lavoroprevidenza

martedì 13 maggio 2008

IL DIPENDENTE PUO’ RICORRERE ALL’ ARBITRO PUBBLICO IMPIEGO ANCHE DOPO I 20 GG PREVISTI DALL’ART.6 DEL CCNQ 23/1/2001

IL DIPENDENTE PUO’ RICORRERE ALL’ ARBITRO PUBBLICO IMPIEGO ANCHE DOPO I 20 GG PREVISTI DALL’ART.6 DEL CCNQ 23/1/2001 E LA P.A. DOPO L’ACCETTAZIONE DEL RITO NON PUO’ OPPORRE LA TARDIVITA’.
Cassazione civile, Sez.lavoro sentenza 26.02. 2008 n°5045( Maurizio Danza)

Questa la decisione della Suprema Corte di particolare interesse nel pubblico impiego , intervenendo in merito alla problematica dei termini per il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal CCNQ 23 gennaio 2001, avverso le sanzioni disciplinari, ed attribuite all’Arbitro del pubblico impiego in alternativa alla giurisdizione del Giudice del Lavoro su scelta del dipendente. Nel caso di specie un dipendente del Ministero della Giustizia, aveva impugnato oltre il termine di venti giorni previsto dall´art. 56 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dall´art. 7 dello Statuto dei lavoratori. dinanzi all´arbitro unico, ai sensi del CCNQ di conciliazione e arbitrato ,la sanzione disciplinare della sospensione di giorni cinque dal lavoro e dallo stipendio, irrogatagli dall´Amministrazione il quale aveva ritenuto l´impugnazione inammissibile, per la tardività del ricorso proposto . Il successivo ricorso del dipendente al Tribunale di Bologna avverso il lodo veniva rigettato sulla base della tardività dell´impugnazione evincibile dalla notifica del provvedimento di applicazione della sanzione, che ad avviso del Tribunale,poteva e doveva essere rilevata dall´arbitro, essendo stata eccepita dalla controparte. La Corte in accoglimento del ricorso e con rinvio della causa al giudice di merito , ha cassato la sentenza del Tribunale di Bologna per aver omesso di considerare che l´eccezione di tardività, formulata dall´amministrazione dopo oltre quattro mesi dall´inizio del procedimento arbitrale, non poteva esser ritenuta proponibile dopo che entrambe le parti avevano accettato la procedura,con rinunzia da parte dell´amministrazione, per comportamento concludente, a far valere l´inosservanza del termine in questione.La Corte nella pronuncia sottolineando che” una richiesta di impugnazione, dinanzi all´arbitro unico, in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro, formulata oltre il termine di 20 giorni dalla applicazione della sanzione stessa, non vincola l´amministrazione”, tuttavia ritiene che, “pur non avendone l´obbligo può aderirvi, esercitando le capacità e i poteri del privato datore di lavoro conferitile dall´art. 5 del d.lgs 165/2001”. Quindi, se a fronte di siffatta richiesta l´amministrazione accetta che venga avviato e si concluda il procedimento di nomina dell´arbitro a norma dell´art. 3 del menzionato contratto quadro “essa non può successivamente sollevare in alcun momento della procedura arbitrale l´eccezione di tardività per mancato rispetto da parte del lavoratore del menzionato termine di 20 giorni perché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile revoca del consenso già prestato”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 26.02. 2008 N°5045
Svolgimento del processo
Il Sig.. dipendente del Ministero della Giustizia, ha impugnato dinanzi all´arbitro unico, in base alle previsioni del Contratto collettivo nazionale quadro 23 gennaio 2001, in materia di procedure di conciliazione e arbitrato ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 69 bis del d.lgs 29/1993 nonché dell´ars. 412 ter c.p.c., la sanzione disciplinare della sospensione di giorni cinque dal lavoro e dallo stipendio, irrogatagli dall´Amministrazione.
2. In accoglimento di specifica eccezione dei Ministero, l´impugnazione é stata dichiarata inammissibile dall´arbitro, per la tardività del ricorso, proposto oltre il termine di venti giorni previsto dall´ars. 56 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dall´ars. 7 dello Statuto dei lavoratori.
3. Il ricorso del dipendente al Tribunale di Bologna avverso il lodo é stato rigettato sul rilievo che il mancato rispetto del termine sopraindicato- la cui vigenza era stata accertata dalle parti con apposito accordo di interpretazione autentica- era provato in base alla notifica del provvedimento di applicazione della sanzione, e che la tardività dell´impugnazione poteva e doveva esser rilevata dall´arbitro, essendo stata eccepita dalla controparte.
4. il dipendente ha impugnato la sentenza con ricorso fondato su un unico articolato motivo.
5. L´Amministrazione intimata ha depositato atto di costituzione.
Motivi della decisione
6. Con l´unico motivo di ricorso sono denunziate inadeguatezza e incongruità della motivazione. Violazione di legge ed errata applicazione di norme di legge (artt. 2067 c.c. e 24 CCNQ 23 gennaio 2001, art. 1. Ipotesi di accordo 13 novembre 2001, relativa all´ars. 6 del CCNQ cit., artt. 59 e 66 del d.lgs 165/01, art. 7 legge 300/70; art. 140 c.p.c.; legge 241/90, artt. 1335, 1175, 1366, 1375 c.c.). Genericità ed insufficienza della motivazione.

