martedì 12 maggio 2009
LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ, LAVORATIVA ED EXTRALAVORATIVA, DA PARTE DEL LAVORATORE, DURANTE LO STATO DI MALATTIA
L´espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia, è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell´adempimento dell´obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro: guidare una moto di grossa cilindrata, recarsi in spiaggia e prestare una seconda attività lavorativa sono stati ritenuti, dalla S.C., indici, di per sé, di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltrechè dimostrativi dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l´espletamento di un’attività ludica o lavorativa.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA n. 9474 del 21 aprile 2009
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Per il commento alla sentenza vedasi la pagina:
http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1791