venerdì 24 settembre 2004
			PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL P.I.: RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
			dell Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
			
1. Progressione economica.
I. Lo svolgimento  di mansioni  superiori  da  parte di  un  dipendente comunale,  se effettuata  in  via di mero fatto o in assenza d un incarico promanante dagli organi competenti ad incidere sul rapporto di lavoro subordinato oppure sulla  scorta di  misure organizzative particolari o  transitorie, non implica alcun effetto favorevole in capo al lavoratore per quanto concerne  la  sua  progressione in carriera  nè il suo  trattamento retributivo  -neppure se  l ente datore di lavoro  abbia  disposto, con regolamento transitorio, lo straordinario reinquadramento degli impiegati svolgenti  titolatamente dette  mansioni-,  all uopo non potendosi  invocare la diretta applicazione  dell art. 36 cost.,  la cui norma  di principio ha,  quali  primi  destinatari,  il legislatore  ordinario,  la  p.a.  nell esercizio dei  suoi poteri  regolamentari ed i soggetti stipulanti i  contratti collettivi  di lavoro  nei vari  comparti del pubblico  impiego. Nella  specie,  il ricorrente  ha svolto  mansioni superiori, alle  dipendenze del comune  di Roma,  in base ad  un mero ordine  di  servizio  e  per esigenze  organizzative  temporanee,  di talchè egli non  può invocare il regolamento comunale  che, in sede  di recepimento del  D.P.R. 1 giugno 1979  n. 191,  volle sanare  le situazioni  dei  soli  soggetti  incaricati di  tali  mansioni  sulla scorta di provvedimenti della giunta  municipale o degli altri organi competenti (Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2000, n. 4399, in Foro Amm., 2000, p. 2663).
II. Il sistema retributivo previsto dall art. 43 comma  23 L. 1 aprile 1981 n. 121,  ha inteso  sganciare la progressione economica degli appartenenti ad una carriera con struttura piramidale dalla progressione  di  carriera  ancorandola  al compimento  di  un  certo numero  di anni  (25 di  servizio  effettivo), mentre  il sistema  di calcolo della  retribuzione previsto  dall art. 156 r.d. 11 novembre   1923 n. 2395, ancorato  alla  progressione  di carriera,  valorizza l intero servizio prestato nell arma   (anzianità assoluta). Pertanto, nel calcolo della  retribuzione spettante, non è possibile operare  una  commistione dei  due  sistemi e cioè, da una parte rivendicare  il  trattamento  economico  spettante dopo 25  anni  di  servizio,  e poi  calcolare la  classe di  stipendio così spettante sulla base dell anzianità assoluta (Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4252, in Foro Amm., 2000, p. 2631).
                                                                
2. Le mansioni.
I. Ante l entrata in  vigore dell art. 57 d.lg. 3 febbraio  1993 n. 29 e art.  25 d.lg.  31  marzo  1998 n.  80, il principio della  normale irrilevanza, sia ai fini economici sia ai fini di  progressione in   carriera, dello svolgimento in via di mero fatto delle  mansioni superiori, salva  diversa disposizione  di legge, non è applicabile nel caso  in cui lo  svolgimento di  compiti diversi da  quelli della propria  qualifica è stato effettuato (nella specie, a partire dall 1 ottobre 1977) per l esigenza di ricoprire vacanze dei posti in organico ed in virtù di un formale provvedimento legittimamente adottato,  integrando tale  ipotesi  l espressa previsione normativa che sancisce  il diritto dell impiegato allo  stipendio “nella misura stabilita dalla legge” secondo l art. 33 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2000, n. 6076, in Foro Amm., 2000, p. 1198).
  
II. Le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle  dovute sulla base dei provvedimenti di nomina o di inquadramento,  sono del tutto irrilevanti ai fini  sia economici, che di  progressione in carriera, salvo che la legge disponga diversamente (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2000, n. 1972, in Foro Amm., 2000, p. 1218).
III. Nell ambito del  rapporto di pubblico  impiego, e salvo che la legge non disponga  diversamente,   le  mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle dovute sulla base  del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono  del tutto irrilevanti sia ai fini economici,  sia  ai fini  della  progressione  in carriera.  Ciò in quanto  il  rapporto  di  pubblico impiego  non è assimilabile  al  rapporto  di lavoro  privato, perchè  gli interessi  coinvolti hanno natura indisponibile  ed anche perchè l attribuzione  delle mansioni e  del  correlativo  trattamento   economico  devono  avere  il  loro presupposto indefettibile nel provvedimento  di nomina o di inquadramento,  non  potendo  tali  elementi  costituire  oggetto  di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2000, n. 1079, in Giur. It., 2000, p.1736).
IV. Nell ambito  del pubblico impiego, le mansioni svolte dal dipendente, superiori  a quelle dovute, sulla  base del provvedimento di nomina o d inquadramento, sono del tutto irrilevanti  ai fini sia economici, che  di progressione di  carriera, salvo che la  legge non disponga  altrimenti, poichè  l attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico ha il suo presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o d inquadramento (Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 972, in Foro Amm., 2000, p. 404).
V. Le mansioni svolte da un dipendente pubblico superiori a quelle dovute in base al  provvedimento di nomina  o di  inquadramento sono irrilevanti ai fini di progressione di carriera (Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 1999, n. 1076, in Giust. civ., 2000, I, p. 579).
VI. Nell ambito del pubblico impiego, salvo che una specifica disposizione  non disponga  altrimenti, lo svolgimento di fatto  di mansioni superiori non contemplate nella qualifica di dipendente è irrilevante sia  ai fini della  progressione di carriera sia  ai fini economici,  in  quanto  il  rapporto   di  pubblico  impiego  non  è assimilabile   al  rapporto   di  lavoro   privato  per   i  principi costituzionali  dominanti nell organizzazione  dei pubblici  uffici e perchè l attribuzione  delle mansioni e del  correlativo trattamento economico  devono   avere  il  loro  presupposto   indefettibile  nel provvedimento di nomina o di inquadramento (T.A.R. Campania, sez. V, Napoli, 23 novembre 1999,ord. n. 245, in Lav.  Giur., 2000, p. 1051).
     
