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Limiti operativi dei Ced
Angelo Vitale
Consulente del lavoro
Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare del 23 ottobre, n.
La problematica delle specifiche (e lecite) attività dei Ced è stata piuttosto sofferta ed elaborata.
Ai Ced sono stati riconosciuti, sin dall art. 58, sedicesimo comma, della legge 17 maggio 1999, n. 144, compiti con valenza esclusivamente matematica restando ferma la esclusiva competenza dei consulenti. In questa direzione la Circolare del Ministero Lavoro n. 14 del 15-03-00 la quale ha superato positivamente l’esame del Consiglio di Stato.
Sulla medesima norma è stata interessata la Corte di Giustizia Europea la quale ha concluso che non possono esserci differenze tra imprese con meno di 250 addetti i quali si potevano avvalere solo di centri costituiti e composti esclusivamente da persone iscritte ad un determinato albo professionale e imprese con più di 250 addetti i quali , in virtù della stessa normativa, si avvalgono di centri esterni di elaborazione dati alla sola condizione che questi siano assistiti da una o più delle dette persone.
L’art. 5 ter ha appunto eliminato questa differenza. Da qui la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 1 dellla L. 11 gennaio 1979 n. 12.
In relazione all’entrata in vigore della legge di conversione 46/2007 il Ministero è intervenuto con propria nota 4 giugno 2007, Prot. 25 - SEGR - 0007004.
In quella sede, e più in particolare nella nota rimessa all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero indicò che il supporto del professionista, incaricato con atto formale portato a conoscenza alla Dpl e all’Ordine di competenza, si concretizza in un supporto di natura consulenziale avente ad oggetto tutte le problematiche di natura lavoristica, previdenziale e fiscale afferenti alla gestione dell’impresa riservando, quindi, al professionista l’impostazione del prospetto di paga, nei suoi riferimenti lavoristici e previdenziali,… mentre il mero sviluppo del calcolo e della stampa dei cedolini paga, inteso come attività strumentale realizzata peraltro mediante strumentazione informatica, può essere oggetto dell’attività d’impresa svolta dal Ced.
In relazione all’ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 3 aprile 2007 e in forza del precetto normativo che assegna al Ministero del lavoro di definire i criteri di attuazione lo stesso Ministero è ora intervenuto precisando meglio, con esiguo spazio per commenti diversi, quale deve essere l’intervento del professionista sottraendone in modo chiaro ai Ced ogni discrezionalità, valutazione e interpretazione sulle assunzioni (individuazione del contratto collettivo applicabile e inquadramento del lavoratore) e sulla gestione del rapporto di lavoro riguardo alle procedure di calcolo (straordinario, congedi parentali, riposi, permessi, assegni familiari, le ritenute previdenziali e fiscali sull’imponibile).
Le operazioni di calcolo del Ced si devono limitare, quindi, ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo sulla base delle direttive di impostazione stabilite dal professionista. Nelle sole mere operazioni di data-entry e/o di output non necessita, però, l’apporto continuo e costante del professionista il quale non ha più, sulla base dell’evoluzione normativa intervenuta, il limite consistente nel numero massimo di 500 prospetti di paga che i singoli professionisti possono gestire e controllare nell’ambito dei CED.
La circolare individua, infine, cosa si devono intendere per attività strumentali ed accessorie che risultano eseguibili dal Ced: le prime sono costituite dalle operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e stampa, quali la raccolta, la lettura e la materiale trasposizione dei dati indicati nei libri paga nonché l aggiornamento dei relativi programmi informatici; le seconde si individuano in quelle mere operazioni successive e secondarie, quali la consegna del cedolino di paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l’archiviazione dei dati raccolti.
In sostanza la elaborazione concettuale ed il controllo della correttezza degli adempimenti in materia lavoristica competono al professionista mentre le operazioni di mera esecutività competono ai Ced.
Diverse operazioni possono ricadere nel penalmente rilevante: lo ha indicato la lettera circolare del 4 giugno 2007 e prima ancora la richiamata lettera circolare n. 1665 del 13/11/2003.
Sulle attività oggetto delle disposizioni in commento si ritiene opportuno segnalare che similare argomento è stato trattato dalla Sesta Sezione penale della Cassazione la quale nella sentenza n. 26817 del 29 luglio 2006 si è interrogata sugli ulteriori adempimenti curati dal Ced, in materia di assunzioni, di licenziamenti e di previdenza e assistenza sociale, e se esse potessero considerarsi esorbitanti da mere "operazioni di calcolo e stampa" o da "attività strumentali ed accessorie” a queste accennando pure all’ipotesi di un ruolo di copertura formale dell attività svolta in realtà senz’alcun controllo del Ced trattato dal giudice di secondo grado.
Coniugando gli ordinamenti si può quindi affermare che il sistema sanzionatorio prevede oggi:
Fonte normativa | Illecito | Fonte sanzionatoria | Sanzione | Estinzione agevolata |
Art. 348 cod. pen. – Art. 12/79 | ESERCIZIO ABUSIVO. Per avere abusivamente esercitato la professione di consulente del lavoro che richiede una speciale abilitazione da parte dello Stato. | Art. 348 cod. pen. | Reclusione fino a 6 mesi o multa da € € 516,00 | |
Art. 1 c. 12/79 (Nota Ministero del Lavoro n. 25/7004 del 4.6.07) | CONSULENZA DEL LAVORO. | Per non avere comunicato, i professionisti che ne hanno i requisiti di legge, alla competente Direzione provinciale del lavoro, l’assunzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale di lavoratori dipendenti. Art. | Sanzione amministrativa fino a € 200,00. | sanzione ridotta €. 68 |
E’ opportuno, però, che al pari del preciso chiarimento sul significato da assegnare alle attività strumentali ed accessorie intervenga il Ministero per chiarire quale sistema sanzionatorio risulta applicabile in quanto talune disposizioni di cui alla L. 1815/1939 richiamata risultano abolite.
Per concludere si ricorda che, in forza del codice di comportamento del personale ispettivo è loro assegnato il compito di verificare (art. 9, comma 4) se il soggetto che assiste alle operazioni ispettive sia in possesso di abilitazione professionale. In caso di constatato esercizio abusivo procedono alla segnalazione all’autorità giudiziaria (art. 9, comma 5).