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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 21 giugno 2007

TERMINI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 marzo 2007, n. 1232 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com

Per gli impiegati statali, è illegittima la sanzione disciplinare, quando non vi è stato il rispetto del termine minimo dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di disciplina, come prevede l’art. 20, 2° comma, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.


Così ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 13 marzo 2007, n. 1232.


La vicenda ha visto coinvolto un Ispettore di P.S. a cui veniva irrogata, da parte del Capo della Polizia, la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio in relazione ad un comportamento in servizio addebitato allo stesso e ritenuto atto ad evidenziare mancanza del senso dell’onore e del senso morale, da considerarsi doti basilari ed imprescindibili per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.


L’interessato ha ricorso al TAR, adducendo tra i motivi di doglianza, l’illegittimità del procedimento disciplinare per violazione della norma citata; accolto il ricorso, ha proposto appello il Ministero dell’Interno.


Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel corso del giudizio, che si è concluso con il respingimento dell’appello, ha fatto rilevare che il termine dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina è ritenuto, per conforme giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI, n. 793 del 28.05.1997) essere posto a garanzia dei diritti di difesa dell’inquisito, il quale “deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell’inchiesta che, con l’avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione dell’interessato”.


Il temine in argomento è tassativo e non può essere nemmeno ridotto senza incorrere in una violazione irrimediabile del diritto di difesa (TAR Veneto, Sez. I 10 giugno 2004 n. 2022; nella specie è stato ritenuto illegittimo il comportamento dell’amministrazione che aveva concesso inspiegabilmente, un termine di otto giorni e dunque inferiore a quello minimo previsto dalla norma anzidetta).


Conclude, dunque, il Collegio che la violazione della predetta regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di difesa dell’incolpato in contraddittorio con l’Amministrazione, determina l’illegittimità del provvedimento finale di irrogazione della sanzione disciplinare.


Gesuele Bellini











REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO







N.1232/2007


Reg.Dec.


N. 7459 Reg.Ric.


ANNO 2002


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’ Interno, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro


VENTURINO Giuliano, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Franco Massa e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso l’ultimo in Roma, piazzale Clodio, n. 12;


per l annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. II^, n. 769/2002 del 02.07.2002;


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l atto di costituzione in giudizio di VENTURINO Giuliano;


Viste le memorie prodotte dalla parte intimata a sostegno della propria difesa;


Visti gli atti tutti della causa;


Nominato relatore per la pubblica udienza del 23 gennaio 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;


Uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Maddalo e l’ avv.to Villani;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1). Con decreto in data 02.11.2001 il Capo della Polizia irrogava nei confronti dell’ Ispettore della Polizia di Stato VENTURINO Giuliano la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio per la fattispecie prevista dall’art. 7, n. 1, del d.P.R. 25.10.1981, n. 737, in relazione a comportamento in servizio ritenuto atto ad evidenziare mancanza del senso dell’onore e del senso morale, da considerarsi doti basilari ed imprescindibili per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.


Avverso detto provvedimento il VENTURINO insorgeva avanti al T.A.R. Liguria deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere in diversi profili.


Il T.A.R. adito con la sentenza di estremi indicati in epigrafe accoglieva il ricorso riscontrando, in particolare, plurime violazione delle regole che presiedono la svolgimento dell’azione disciplinare che possono così riassumersi:


- la fase istruttoria non si è conclusa nel termine di sessanta giorni previsto dall’ art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 e non risulta, inoltre, motivata la proroga di 15 giorni per il suo completamento;


- in violazione di quanto stabilito dal menzionato art. 19 il Consiglio di Disciplina non è stato convocato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione finale;


- sono stati violati i diritti di difesa dell’inquisito avanti alla Commissione di Disciplina essendo pervenuta la convocazione solo sei giorni prima della data fissata per l’audizione;


- è stato altresì violato il termine generale di 90 giorni stabilito dall’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 che deve intercorrere fra i singoli atti in cui si articola il procedimento disciplinare.


Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha contraddetto alla conclusioni del giudice di primo cure concludendo per l’annullamento della decisione impugnata.


Il sig. VENTURINO, costituitosi in giudizio, si è opposto in memoria ai motivi di appello ed a chiesto al conferma della sentenza del T.A.R.


All’udienza del 23 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


2). L’appello è infondato.


Nell’arco dei motivi con i quali il VENTURINO ha censurato l’inosservanza, sotto plurimi, profili delle regole poste a garanzia dell’inquisito da osservarsi in sede del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, vizia con carattere assorbente la misura sanzionatoria irrogata la dedotta violazione dell’art. 20, comma secondo, dal d.P.R. n. 737/1981.


La disposizione da ultimo citata, con riguardo ai procedimenti di fronte al Consiglio Centrale o Provinciale di disciplina, stabilisce che, terminata la prima riunione, il segretario del collegio dà “notifica per iscritto all’ inquisito che dovrà presentarsi al Consiglio di Disciplina nel giorno e nell’ora fissati, avvertendo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell’inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore”.


La disposizione su riportata prevede un termine dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’ acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina.


Come posto in rilievo dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 793 del 28.05.1997) si tratta di termine posto a garanzia dei diritti di difesa dell’ inquisito. Quest’ ultimo deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell’inchiesta che, con l’avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione dell’ interessato.


Dagli atti esibiti risulta che il VENTURINO ha conosciuto con carattere di effettività il 10.08.2001 la convocazione avanti al consiglio di disciplina fissata per la data del 17.08.2001 (doc. n. 19 del deposito del Ministero istante). Non ha potuto quindi fruire dello spazio temporale di dieci giorni per le difese finali, circostanza fatta rilevare avanti al Consiglio di Disciplina che però non si è pronunziato sul punto, né ha ritenuto di disporre la rimessione in termini dell’ incolpato.


L’ Amministrazione oppone di aver dato avviso al VENTURINO della convocazione a mezzo di telegramma (che peraltro non è lo strumento di comunicazione a mezzo notifica previsto dall’ art. 20 del d.P.R. n. 731/1981) e con notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; tuttavia nessun elemento documentale è stato esibito a sostegno di detti adempimenti, né ad essi è fatto riferimento nel verbale del Consiglio di Disciplina del 17.08.2001 onde disattendere l’eccezione sollevata dall’appellato sulla mancata osservanza del termine di cui al richiamato art. 20, secondo comma.


La violazione della regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di difesa dell’ incolpato in contraddittorio con l’ Amministrazione, determina quindi l’illegittimità del provvedimento finale di irrogazione della sanzione disciplinare


Resta assorbito ogni ulteriore motivo di appello.


Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007, con l intervento dei Signori:


Gaetano Trotta Presidente


Sabino Luce Consigliere


Paolo Buonvino Consigliere


Domenico Cafini Consigliere


Bruno Rosario Polito Consigliere Est.



Presidente


GAETANO TROTTA


Consigliere Segretario


BRUNO ROSARIO POLITO GLAUCO SIMONINI





DEPOSITATA IN SEGRETERIA



il...13/03/2007


(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)


Il Direttore della Sezione


MARIA RITA OLIVA



CONSIGLIO DI STATO


In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)



Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa



al Ministero..............................................................................................



a norma dell art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642



Il Direttore della Segreteria


 
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