lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 6 febbraio 2007

DOMANDA DI INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO: TERMINE DI DECADENZA

Sentenza TAR del Lazio 8.1.2007, n. 32, con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com

Il termine di decadenza, previsto in sei mesi, per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio decorre dal momento in cui il dipendente ha realmente avuto la consapevolezza dell’incidenza della sua malattia o del fatto traumatico sulla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, circostanza in cui è possibile ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio, e non invece dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza.


Questa la decisione del TAR del Lazio, Sez. III bis, nella sentenza n. 32 dell’8.1.2007.


La vicenda ha riguardato un insegnante colpito da un malore mentre era in servizio, che dopo più di un anno del fatto, avuta la piena consapevolezza della interdipendenza tra il servizio e la malattia, inoltrò istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.


La competente Commissione medica collegiale riconobbe lo stato di infermità dell’interessato dipendente da causa di servizio, ma i relativi benefici previsti e richiesti (equo indennizzo, rimborso delle spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di aspettativa) venivano negati dall’amministrazione per intempestività della domanda.


L’insegnante dunque si rivolge al TAR, che con la decisione in argomento aderendo ad un precedente indirizzo maggioritario (C.d.S., Sez. V, 31.12.1998 n. 1994; C.d.S., 8.10.2002 n. 5338; C.d.S., Sez. VI, 19.10.1995 n. 1171 C.d.S. 19.12.1997 n. 1851), afferma che il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla normativa e assegnato al pubblico dipendente per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio.


Nella fattispecie, atteso che, per le proprie cure, l’insegnante si era assentato per un certo periodo dal lavoro, i giudici hanno riconosciuto che solo con la ripresa dell’attività didattica il ricorrente ha potuto notare l’incidenza della sua infermità sul lavoro tale da produrre un rilevante stress sulle sue capacità fisiche e, pertanto, è da tale data che deve decorrere il termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio.


Ripercorrendo l’evoluzione legislativa in tema di infermità per causa di servizio, giova rilevare come il termine entro il quale va presentata domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, sia ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686, che secondo l’art. 3 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349 (ora abrogati) e dell’analoga disciplina vigente prevista dall’art. 2 del d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, è rimasto invariato in mesi sei e decorre "dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso" o da quella in cui l’impiegato "ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell aggravamento”
Tale dettato normativo, secondo la giurisprudenza (C.d.S. VI Sez. 14 aprile 1999, n. 43, C.d.S. 27 dicembre 2000, n. 6880, C.d.S.3 luglio 2001, n. 3877; C.d.S. IV Sez. 10 aprile 2002, n. 1921) non consente di ritenere che il termine suddetto decorra dal semplice verificarsi di un evento, i cui danni possano manifestarsi in futuro, o dalla conoscenza di una malattia o lesione, ma dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.


Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’impiegato deve specificare “la natura dell infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull integrità fisica, psichica o sensoriale e sull idoneità al servizio”.


Pertanto, non è sufficiente la sola consapevolezza di essere affetto da un’infermità, ma occorre altresì che l’interessato abbia acquisito conoscenza della circostanza che l’infermità è da ricollegare ad un fatto di servizio.


Gesuele Bellini







Sentenza TAR del Lazio 8.1.2007, n. 32



REPUBBLICA ITALIANA


In Nome del Popolo Italiano



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio


Sezione III bis,



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso n. 11315/1994 proposto dal prof. FUCCIO Gaetano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Pennisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 82;


contro


-il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Roberta Tortora) presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


per l’annullamento


del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale dell’Istruzione Secondaria di I Grado – Divisione IV, n. 394 del 26.3.1994, limitatamente all’art. 2 della parte dispositiva.


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della P.I.;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Udito alla pubblica udienza del 18 maggio 2006 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Il prof. Gaetano Fuccio il 4 gennaio 1987 – all’epoca in servizio quale preside presso la scuola media “Ghinucci” di Bagnaia – venne colpito da improvviso malore e ricoverato presso l’Ospedale “Grande” di Viterbo dal quale venne dimesso il successivo 26 gennaio con diagnosi “infarto miocardico in sede inferiore”.


Trascorso il tempo della convalescenza per la ricostituzione delle proprie condizioni fisiche, il prof. Fuccio rientrò in servizio il 21 giugno 1987, allorché era cessata l’attività didattica e concluse le operazioni di scrutinio.


Solo all’inizio del nuovo anno scolastico, con i relativi pressanti impegni di organizzazione e le connesse tensioni e responsabilità, il ricorrente fu in condizione di stabilire anche con l’apporto dei controlli medici (eseguiti in data 20.11.1987) che segnalavano lo stato di stress, la correlazione dell’infermità contratta con il servizio.


Avanzò, quindi, il 4 febbraio 1987, allorché potè avere la piena consapevolezza della interdipendenza tra il servisio e la malattia, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.


La Commissione medica collegiale dell’Ospedale militare di Livorno riconobbe lo stato di infermità del ricorrente dipendente da causa di servizio, dichiarandolo ascrivibile alla categoria 5 della tabella annessa al D.P.R. 686/57, ma il Consiglio di Amministrazione, pur confermando l’ascrizione dell’infermità alla categoria assegnata dalla Commissione medica, la ritenne ininfluente ai fini del conseguimento dei benefici previsti dagli art. 68, commi 7 – 8, del D.P.R. 10.1.1957 n. 3.


Il Ministro della P.I., con l’impugnato decreto, riconosceva quindi lo stato di infermità del ricorrente come dipendente da causa di servizio, ma negava i benefici richiesti (equo indennizzo, rimborso delle spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di aspettativa) per intempestività della domanda.


Per l’annullamento di siffatto provvedimento l’interessato fa valere i vizi di violazione di legge (art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686) e di sviamento.


Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.


La legge assegna al pubblico dipendente un termine di sei mesi per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio. Termine che decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio (Cons. di St., Sez. V, 31.12.1998 n. 1994; 8.10.2002 n. 5338; Sez. VI, 19.10.1995 n. 1171 19.12.1997 n. 1851).


Orbene, il ricorrente fu colpito dalla malattia il 4 gennaio 1987 e rientrò in servizio il 21 giugno 1987, ad anno scolastico concluso.


Solo all’inizio del nuovo anno scolastico (16/20 settembre 1987) cioè alla ripresa dell’attività didattica, con gl’impegni di organizzazione e coordinamento e di predisposizione degli atti e degli adempimenti amministrativi connessi, potè notare come l’attività del servizio pieno potesse produrre un rilevante stress sulle sue capacità fisiche.


Pertanto il termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, va computato dalla data di inizio del nuovo anno scolastico (20 settembre 1987) e non già dalla data di insorgenza della malattia (4 gennaio 1987), o dalla dimissione dall’ospedale (26 gennaio 1987).


Infatti il ricorrente potè avere la certezza circa la correlazione tra servizio ed infermità che lo aveva colpito, solo allorquando l’attività scolastica riprese in toto il suo normale ritmo.


Conclusivamente il ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza.


P Q M


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua, il decreto impugnato.


Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggio 2006, con l’intervento dei Magistrati:


Saverio Corasaniti - Presidente


Giulio Amadio - Consigliere, est.


Domenico Lundini - Consigliere



 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli