lavoroprevidenza

lunedì 10 dicembre 2012

LA NUOVA RIFORMA PENSIONISTICA

Premessa
L’ordinamento pensionistico italiano si è caratterizzato, soprattutto negli ultimi tempi, da una certa ricchezza ed accelerazione di interventi legislativi, che hanno reso il panorama normativo, in materia, alquanto fluido e talora di difficile ricostruzione sistematica. Il presente studio intende operare una disamina della Legge di riforma pensionistica introdotta dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, come integrata dal successivo D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 14/2012, evidenziandone, per quanto possibile, elementi di innovazione e di continuità con il sistema preesistente, le cui previsioni di tutela sono state spesso oggetto di ripescaggio da parte della nuova normativa, seppure inserite in un contesto del tutto innovativo, sotto molteplici aspetti.

Obiettivi della riforma
Gli istituti “ripescati” o introdotti ex novo in materia pensionistica vengono, con la riforma, inseriti in un contesto preordinato al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità del sistema previdenziale e pensionistico di lungo periodo, da raggiungere, come già stabilito dal comma 1 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, attraverso i criteri dell’equità, della flessibilità, dell’adeguamento del sistema all’incremento della speranza di vita ed ai principi di semplificazione e trasparenza.
Il Legislatore raggiunge tali obiettivi mettendo in campo una serie di interventi volti all’adeguamento dell’accesso al pensionamento alla maggiore longevità, alla previsione di norme derogatorie per le fasce più deboli e alla predisposizione di regole semplici ed uniformi tendenti all’armonizzazione dei sistemi pensionistici.
Le nuove prestazioni pensionistiche
Va innanzitutto premesso che il seguente studio è limitato all’ ambito soggettivo di maggiore impatto sociale, riferito ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore privato in regime AGO (assicurazione generale obbligatoria).
Ciò posto, il criterio di semplificazione trova immediata applicazione nella previsione, a far data dall’ 1.1.2012, di due sole prestazioni pensionistiche principali: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
Scompare la vecchia pensione di anzianità, che coniugava la previsione di una minore età pensionabile con un minimo di anzianità contributiva.
I requisiti di accesso a quest’ultima erano quelli di cui alla L. n. 243/2004, poi modificata dalla L. n. 247/2007, che aveva introdotto il cd. sistema delle “quote”: il diritto a pensione veniva infatti conseguito quando la somma di età anagrafica e anzianità contributiva raggiungeva la quota stabilita dalla tabella B allegata alla L. n. 247/2007.
Pertanto, dall’1.1.2008 al 30.6.2009 i lavoratori dipendenti perfezionavano il diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età; a partire dall’ 1.7.2009 in poi, col raggiungimento di: quota 95 e 59 anni età fino al 31.12.2010; quota 96 e 60 anni di età fino al 31.12.2012; quota 97 e 61 anni di età a decorrere dal 1.1.2013 (cfr. Circolare INPS n. 60/2008).
Con la legge di riforma, tali previsioni, in tema di accesso di requisiti di pensionamento, sono integralmente rivisitate a decorrere dall’1.1.2012.
Pensione di vecchiaia.
a)Lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995.
Sussiste una differenziazione nei requisiti pensionistici richiesti, a seconda che i lavoratori e le lavoratrici abbiano maturato della contribuzione al 31.12.1995 oppure a far data dall’ 1.1.1996.
La data del 31.12.1995, come noto, costituiva - e costituisce tuttora - lo spartiacque introdotto dalla riforma Dini (L. n. 335/1995) ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo pensionistico contributivo, retributivo o misto, questi ultimi operati – ancora adesso nelle modalità che esamineremo - secondo il paradigma di calcolo preesistente, di cui al D.L.vo n. 503/92.
Pertanto, i lavoratori e le lavoratrici con contribuzione al 31.12.1995, conseguono, a far data dall’1.1.2012, la pensione di vecchiaia con la maturazione dei seguenti requisiti:
-un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, stabiliti unitariamente per tutti gli assicurati senza distinzione di sesso, ambito lavorativo e regime previdenziale. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (così Circ. INPS n. 35/12 p.1.1.2);
- un’età anagrafica pari a 62 anni per le donne e pari 66 anni per gli uomini.