7. Si addebita alla sentenza impugnata: di aver ritenuto tardiva l´impugnazione della sanzione, senza considerare che essa era invece tempestiva, tenendo conto della data nella quale, non avendolo potuto fare prima a causa di malattia, il ricorrente aveva ritirato la raccomandata che gli dava notizia della sanzione; di aver ritenuto perentorio il termine di 20 giorni previsto dall´art. 7 dalla legge 300/70 per il valido ricorso alla procedura arbitrale; di aver omesso di considerare che l´eccezione di tardività, formulata dall´amministrazione dopo oltre quattro mesi dall´inizio del procedimento arbitrale, non poteva esser ritenuta proponibile dopo che entrambe le parti avevano accettato la procedura, con rinunzia da parte dell´amministrazione, per comportamento concludente, a far valere l´inosservanza del termine in questione.
8. La Corte giudica fondata l´ultima delle riferite censure, con conseguente assorbimento delle altre.
8.1. L´art. 2 del Contratto collettivo nazionale quadro 23 gennaio 2001 in materia di procedure di conciliazione e arbitrato ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 69 bis del d.lgs 29/1993 nonché dell´art. 412 ter c.p.c., (d´ora innanzi : il contratto quadro) la cui rubrica reca, significativamente, la dizione "Facoltatività dell´arbitrato", stabilisce, per quanto interessa, che "Restando fermo il ricorso all´autorità giudiziaria ordinaria, le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro scelto di comune accordo".
8.2. Il principio del carattere volontario dell´arbitrato è attuato, essenzialmente, con il comma 2 del successivo art. 3 del contratto, che consente liberamente a ciascuna delle parti "di revocare il consenso ad attivare la procedura" sino alla designazione dell´arbitro mediante sorteggio. Esso trova poi conferma nelle previsioni del comma 3 dell´art. in esame, sulla rinunzia all´arbitrato conseguente ad un secondo rifiuto consecutivo di una delle parti di accettare l´arbitro sorteggiato. Anche nel corso del giudizio arbitrale, infine, il principio richiamato trova ulteriore convalida dalla disciplina della mancata preventiva accettazione dell´eventuale decisione dell´arbitro in materia di efficacia, validità o interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale: il rifiuto opera infatti come causa di estinzione del procedimento, secondo quanto previsto dall´art. 4, comma 9, del contratto quadro.
8.3. L´art. 6 del cit. contratto, pur richiamando, nella prima parte del primo comma, il principio della impugnabilità di tali sanzioni secondo quanto previsto nell´art. 2, attenua la portata della libera revocabilità del consenso alla procedura arbitrale, disponendo (con una clausola da intendere quale espressione di accettazione preventiva del compromesso arbitrale e, in tali sensi, non contrastante con il principio della non obbligatorietà dell´arbitrato) che nella materia in questione la richiesta dì ricorso all´arbitro unico da parte del lavoratore è vincolante per la pubblica amministrazione, salvo che si riferisca a sanzioni risolutive del rapporto.
8.4. L´art. 6 cit. consente anche l´impugnazione delle sanzioni dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina contemplati nei commi 8 e 9 dell´art. 59 del d.lgs 29/93 ( ora art. 55 del d.lgs 165/01) peraltro con le medesime regole dello stesso CCNQ. Dinanzi a tali Collegi, secondo il comma 7 del cit. art. 59, l´impugnazione può esser proposta entro venti giorni dall´applicazione della sanzione. Il medesimo termine vale per l´impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi di conciliazione previsti dall´art. 66 del d.lgs 165/01 ( operanti, peraltro, solo in assenza di procedure di conciliazione e arbitrato regolate dai contratti collettivi nazionali) in conseguenza del richiamo alle modalità e agli effetti di cui ai commi 6 e 7 dell´art. 7 della legge 300/70, operato dall´art. 56 del d.lgs 165/01, che disciplina l´impugnazione delle sanzioni dinanzi a detti collegi.
