lavoroprevidenza

lunedì 28 giugno 2004

Circolare numero 96 del 18-6-2004: coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2004.


Circolare numero 96 del 18-6-2004.htm



Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2004.





Progetto per la Gestione, lo Sviluppo

e il Coordinamento dell’Area Agricola





Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 18 Giugno 2004 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici



Circolare n. 96 e, per conoscenza,



Al Presidente

Al Vice Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Membri del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1 Ai Presidenti dei Comitati provinciali





OGGETTO: Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2004.



SOMMARIO: 1. Contribuzione I.V.S.

2. Contribuzione di maternità

3. Contribuzione I.N.A.I.L.

4. Territori agevolati e non agevolati

5. Tabelle contributi dovuti per l’anno 2004

6. Modalità di pagamento







1. Contribuzione IVS.



Premesso che, con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, al pari di quanto previsto dall’abrogato art. 12 per lo IATP, la qualifica di IAP, si riferisce e vale per tutti i casi in cui, per la normativa statale stessa, è rilevante a determinati fini, ivi compresi quelli di natura previdenziale, il calcolo dei contributi I.V.S. dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990 n. 233, rimodulate a partire dal 1 luglio 1997 dal Decreto Legislativo 16 aprile 1997 n.146 e convertite in EURO, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002, nonchè sulla determinazione di un aliquota percentuale da applicare al reddito convenzionale individuale ed attribuita in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda.



Il reddito medio convenzionale, pubblicato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene determinato sulla base della media tra le medie salariali giornaliere degli operai agricoli.



Per l’anno 2004 il reddito medio convenzionale è stato determinato in Euro 42,68, con Decreto Direttoriale del 11 giugno 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



Pertanto, le aliquote da applicare al suddetto reddito, immutate rispetto a quelle applicate nel 2003 per essere stato raggiunto l’aumento complessivo previsto dall’art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo n.146/1997, sono le seguenti:



• 18,30% (ridotta al 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;



• 15,30% ( ridotta al 10,80% per i giovani in età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.



Tenuto conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S. che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed imprenditori agricoli professionali sono tenuti a corrispondere ammontano, per l’anno 2004, rispettivamente:



• per i maggiori di 21 anni

20,30% (per le zone normali)

17,30% (per le zone svantaggiate)



• per i minori di 21 anni

17,80% (per le zone normali)

12,80% (per le zone svantaggiate)



Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell’art.17 della legge 3 giugno 1975, n.160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2004, a € 0,54 a giornata.





2. Contribuzione di maternità.



Per l’anno 2004 il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato nella misura di Euro 7,49 , ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.



Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della Legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e ai sensi dell’articolo 66 del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 (testo unico sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.





3. Contribuzione INAIL



Al riguardo si ricorda che per il riequilibrio finanziario della gestione agricoltura, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del Testo Unico INAIL, il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, all’art. 28 prevede, per il quinquennio 2001-2005, un aumento dei contributi in quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50%. Come è noto, per gli anni 2001 e 2002 l’incremento dei contributi in quota capitaria è stato calcolato per ciascun anno nella misura del 12,5% e per l’anno 2003 nella misura del 8,33%. Per l’anno 2004 l’ulteriore aumento stabilito con decreto interministeriale, in corso di pubblicazione, su delibera del Commissario Straordinario dell’INAIL, è pari a 8,33%.



Pertanto, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni, di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, che l’Istituto riscuote con la procedura unificata, ai sensi dell’art.1 del D.L. 26 aprile 1996, n. 219, per l’anno 2004 è fissato nella misura capitaria annua di Euro 725,77, ridotta a Euro 502,58 per le aziende situate nei territori montani o in zone svantaggiate.





4. Territori agevolati (zone montane e svantaggiate).



Per l’individuazione delle predette zone bisogna fare riferimento per i territori montani al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e per le zone agricole svantaggiate all’art.15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, ciò in quanto alla categoria non sono applicabili le disposizioni emanate a seguito della riclassificazione oggetto della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000.



Si precisa, al riguardo, che il dettato del comma 1, dell’art. 2 del Dlgs 146/1997 recita:

“A decorrere dal 1 gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.”

Inoltre il comma 27 dell’art. 11 della legge n. 537/1993 precisa che:

“ I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato e indeterminato nei territori montani…….sono fissati nella misura…….”



Dalla lettura delle norme è evidente che la riclassificazione opera solo nei riguardi delle aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo determinato e indeterminato e non si riflette su altre disposizioni di legge.





5. Tabelle contributi dovuti per l anno 2004.



Nell’allegato 1 sono riportate le aliquote e gli importi dei contributi in vigore, per l’anno 2004 per le categorie interessate.









6. Modalità di pagamento.



La riscossione avverrà tramite l invio agli interessati di quattro modelli di versamento unificato "F24", che saranno recapitati ai contribuenti con posta prioritaria.



I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2004 e il 17 gennaio 2005.



Allegato 1.



IL DIRETTORE GENERALE

Crecco







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