L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato aumenterà progressivamente ogni due anni fino ad arrivare a 66 anni a partire dall’1.1.2018; in ogni caso, l’età pensionabile non potrà essere inferiore a 67 nel 2021, per ottemperanza ad un vincolo europeo; dal 2013, tanto per le donne quanto per gli uomini, si aggiunge l’incremento di tre mesi per l’aumentata speranza di vita per uomini e donne secondo quanto già previsto dall’art. 12 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010.
Disposizioni eccezionali
Prima disposizione eccezionale di deroga a tali previsioni è quella di cui all’art. 24 comma 15 bis della L. n. 214/2011 secondo la quale le lavoratrici del settore AGO che entro il 31.12.2012 abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione e raggiunto i 60 anni di età possono pensionarsi al raggiungimento di 64 anni. La lavoratrice nata nel 1952, pertanto, che ha maturato 20 anni di contribuzione e compiuto 60 anni a maggio 2012, potrà pensionarsi nel 2016 anziché nel 2017, come avverrebbe normalmente, secondo le nuove previsioni.
L’INPS ha tuttavia stabilito (Circ. n. 35/12 cit.) che anche il requisito anagrafico di 64 anni previsto dalla norma eccezionale soggiace all’incremento per adeguamento alla speranza di vita e che la deroga trova comunque applicazione solo in presenza di svolgimento dell’attività lavorativa dipendente al 28.12.2011, data di entrata in vigore della L. n. 214/11 di conversione con modificazioni del D.L. n. 201/2011.
Nel silenzio della legge, la norma di deroga deve ritenersi applicabile alle sole lavoratrici con contribuzione al 31.12.1995, posto che solo queste possono realizzare il requisito di contribuzione minima di 20 anni al 31.12.2012 (realizzabile da chi risulti assicurato quanto meno a partire dal 1992).
Altre eccezioni all’innalzamento dell’età pensionabile riguardano ovviamente i lavoratori già derogati da precedenti disposizioni di legge: lavoratori non vedenti (ex art. 1 comma 6 D.L.vo n. 503/1992, circolare INPS n. 65/1995) ed invalidi in misura pari o superiore all’80% (art. 1 comma 8 D.L.vo n. 503/1992); per tali categorie di lavoratori nulla la legge di riforma ha innovato rispetto al previgente regime, anche in tema di esclusione dall’applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita, che nelle intenzioni del legislatore, costituisce meccanismo di sostenibilità del sistema pensionistico applicato alla generalità dei casi.
b)Lavoratori con anzianità contributiva dall’1.1.1996.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contribuzione dall’ 1.1.1996 (art. 24 comma 7) potranno pensionarsi alla maturazione degli stessi requisiti di età e contribuzione previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 nonchè al raggiungimento di una soglia minima di importo della pensione.
Tale importo minimo è ragguagliato a quello dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della L. n. 335/1995, nell’ammontare individuato specificamente per il 2012 (1,5 l’importo di euro 643) e comunque vigente alla data di pensionamento.
Per quanto riguarda il raggiungimento dei 20 anni di contribuzione, per le pensioni liquidate con il sistema contributivo puro, l’INPS (Circ. n. 35/12 par.1.2) ha ribadito che sono confermate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 40 L. n. 335/1995 in ordine al riconoscimento degli accrediti figurativi di 170 giorni per assenze motivate da educazione e assistenza di figli fino a 6 anni e 25 gg. l’anno per assenze dovute ad assistenza di figli maggiori di 6 anni, coniuge e genitori portatori di handicap.
Disposizione di flessibilità
Una norma di flessibilità (art. 24 comma 7) introduce la possibilità per i lavoratori che abbiano raggiunto la sopracitata età pensionabile e che abbiano il primo accredito contributivo al 1°.1.1996, di proseguire il rapporto di lavoro fino a 70 anni; in tal caso, sarà sufficiente il raggiungimento di un requisito minimo di anzianità contributiva pari a soli 5 anni, a prescindere dall’importo della pensione.
Secondo l’INPS (Circ. n. 35/2012) ai fini della maturazione del quinquennio, è utile la sola contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria e da riscatto) con esclusione di quella figurativa accreditata a qualunque titolo.
