegrini, La riforma della previdenza complementare: le ragioni di un sistema pensionistico a due pilastri, in Diritto ed Economia dello Stato Sociale, 2006 n. o.
[2] Il modello Tfr1 deve essere utilizzato dai lavoratori dipendenti assunti entro il 31/12/2006, con esclusione del lavoratori domestici e dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il modello Tfr2, invece, deve essere utilizzato dai lavoratori assunti dopo il 31/12/2006. Delibera Covip del 21/03/2007: “ Direttive recanti chiarimenti operativi circa l’applicazione del decreto ministeriale del 30/01/2007, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 765, della legge 27/12/2006, n.296”
[3] Il lavoratore può decidere di non aderire alla pensione complementare, manifestando il proprio rifiuto esplicitamente e ottenere, cosi, la liquidazione del tfr alla cessazione del rapporto di lavoro. La scelta in questo caso è revocabile, cioè il lavoratore può scegliere di conferire, successivamente, il tfr maturando ad un fondo di pensione. A. Marano, M.Solombrino, Una scelta libera e volontaria, in La scelta sul Tfr dal 1 gennaio 2007, modalità ed effetti delle decisioni sul Tfr e previdenza complementare, 2007 Esselibri S.p.a, Napoli.
La delibera Covip precisa, a tal proposito, che il lavoratore può in qualsiasi momento revocare la decisione di tenere il tfr sotto forma di retribuzione differita per accedere ad un fondo pensione e tale scelta deve essere comunicata in forma scritta al datore di lavoro, senza utilizzare appositi modelli. Delibera Covip del 21/03/2007.
[4] Non con i modelli Tfr1 e Tfr2, ma con un semplice documento scritto che il datore di lavoro dovrà conservare.z
[5] Delibera Covip del 21/03/2007.