8.5. In tale situazione, le parti collettive, a fronte di " richieste di chiarimenti in merito al termine per l´impugnazione delle sanzioni disciplinari di fronte all´arbitro istituito dal citato CCNQ" hanno ritenuto necessaria l´interpretazione autentica dell´art.6 del CCNQ. Pertanto sottoscrivendo il 13 novembre 20011´"Ipotesi di accordo sulla interpretazione autentica dell´art.6 comma 1 del contratto collettivo quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli artt.56,65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dell´art. 421 ter del codice di procedura civile", esse hanno convenuto che :"L´articolo 6 del CCNQ del 23.1.2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedure arbitrali, sia di fronte all´arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 dell´art. 55 del d.lgs. 165/2001. Tale termine rimane pertanto di 20giorni dall´applicazione della sanzione così come previsto dall´art.55 comma7 del d.lgs 165/2001 e dall´art.7 comma 6 della legge 300/1970".
8.6. Quindi, l´art. 6 del contratto-quadro con la norma risultante dal comma 1, prima proposizione, che fa richiamo all´impugnabilità delle sanzioni dinanzi all´arbitro unico, e dal comma 2, sulla vincolatività della richiesta di arbitrato, attribuisce al lavoratore una facoltà, mentre l´art. 1 dell´accordo di interpretazione autentica limita la facoltà così attribuita imponendo che essa venga esercitata entro 20 giorni dall´applicazione della sanzione.Alla facoltà del lavoratore corrisponde la situazione di soggezione dell´amministrazione alla scelta della controparte. Alla limitazione di tale facoltà fa riscontro l´integrale ripristino del potere dell´amministrazione, in assenza del presupposto indicato, di aderire o no alla richiesta di arbitrato, secondo il principio già messo in rilievo , di assoluta libertà delle parti nella scelta della via arbitrale, come alternativa alla giurisdizione.
8.7. La conseguenza é che una richiesta di impugnazione, dinanzi all´arbitro unico, in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro, formulata oltre il termine di 20 giorni dalla applicazione della sanzione stessa, non vincola l´amministrazione. Quest´ultima tuttavia, pur non avendone l´obbligo può aderirvi, esercitando le capacità e i poteri del privato datore di lavoro conferitile ( ora) dall´art. 5 del d.lgs 165/2001. Quindi, se a fronte di siffatta richiesta l´amministrazione accetta che venga avviato e si concluda il procedimento di nomina dell´arbitro a norma dell´art. 3 del menzionato contratto quadro (come e incontroverso che sia avvenuto nella specie) essa non può successivamente sollevare in alcun momento della procedura arbitrale l´eccezione di tardività per mancato rispetto da parte del lavoratore del menzionato termine di 20 giorni perché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile (v. arti. 3, commi 2 e 3, del cit. CCNQ) revoca del consenso già prestato.
8.8. Sulla base di tale principio, il ricorso va accolto con rinvio della causa al giudice di merito, per un nuovo esame. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.

Roma 15 novembre 2007


Depositato in cancelleria 26 febbraio 2008



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