Tale previsione potrebbe risultare conveniente, ai fini del calcolo pensionistico, anche a chi vanta un’anzianità contributiva ridotta, considerando che al montante contributivo vengono applicati coefficienti di trasformazione più elevati in dipendenza della maggiore età anagrafica.
In ogni caso, anche ai 70 anni di cui alla citata previsione, si applica l’adeguamento all’incremento della speranza di vita già previsto dalla precedente normativa (art. 12 D.L. n. 78/10 cit.).
Pensione anticipata
Il diritto di accedere al pensionamento in anticipo rispetto al compimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia ordinaria è consentito ai lavoratori dipendenti di entrambi i sessi che possono vantare al1°.1.2012 un’anzianità contributiva minima prestabilita, indipendentemente all’età anagrafica.
a)Lavoratori con contribuzione al 31.12.1995
Nel 2012 le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno conseguire il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva; i lavoratori dipendenti, con 42 anni e 1 mese.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata “fermi restando i 35 anni utili per la previgente pensione di anzianità” (così da Circ. INPS n. 35/2012).
Dai 35 anni di contribuzione utile, sono esclusi i contributi da DS, malattia e, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 247/2007 alla L. n. 335/1995, la sola contribuzione da prosecuzione volontaria; i contributi anteriori al compimento di 18 anni sono moltiplicati per 1,5 (cfr. Circ. INPS n. 60/2008).
Dal 2013 i requisiti di contribuzione richiesti per la pensione anticipata aumentano di 1 mese e subiranno anch’essi l’incremento ulteriore di tre mesi per l’adeguamento alla speranza di vita, con esclusione del 2014; dal 2015 opereranno i soli aumenti per aspettativa di vita.
Disposizioni eccezionali
In via eccezionale, i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31.12.2012 abbiano perfezionato la quota 96 con almeno 60 anni di età e 35 anni di contribuzione, possono andare in pensione al compimento di 64 anni di età ( art. 24 comma 15 bis).
La norma, opera una deroga all’applicazione del nuovo regime, facendo salvi i previgenti criteri di pensionamento di anzianità già previsti dalla L. n. 247/2007 (cfr. Circolare INPS n. 60/2008).
L’INPS precisa ancora una volta che tale regime di deroga è applicabile solo a quei lavoratori che alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore della L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011) svolgevano attività di lavoro dipendente; anche al requisito di 64 anni di età si applica l’incremento di adeguamento alla speranza di vita.
Penale.( art. 24 comma 10)
Essendo la pensione anticipata sganciata dal requisito anagrafico, possono darsi casi in cui il lavoratore maturi il requisito di anzianità contributiva richiesta, antecedentemente ai 62 anni.
Ebbene, la legge di riforma, nell’ottica di un allungamento dei tempi di pensionamento, penalizza tale eventualità, prevedendo che nel caso in cui il pensionamento avvenga prima dei 62 anni verrà applicata una riduzione sulla quota di pensione maturata al 31.12.2011; la riduzione è dell’1% per ciascuno dei primi due anni di anticipo rispetto ai 62 anni di età, è del 2% per ogni anno di anticipo rispetto al raggiungimento dei 60 anni (art. 24 comma 10).
La predetta riduzione si applica sulla sola quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.
Pertanto, chi avrà una maggiore quota di pensione calcolata col sistema retributivo, subirà una maggiore penalizzazione.
E’ questo il caso di chi, avendo maturato più di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, avrà una pensione calcolata col metodo retributivo fino al 31.12.2011.
Subirà una decurtazione minore chi avrà una pensione calcolata con sistema misto (penalità sulla quota retributiva al 31.12.1995).
Chi avrà contribuzione dall’ 1.1.1996 ed una pensione calcolata secondo il metodo contributivo non avrà alcuna decurtazione.
E’ evidente dunque lo sfavore del Legislatore per i pensionandi secondo il vecchio sistema di calcolo.
