lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 19 luglio 2004

LAVORO INTERMITTENTE: COMMENTO ALLA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


del dott. Iunio Valerio Romano

Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro




Con nota del 12.07.2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Tutela delle Condizioni del Lavoro, prendendo spunto da un quesito posto dalla FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha fornito utili indicazioni in ordine alla possibilità di ritenere immediatamente applicabili le fattispecie contrattuali di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 276/2003 in materia di lavoro intermittente, a prescindere cioè dalla contrattazione collettiva ovvero dall emanazione dell’eventuale decreto ministeriale.

Com’è noto, il contratto di lavoro intermittente, introdotto dalla cd. Riforma Biagi, impegna il lavoratore a svolgere le proprie prestazioni lavorative a seguito di espressa “chiamata” del datore di lavoro e, pertanto, pur comportando l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è caratterizzato dalla discontinuità o intermittenza della prestazione lavorativa.

Per espressa previsione legislativa, in via provvisoria e sperimentale, per un periodo pari a diciotto mesi, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, a far data dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, con giovani lavoratori fino a 25 anni di età e con soggetti ultra quarantacinquenni espulsi dai processi produttivi ed iscritti nelle liste di mobilità o negli elenchi anagrafici di chi cerca lavoro. Per gli altri casi, dovranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva le esigenze giustificative del ricorso al contratto di lavoro in questione. Nell’ipotesi di mancata previsione, sarà lo stesso Ministero del Lavoro a provvedere con proprio decreto (art.34, comma1, ed art.40 D.Lgs.276/2004).

Il Superiore Ministero, con la nota citata, ha ritenuto che tra i casi d’immediata applicabilità dell’istituto de quo debbano essere ricompresi anche i c.d. “contratti week-end” ovvero quelli stipulati nel fine settimana o in concomitanza con le ferie estive e i periodi natalizi e pasquali, salvo ulteriori periodi previsti dalla contrattazione collettiva. Tale interpretazione appare rispettosa delle finalità perseguite dal legislatore, evidentemente “volte a sostenere l occupazione la cui domanda aumenta in corrispondenza di determinati periodi”.

Del resto, chiosa lo stesso Ministero, tale orientamento è conforme alla previsione di cui all’art.40 del D.Lgs. 276/2004, nella parte in cui chiarisce che l’individuazione, a mezzo di contratto collettivo, dei casi di ricorso al lavoro intermittente riguarda solo le ipotesi di cui all art. 34, comma 1 e all art. 37, comma 2.

Per concludere ricordiamo che, in linea di principio, è possibile la stipula di contratti di lavoro intermittente con più datori di lavori, fermo restando che le prestazioni non debbono accavallarsi da un punto di vista temporale e che il ricorso a tale fattispecie contrattuale è vietato in caso di sostituzione di lavoratori in sciopero, di licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori con le stesse mansioni o allorquando vi sia una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro, con indennità a carico dell’INPS (CIG, CIGS, contratti di solidarietà, ecc.) che interessi lavoratori con mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente e nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex D. L.vo n. 626/1994.

. Il termine per il preavviso di chiamata, infine, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo.


 
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