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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 19 settembre 2007

AVANZAMENTO DI CARRIERA DEI MILITARI

Consiglio Stato, sez. IV, 20 aprile 2006 , n. 2233 su segnalazione del Vice-direttore Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano

La L. 10 maggio 1983, n. 212 contiene norme sul reclutamento, gli organici e l avanzamento dei sottufficiali dell Esercito, della Marina, dell Aeronautica e della Guardia di finanza. Consiglio Stato, sez. IV, 20 aprile 2006 , n. 2233Avanzamento di carriera dei militari di Rocchina Staiano




Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. Il maresciallo capo dei C.C. Mario Tarantino - congedato a domanda e collocato nella riserva con decorrenza 31 dicembre 1978 - è stato richiamato in servizio ex art. 47, co. 3, l. n. 599 del 1954, dal 2 agosto 1982 al 30 giugno 1987 data in cui è stato collocato nuovamente in congedo.
2. Il 1 gennaio 1984 il comando Legione di Udine inoltrava proposta di avanzamento a scelta ex art. 15, r.d.l. n. 1519 del 1938, avendo il sottufficiale maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.


Con nota del 13 febbraio 1993, il Comando Regione C.C. del Friuli Venezia Giulia comunicava al Tarantino che il Ministero della difesa aveva respinto tale richiesta nel presupposto che l avanzamento a scelta fosse possibile, a mente della l. n. 212 del 1983, esclusivamente per i sottufficiali in s.p.e.


3. Avverso tale atto è insorto il Tarantino lamentando:


a) la violazione dell art. 15, r.d.l. n. 1519 cit., sotto il profilo che comunque, come riconosciuto dallo stesso Ministero della difesa, sarebbe possibile ricorrere ad una promozione ad anzianità a mente del menzionato art. 15, da ritenersi comunque non abrogato, in ogni caso sussistendo il diritto quesito all applicazione di tale norma anche dopo l entrata in vigore della l. n. 212 del 1983;


b) eccesso di potere per disparità di trattamento.


4. L impugnata sentenza - Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 538 del 27 aprile 1999 -:


a) ha affermato che la l. n. 212 del 1983 ha abrogato la disciplina precedente e che non è applicabile ai sottufficiali che non siano in posizione di s.p.e.;


b) ha riconosciuto applicabile la norma ritraibile dal menzionato art. 15, r.d.l. n. 1519 cit. relativamente all avanzamento ad anzianità avendone il sottufficiale maturato il diritto specie con riferimento agli anni di servizio prestato;


c) ha accolto il ricorso e condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio.


5. Con ricorso notificato l 8 novembre 1999, e depositato il successivo 26 novembre, il Ministero della difesa proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.A.R. deducendo nella sostanza:


a) l abrogazione del r.d.l. n. 1519 del 1938, recante modifiche al r.d. 15 settembre 1932 n. 1514, ad opera della l. n. 212 del 1983;


b) l inconfigurabilità di diritti quesiti in materia;


c) l impossibilità di concedere promozioni per anzianità ai militari del grado del ricorrente, a mente della l. n. 212 del 1983.


6. Non si costituiva Mario Tarantino.


7. La causa è passata in decisione all udienza pubblica del 21 febbraio 2006.


8. L appello è fondato e deve essere accolto.


Occorre muovere dal dato pacifico che l entrata in vigore della l. n. 212 del 1983 ha travolto - ex art. 77 u.c. - quel che restava del r.d. 15 settembre 1932 n. 1514 - Approvazione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito - modificato dal r.d.l. n. 1519 del 1938 e conseguentemente anche del più volte citato art. 15 in base al quale <<ai sottufficiali in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio . . . sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sull avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente>>.
Invero, già l art. 95, l. n. 599 del 1954 aveva provveduto ad abrogare fra l altro, le disposizioni del precitato t.u., in quanto incompatibili con le nuove norme di stato.


È altresì pacifico che la l. n. 212 del 1983 - recante una vasta riforma dell intero sistema di reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali delle FF.AA. e della Guardia di finanza - abbia inciso sulle posizioni di stato dei militari reclutati precedentemente la sua entrata in vigore, dovendosi escludere in favore di questi ultimi una legittima aspettativa all immodificabilità della carriera e quindi la configurabilità di diritti quesiti (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 3142; sez. IV, 19 marzo 1991, n. 201; sez. IV, 12 novembre 1991, n. 925).


Da qui l inapplicabilità della l. n. 212 del 1983 ai militari, come il Tarantino, non in posizione di stato s.p.e. presupposto indefettibile per conseguire qualsivoglia forma di avanzamento (il titolo III della l. n. 212 cit. si riferisce espressamente ai soli militari in s.p.e.).


La mancata riproposizione del motivo assorbito in prime cure esime il collegio dal suo esame ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cons. St., ad plen. n. 1 del 1999).


9. L accoglimento dell appello importa la riforma dell impugnata sentenza ed il rigetto del ricorso di primo grado.


Giusti motivi consentono al collegio di compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.



P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:


- accoglie l appello e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;


- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.



 
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