Rimangono altresì esclusi dall’applicazione della penale anche i lavoratori che alla data del 31.12.2017 maturino 35 anni di contribuzione effettiva di lavoro; saranno utili, a tal fine, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia, CIG; non saranno utili i periodi contributivi di astensione facoltativa per maternità, CIGS, DS, riscatto laurea.
b) Lavoratori con contribuzione dall’ 1.1.1996
I lavoratori il cui primo accredito decorre dall’1.1.1996, possono ottenere dall’1.1.12012 la pensione anticipata maturando la medesima anzianità contributiva già richiesta ai lavoratori con contribuzione al 31.12.1995.
E’ valutabile, a tal fine, la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, salvo i versamenti volontari (ex art. 1 comma 7 L. n. 335/1995, Circ. INPS n. 35/2012). I contributi versati anteriormente al compimento di 18 anni di età si moltiplicano per 1,5.
Deroga (art. 24 comma 11)
Gli assicurati a decorrere dall’1.1.1996 per i quali la pensione sarà calcolata con sistema interamente contributivo, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento di 63 anni di età avendo maturato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e a condizione che la pensione maturata sia superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale vigente nel 2012 rivalutato periodicamente; l’importo dell’assegno al 2012, rivalutato, costituisce anche parametro per l’individuazione dell’importo soglia di pensione per gli anni successivi.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione si considerano utili solo i contributi effettivamente versati (obbligatori, volontari e da riscatto) con esclusione di quelli accreditati figurativamente a qualsiasi titolo (così Circ. INPS n. 35/2012).
Dall’1.1.2013 al 31.12.2015 il requisito di 63 anni di età subisce l’incremento di 3 mesi per l’adeguamento all’aumento della speranza di vita (cfr. DM 6.12.2011 e Circ. INPS n. 35/2012).
Regime delle decorrenze pensionistiche
Ai soggetti che perfezionano a decorrere dall’1.1.2012 i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata secondo il nuovo regime, non s applica la previgente disciplina delle decorrenze prevista dal D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010.
Come noto, tale ultima legge prevedeva il regime delle cd. “finestre mobili” per i dipendenti che avevano maturato i requisiti a decorrere dall’1.1.2011 in poi: i lavoratori dipendenti conseguivano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi (i lavoratori autonomi trascorsi 18 mesi).
Per le pensioni di anzianità un’ulteriore attesa era stata introdotta dalla L. n. 111/2011: di un mese per coloro che maturavano i requisiti nel 2012; di due mesi per coloro che maturavano i requisiti nel 2013, di tre mesi per coloro che li maturavano a decorrere dal 2014.
Con il nuovo regime la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha maturato i requisiti di età e di anzianità assicurativa e contributiva o, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (L. 155/1981); in ogni caso è sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente (art. 22 comma 5 L. n. 153/1969).
Nuovo calcolo delle pensioni.
La legge di riforma n. 214/2011 ha introdotto il sistema contributivo come metodo di calcolo generalizzato delle pensioni, da applicarsi secondo il principio del “pro rata” alle anzianità contributive maturate a decorrere dall’1.1.2012.
Il calcolo contributivo è applicato nelle due varianti del:
-calcolo contributivo puro, applicato ai lavoratori con primo accredito contributivo dall’1.1.1996;
-calcolo contributivo misto applicato ai lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995.
Scompare il calcolo pensionistico interamente retributivo, previsto dalla riforma Dini (L. n. 335/1995) per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995.
Secondo la nuova legge, anche questi ultimi avranno una pensione calcolata secondo il sistema pro rata misto, con applicazione del sistema retributivo in relazione alle anzianità maturate al 31.12.2011; si adotterà il calcolo interamente contributivo per le pensioni con anzianità a decorrere dall’1.1.2012.
Per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, si applica il calcolo retributivo in relazione alle anzianità maturate al 31.12.1995 e il calcolo contributivo in relazione alle anzianità contributive maturate dall’1.1.1996: quanto a tale ultimo aspetto, la riforma nulla ha innovato rispetto al regime precedente.
Calcolo della quota di pensione con sistema retributivo
Il calcolo pensionistico con sistema misto comporta che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011 ovvero al 31.12.1995 sia calcolata su base retributiva, facendo riferimento a quanto in materia stabilito con circolare INPS n. 14/1996.
