lavoroprevidenza

lunedì 28 maggio 2007

LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO

della dott.ssa Roberta Caragnano - Componente della Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com

LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO



Dal 1997, con il D.Lgs. 496/97, ha avuto inizio un processo di riforma in materia di accesso al mercato del lavoro e al sistema della formazione professionale e dell istruzione. I vecchi uffici di collocamento sono stati sostituiti dai Centri per l Impiego a cui sono affidate nuove competenze: servizi per l incontro domanda/offerta, proposte di inserimento lavorativo e formativo, colloqui di orientamento e programmi di riqualificazione professionale.


I Centri hanno perso la loro funzione solamente amministrativa ed oggi si pongono come nuovi punti di incontro per lavoratori ed aziende con lo scopo di contrastare il problema della disoccupazione e rispondere alle necessità di reperimento personale delle imprese.


Il 30 gennaio del 2003 è entrato in vigore il D.Lgs. 297/02 che ha apportato importanti modifiche al precedente D.Lgs.181/00 recante norme per agevolare l incontro tra domanda e offerta e per contrastare la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata.


Le novità principali hanno riguardato l abolizione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro e il nuovo concetto di stato di disoccupazione: ai sensi del citato decreto, infatti, sono considerati disoccupati solo coloro che si presentano al Centro per l Impiego competente a dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro. Per quanto riguarda i datori di lavoro, molte ed importanti sono state le novità in materia di obblighi di comunicazioni.


Riguardo all’abolizione delle liste di collocamento
l art. 2 del D.Lgs. 297/02 ha previsto la soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di alcune liste che restano ancora in vigore, quali la lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art.1, DPR 24 settembre 1963 n.2053); la lista dei lavoratori in mobilità (art.6, legge 23 luglio 1991 n.223); l’elenco dei lavoratori disabili (art.8, legge 12 marzo 1999 n.68), le matricole della gente di mare (art.17, c.2 legge 23 agosto 1988 n.400).


Alte novità sono state l’abolizione del tesserino C1 e del libretto di lavoro.
Infatti, ai nuovi iscritti, i Comuni non rilasceranno più il libretto di lavoro ma, chi è ancora in possesso del libretto può comunque tenerlo come semplice documento del proprio passato lavorativo e non è necessario che si presenti al Centro per l Impiego.
Il vecchio libretto di lavoro è stato sostituito dalla scheda professionale contenente informazioni relative alle capacità tecniche, alle esperienze professionali e formative e alla disponibilità lavorativa espresse dal lavoratore.
Il contenuto della scheda professionale è stabilito dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2001.
Diventa così pienamente operante l elenco anagrafico di cui al DPR 442/00, contenente i dati relativi ai soggetti disoccupati, inoccupati o occupati in cerca di altra occupazione.
La scheda professionale è dunque il nuovo documento che sarà rilasciato al lavoratore dal Centro per l Impiego che lo ha preso in carico.
Tutte le schede professionali degli utenti confluiscono in una banca dati aggiornata a disposizione delle aziende per facilitare l incontro domanda/offerta.



CHE COSA E CAMBIATO DAL 30/01/03 CIRCA LE MODALITA DI ASSUNZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI (art. 6, 7 e 8 D.Lgs.297/02)


· COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL CENTRO PER L IMPIEGO:
comunicazione di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni (presentando il modulo presso gli uffici oppure inviandolo con raccomandata o via fax). In caso di comunicazione di trasformazione e proroga del rapporto di lavoro non sono previsti termini perentori.


· ASSUNZIONE DIRETTA
L assunzione diretta si estende a tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro salvo l obbligo di assunzione mediante concorso previsto dagli statuti degli enti pubblici.


· DISPOSIZIONI SPECIALI
Restano ferme le disposizioni speciali previste per l assunzione di: lavoratori non comunitari (d.lgs. 25 luglio 1998, nr.286); lavoratori italiani da impiegare o trasferire all estero (D.L. 31 luglio 1987, n.317, convertito con modifiche, dalla legge 3 ottobre 1987, nr.398); lavoratori disabili (legge 12 marzo 1999, nr.68).


· COMUNICAZIONI AL LAVORATORE
All atto dell assunzione (e comunque prima che inizi l attività lavorativa) i datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore entro 30 giorni, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola (art.9 bis L.608/1996), nonché la comunicazione contenente le informazioni obbligatorie art.1 del D.lgs. 26/05/97, n.152 (luogo di lavoro, la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro, l inquadramento e la qualifica).


· ASSUNZIONI CON AGEVOLAZIONI
Non è più richiesta da parte dei datori di lavoro la presentazione del mod. Ass./Ag. e la convalida dei requisiti da parte dei Centri per l Impiego (abrogato comma 5, art.9 bis L.608/96 dall art.8 lett.h D.Lgs.297/02).


· LAVORO DOMESTICO
La comunicazione di assunzione deve essere effettuata entro 5 giorni al Centro per l Impiego e non più all INPS (abrogato comma 4, art.9 bis L.608/96 dall art.8 lett.h D.Lgs.297/02).


· LAVORO AGRICOLO
La comunicazione di assunzione è ancora effettuata mediante copia del registro di impresa (abrogato art.9 ter L.608/96 dall art.8 lett.h D.Lgs.297/02).
Successivamente si applicherà la regola generale della comunicazione contestuale.


· LAVORO ARTIGIANO
La comunicazione di assunzione e cessazione degli apprendisti deve avvenire entro 5 giorni.
Successivamente si applicherà la regola generale della comunicazione contestuale.


· LAVORO IN COOPERATIVA
E previsto l obbligo di comunicazione di assunzione al Centro per l Impiego entro 5 giorni solo nel caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con il socio lavoratore.


· PRECEDENZA NELLA RIASSUNZIONE
Viene ridotta da 12 a 6 mesi la durata del diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda, per i lavoratori licenziati per riduzione di personale o mobilità (art.15, 6°comma L.264/1949 come modificato dall art.6, 4° comma del D.Lgs. 297/02).








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