lunedì 9 marzo 2009
LICENZIAMENTO: L´ANDAMENTO NEGATIVO DEL "PUNTO VENDITE" VA PROVATO!
Non è legittimo il licenziamento del dipendente per "cessata attività" del punto vendita al quale lo stesso è addetto quando detta attività viene trasferita in altro punto della medesima città.
E´ quanto ha stabilito il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro - (G.L: dr. L. Buonvino) in questa interessante sentenza (che il lettore potrà scaricare integralmente) in cui si statuisce espressamente il principio giurisprudenziale secondo il quale sul datore di lavoro grava l´onere della prova dell´effettività delle ragioni poste a fondamento del licenzamento; nel caso de quo, dell´effettività dell´andamento negativo del punto vendita di un negozio commerciale.
Non è sufficiente - per il Tribunale - la chiusura di un punto vendita per poter licenziare il dipendente ad esso addetto, soprattutto quando nella "stessa città" ne viene aperto altro analogo!
Nota a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com
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SCARICA QUI LA SENTENZA INTEGRALE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO G.L. DR. BUONVINO LUCA