Quest’ultima prevede la liquidazione della pensione per quote:
- una quota A, con anzianità contributiva maturata al 31.12.1992, calcolata sulla base delle ultime 260 settimane retributive dalla decorrenza della pensione, individuate ai sensi dell’art. 3 della L. n. 297/1982.
- una quota B, con anzianità contributiva dall’1.1.1993, calcolata sulla base delle ultime 520 settimane retributive, si sensi dell’art. 3 del D.L.vo n. 503/1992.
Calcolo della pensione con sistema interamente contributivo
Il calcolo della pensione può essere interamente contributivo in due casi:
-per i dipendenti iscritti all’AGO che al 31.12.1995 abbiano almeno 15 anni di anzianità contributiva, con 5 anni nel sistema contributivo e che ne facciamo richiesta (lavoratori cd. “optandi” ex art.1 comma 23 L. n. 335/95).
- per i dipendenti che abbiano il primo contributo versato dall’ 1.1.2012.
Per il calcolo della pensione con sistema interamente contributivo la circolare INPS n. 35/2012 rinvia alla circolare INPS n. 180/1996 e prevede che il montante individuale dei contributi versati sia moltiplicato per il coefficiente di trasformazione che è stabilito in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione.
Sulla base di tale premessa, è evidente che maggiore sarà la permanenza in servizio del lavoratore, maggiore sarà la contribuzione versata, più favorevole sarà il coefficiente di trasformazione applicato in dipendenza della più elevata età e più elevato sarà l’ammontare di pensione goduto.
Con l’estensione del metodo di calcolo contributivo per tutti i lavoratori viene meno il limite massimo di rendimento pensionistico.
Infatti, l’anzianità contributiva eccedente i 40 anni maturata dall’1.1.2012 sarà comunque valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.
Pertanto, i soggetti con (almeno) 18 anni di contributi al 31.12.1995 che conseguono la pensione successivamente al 2011 sulla base di una anzianità contributiva superiore a 40 anni, potranno beneficiare di una pensione il cui importo potrà superare il limite massimo di rendimento pensionistico previsto nel calcolo retributivo ( 80% della retribuzione pensionabile).
Soggetti esclusi dalla riforma: le norme di salvaguardia
I lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia entro il 31.12.2011, si pensionano secondo il regime previgente (Legge n. 243/2004; L. n. 247/2007; Circolare INPS n. 60/2008).
In tal caso, il lavoratore può chiedere all’INPS il rilascio della certificazione attestante la maturazione dei requisiti – previgenti – di pensionamento; tale attestazione avrà tuttavia solo un valore certificativo ma non anche costitutivo del diritto.
Regime e decorrenza pensionistica anteriori alla riforma si applicano anche ad altre categorie di soggetti, ancorchè questi ultimi maturino i requisiti di accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011, secondo le previsioni ed i limiti numerici e di risorse previsti dal DM 1.6.2012.
In questo decreto si prevede l’estensione della salvaguardia a 65.000 unità individuate fino all’anno 2019 secondo varie categorie.
Con messaggio n. 13343 del 9.8.2012 l’INPS individua le categorie dei lavoratori ammessi al beneficio, il limite numerico per ciascuna categoria e chiarisce i criteri di ammissione al beneficio stesso, che generalmente fanno riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Vediamo allora quali sono tali categorie di “salvaguardati”.
-Lavoratori collocati in mobilità ordinaria con accordi sindacali stipulati anteriormente al 4.12.2011, con cessazione dell’attività al 4.12.2011 e perfezionamento dei i requisiti di pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 commi 1 e 2 Legge n. 223/1991;
-Lavoratori collocati in mobilità lunga con accordi collettivi stipulati anteriormente al 4.12.2011 e cessati dall’attività entro la medesima data;
-Titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore ex art. 2 comma 28 Legge n. 662/1996 al 4.12.2011 ovvero in data successiva ma sulla base di accordi collettivi stipulati alla data del 4.12.2011 e sempre previa autorizzazione da parte di INPS; tali soggetti dovranno in ogni caso rimanere a carico del fondo fino al compimento dell’età di 62 anni;
-Soggetti autorizzati al versamento di contribuzione volontaria alla data del 4.12.2011, non rioccupati dopo l’autorizzazione e con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 e con decorrenza della pensione entro il 6.12.2013;
- Dipendenti pubblici esonerati dal servizio alla data del 4.12.2011;
-Lavoratori in congedo per assistenza a figli disabili gravi al 31.10.2011 con 40 anni di contribuzione e che perfezionino il requisito contributivo entro 24 mesi dall’inizio del congedo; (art. 6 comma 2 septies della L. n. 14/2011 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 201/2011);
- lavoratori con rapporto risolto alla data del 31.12.2011 in ragione di accordi anche individuali ex artt. 410, 411 e 412 ter cpc o collettivi di incentivo all’esodo che non si siano successivamente rioccupati.