3. Ammissione ai pubblici impieghi.   
I. L equiparazione di  titoli di  studio aventi  diversa natura  ai fini dell ammissione  all impiego   o  della  progressione in carriera, nell ambito di  un rapporto già in atto,  è rimessa  alla espressa  volontà del legislatore (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2000, n. 5035, in Foro Amm., 2000, p. 967).
                                   
4. Inquadramento in ruolo.                                              
I. La finalità  dell art. 38, l. 23  agosto 1988 n. 400  va individuata nell intento  di assicurare,  in  via transitoria,  la copertura dei posti disponibili in relazione  alla professionalità acquisita e non in una  funzione di progressione  o avanzamento in  carriera; sicchè il  colloquio, ivi  previsto,  è diretto  a verificare l idoneità, comunque acquisita, dell avente titolo, per almeno un biennio, nel profilo    professionale assegnatogli, senza  che rilevi l amministrazione  presso  la  quale le  mansioni  della  qualifica superiore sono state svolte (Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2000, n. 2357, in Foro Amm., 2000, p. 1263).
                                                
5. Stipendi.                                                          
I. Ai sensi  dell art. 7 comma  3 d.l. 19  settembre 1992 n.  384 (conv. con modificazioni dalla l. 14 novembre  1992 n. 438) per l anno 1993 non trovano applicazione le  norme che comunque comportano incrementi retributivi  in  conseguenza  sia  di  automatismi  stipendiali,  sia  dell attribuzione   di   trattamenti  economici,   per   progressione automatica  di carriera,  corrispondenti   a  quelli   di  funzioni superiori, ove  queste siano  effettivamente esercitate:  tale norma riguarda anche  il beneficio  della maggiorazione  della retribuzione individuale di anzianita   (R.I.A.) che, in quanto  collegata al mero compimento di un  certo tempo e cioè di un  quinquennio di effettivo servizio,  esso  integra  gli estremi  dell automatismo  stipendiale, espressamente bloccato per l anno 1993 (Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2000, n. 6970, in Foro Amm., 2000, p. 1112).
                                                        
6. Giurisdizione ordinaria e amministrativa.                            
I. Sono  devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in materia  di concorsi c.d. interni diretti, cioè, ad attuare la progressione in carriera di chi sia già dipendente  dell amministrazione (Trib. Roma, 2 novembre 1999, in Nuovo dir., 2000, p. 151).
                                                
II. Secondo l art. 68,  d.lg. n. 29 del  1993, in tutti i casi  in cui la controversia investa una fase del  procedimento anteriore alla costituzione del rapporto, avendo la posizione dell aspirante  consistenza di interesse legittimo, la giurisdizione  spetta  al giudice amministrativo. Qualora invece la pretesa violazione investa l esclusione  dalla partecipazione  ad  un  concorso interno  diretto alla progressione in carriera o,  più in generale, quando abbia come presupposto un  rapporto di  lavoro già instaurato  con la  p.a., la giurisdizione spetta al giudice ordinario del lavoro (Trib. Agrigento, 28 luglio 1999, in Giust. Civ., 2000, I, p. 268).
                                                            
III. La  riserva alla  giurisdizione  del  giudice amministrativo  delle controversie concernenti  procedure concorsuali per  l assunzione dei dipendenti delle  p.a., operata  dall art. 68, comma  4, d.lg.  n. 29 del 1993,  riguarda le procedure concorsuali  volte all instaurazione del rapporto  di lavoro e non  quelle c.d. interne, che  tendono in via esclusiva a consentire la  progressione in carriera di lavoratori già dipendenti dell amministrazione (Trib. Venezia, 15 dicembre 1999, in Giust. Civ., 2000, I, p. 267).