lavoroprevidenza

lunedì 30 giugno 2008

IL PADRE-LAVORATORE CHE UTILIZZA IL CONGEDO PARENTALE PER SVOLGERE UNA DIVERSA ATTIVITA’ PUO’ ESSERE LICENZIATO.

Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 16 giugno 2008, n. 16207 (Cesira Cruciani)

L’utilizzazione del congedo parentale, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, per lo svolgimento di una diversa attività lavorativa (nella specie, l’attività prestata presso la pizzeria di proprietà della moglie da parte del padre lavoratore, beneficiario del congedo) configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto ed è idonea ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza del 16 giugno 2008, sezione lavoro, n. 16207.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto il ricorso inteso ad impugnare il licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro di G.M., per aver fatto un uso improprio del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, di cui alla legge n. 53 del 2000.
Il G.M. aveva utilizzato l’astensione facoltativa per occuparsi della pizzeria da asporto appena acquistata dalla moglie, e non per accudire la propria figliola, tale circostanza era stata valutata dal suo datore di lavoro quale giusta causa di recesso, sul presupposto che la legge non tutela ex se l’astensione dal lavoro, cioè a prescindere dall’uso che ne faccia il lavoratore.

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro di G.M., condannando il datore di lavoro a corrispondere le retribuzioni arretrate. I giudici d’appello osservavano che unica condizione per l’esercizio al congedo parentale è il suo collegamento con le esigenze organizzative della famiglia nei primi anni di vita del bambino, dovendosi considerare, al riguardo, la diversità della situazione in esame rispetto all’ipotesi del lavoratore assente per malattia che presti attività lavorativa in favore di terzi e, al contrario, la sua analogia con le ipotesi del lavoratore in permesso sindacale, caratterizzata semplicemente dalla connessione del permesso con l’attività sindacale. Era pertanto irrilevante accertare se il lavoratore si fosse occupato anche della cura della figlia e se l’attività da lui svolta nell’azienda della moglie fosse non continuativa, essendo la stessa finalizzata a soddisfare un’esigenza di famiglia, sì da integrare il legittimo esercizio del congedo, il licenziamento si rilevava privo di giusta causa e meritevole di annullamento.

Il datore di lavoro di G.M ricorre alla Suprema Corte, motivando che, l’attribuzione del diritto all’astensione facoltativa anche al padre lavoratore è condizionata all’effettivo perseguimento della finalità di sviluppare in modo armonico la personalità del bambino favorendone l’inserimento nella famiglia e nella società, mentre la sentenza impugnata ha individuato una “ratio legis”, cioè l’esigenza di aiutare l’organizzazione familiare, del tutto assente nella normativa in esame, che al contrario ed in riferimento al D.Lgs. n. 151 del 2001, intende tutelare la paternità assicurando al padre un sostegno economico per l’accudimento diretto della prole. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2104 c.c. e vizio di motivazione, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la richiesta di congedo escluda di per sé ogni possibile controllo in ordine alla corrispondenza causale fra ragioni dell’assenza dal lavoro e attività da lui svolta.

La Corte di Cassazione accogliendo in parte i motivi proposti dal datore di lavoro cassa la sentenza impugnata e la rinvia ad altro giudice d’appello, designato nella Corte d’appello di Brescia. Il nuovo esame della controversia dovrà tenere conto del seguente principio di diritto: “L’art. 32, comma 1, let. B), del D.Lgs. n. 151/2001, nel prevedere – in attuazione della legge – delega 8 marzo 2000, n. 53 – che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall’ente previdenziale un’indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dall’ente tenuto all’erogazione dell’indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia”.


  • Hermes
  • Abercrombie
  • Chanel
  • Burberry
  • Moncler
  • Christian Louboutin
  • Ugg Sandali 2014
  • Ugg
  • Ugg Store Online
  • Ugg Australia Shop Online
  • Ugg Australia Prezzi
  • Saldi Ugg Australia
  • Ebay Ugg
  • Shop Ugg
  • Ugg Italia Prezzi
  • Ugg Mini Button
  • Woolrich Store Bologna
  • Woolrich Lungo
  • Outlet Woolrich Bologna Online
  • Woolrich Parka Outlet
  • Woolrich Outlet Firenze
  • Woolrich Giubbotti Invernali
  • Woolrich Parka Outlet
  • Woolrich Calvary Parka
  • Woolrich Giacca Prezzi
  • Woolrich Bambino Milano
  • Scarpa Gucci
  • Gucci Profumi Donna
  • Orologio Gucci Prezzi
  • Orologi Gucci Femminili
  • Gucci Guilty Spot
  • Borse Gucci
  • Stivali Gomma Gucci
  • Gucci Uomo Borse
  • Flora By Gucci
  • Calzature Gucci
  • Hogan Inverno 2014
  • Diego Della Valle Hogan
  • Scarpe Hogan Sito Ufficiale
  • Hogan Outlet 2014
  • Hogan Vendita On Line Sito Ufficiale
  • Nuova Collezione Hogan Primavera Estate 2014
  • Negozi Hogan Online
  • Spaccio Aziendale Hogan
  • Outlet Milano Hogan
  • Hogan Rebel