Per tale categoria di soggetti è prevista altresì la condizione che gli stessi maturino i requisiti di pensionamento in base alla previgente disciplina entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (6 dicembre 2011, ex art. 6 comma 2 ter D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012),).
Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. 10mila) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 comma 5 della L. n. 122/10 (cd. “finestra mobile”) i quali possono quindi avvalersi contestualmente della deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso al pensionamento di cui all’art. 24 comma 14 della L. n. 214/2011.
Con DM del 2.10.2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso ad altri 3494 lavoratori non compresi nella platea dei 10mila e che avrebbero maturato la decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti al 31.12.2010, entro il 31.12.2012 e che per effetto delle finestre mobili si sono trovati posticipati il pensionamento, un prolungamento della tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico.
L’art. 22 del D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 ha ampliato la platea dei destinatari delle norme di salvaguardia di altre 55.000 unità. In particolare, la previsione di beneficio è stata ulteriormente estesa a:
- lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31.12.2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorchè alla data del 4.12.2011 gli stessi lavoratori non risultino cessati e collocati in mobilità; tali lavoratori devono in ogni caso maturare i requisiti di pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori che alla data del 4.12.2011 non erano ancora titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2 comma 28 L. n. 662/1996 ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla predetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino a 62 anni.
- lavoratori autorizzati al versamento di contribuzione volontaria alla data del 4.12.2011, non rioccupati dopo l’autorizzazione e che perfezionano il requisito anagrafico e contributivo utile a comportare una decorrenza della pensione secondo la normativa previgente nel periodo compreso fra il 24° e il 36° mese successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;
- lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro al 31.12.2011 in virtù di accordi collettivi o individuali di lavoro e che perfezionano il requisito anagrafico e contributivo utile a comportare una decorrenza della pensione secondo la normativa previgente nel periodo compreso fra il 24° e il 36° mese successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.
Per l’attuazione di tali ultime disposizioni è prevista l’emanazione di un nuovo decreto del Ministero del Lavoro.
Altri soggetti esclusi dalla riforma
Altri soggetti esclusi dalla riforma, non appartenenti alle categorie sopra indicate, sono:
-lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose ed usuranti di cui al D.L.vo n. 67/2011, che maturano i requisiti di pensionamento dall’ 1.1.2012. Per questi lavoratori è stata prevista una specifica disciplina per l’accesso alla pensione prima del compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia. Detti lavoratori potranno accedere alla pensione di anzianità continuando ad avvalersi del sistema delle “quote” ed applicando il previgente regime delle “finestre”. Dall’1.1.2012 però, ai fini del raggiungimento della quota dovrà prendersi a riferimento la “tabella quote” prevista fino al 31.12.2011 per la generalità dei lavoratori senza la riduzione fino a tre anni, così come aveva previsto il D.L.vo n. 67 cit. oggi modificato dal decreto “Monti”.
-Lavoratori che accedono al regime della “totalizzazione”. I nuovi requisiti introdotti dalla L. n. 214/2011 non dovrebbero riguardare la pensione in totalizzazione, che è regolata da una disciplina speciale, sicchè a tali lavoratori si applicherà il previgente regime pensionistico e delle finestre;
-lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità con il cd. “regime sperimentale donne” con calcolo della pensione interamente contributivo e che maturano i requisiti pensionistici anche successivamente al 1.1.2012; dette lavoratrici andranno in pensione con la vecchia disciplina e con il previgente sistema delle finestre mobili, anche se ad esse si applicherà il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla aumentata speranza di vita.


Milano,10 dicembre 2012

Cristiana Vivian





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