lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 9 ottobre 2007

AL LAVORATORE INVIATO IN MISSIONE NON COMPETE IL DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DI TEMPO COMPRENDENTE IL VIAGGIO, IN QUANTO QUEST’ULTIMO NON È DA CONSIDERARSI LAVORO EFFETTIVO

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 luglio 2007, n. 3990 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com

Al lavoratore inviato in missione non compete il diritto al compenso per lavoro straordinario per il periodo di tempo comprendente il viaggio, in quanto quest’ultimo non è da considerarsi lavoro effettivo.


Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza 12 luglio 2007, n. 3990.


La vicenda ha riguardato degli operatori del NAS che hanno proposto ricorso al Giudice amministrativo, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al compenso di lavoro straordinario anche relativamente ai tempi di percorrenza per raggiungere le varie località ove espletavano la loro attività ispettiva.


Il Collegio ha negato tale diritto sul presupposto che la ratio del compenso per lavoro straordinario è quella di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario e, praticamente, l’attività lavorativa effettivamente prestata.


Pertanto, ha continuato il Consiglio di Stato, il tempo necessario per raggiungere la località di missione non può considerarsi attività lavorativa effettiva, che, tenuto conto del disagio, viene corrisposta con una diversa indennità.


Al riguardo, il Collegio rammenta che al lavoratore in missione competono tre distinti emolumenti: due fissi e uno eventuale. I due compensi fissi sono la retribuzione ordinaria e l’indennità di missione, mentre quello eventuale è il compenso per lavoro straordinario, quando avvenga e sia debitamente autorizzato.


Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, durante il tempo necessario agli spostamenti, per cui ricevevano una speciale indennità, non esercitavano certamente alcuna attività lavorativa tipica e, pertanto, il Collegio ha concluso per il respingimento del ricorso.


Gesuele Bellini





R E P U B B L I C A


I T A L I A N A







N.3990/2007


Reg. Dec.


N. 9859 Reg. Ric.


Anno 2002


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 9859/02, proposto da


ESPOSITO Gaetano e SPINA Gregorio,


rappresentati e difesi dall’avv. Spartaco Celletti ed elettivamente domiciliati in Roma, via Tolero, 21, presso l’avv. Flavio La Battista;


C O N T R O


IL MINISTERO DELLA SALUTE,


in persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;


PER L’ANNULLAMENTO


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 958 del 26 novembre 2001, resa “inter partes”.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2007, il Consigliere Eugenio Mele;


Uditi gli avv.ti Casellato su delega dell’avv. Spartaco Celletti e l’avvocato dello Stato Varrone;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O


Gli appellanti, operatori del NAS di Latina, hanno proposto ricorso in primo grado al fine di ottenere, il riconoscimento del diritto al compenso di lavoro straordinario anche relativamente ai tempi di percorrenza per raggiungere le varie località ove espletano (nell’ambito del territorio delle province di Latina e Frosinone) la loro attività ispettiva, avendo ricevuto un diniego dal Ministero della salute.


Il ricorso è stato rigettato.


Avverso la suddetta sentenza reiettiva, gli appellanti medesimi rilevano che gli stessi operano continuamente sul territorio delle due province e che gli spostamenti sono frequenti, per cui non può negarsi che il tempo occorrente per trasferirsi da una località ad un’altra, quando contribuisce ad eccedere il normale orario di lavoro, debba essere considerato alla stregua di lavoro straordinario e come tale retribuito.


L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, si oppone all’appello e ne domanda la reiezione, rilevando che durante gli spostamenti gli appellanti non svolgono attività tipiche delle loro funzioni e sono retribuiti con un’indennità oraria atta a compensare proprio lo spostamento, cioè neutra rispetto all’attività lavorativa vera e propria.


La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2007.


D I R I T T O


L’appello non è fondato.


Per ben comprendere la fattispecie, che presenta indubbiamente, quanto meno immediatamente, suggestioni interessanti, è necessario precisare l’attività svolta dagli appellanti e le ragioni che sottostanno, rispettivamente, all’indennità di missione e al compenso per lavoro straordinario.


Gli appellanti operano spostandosi da una località all’altra nell’ambito delle due province di riferimento (Latina e Frosinone); relativamente a tale attività, fortemente movimentata, una parte del tempo serve per raggiungere le varie località di operazione e un’altra parte concerne l’esercizio della propria attività tipica, che è attività ispettiva.


Ora, l’indennità di missione si compone di due parti ben distinte fra di loro: una parte tende a compensare le spese del viaggio e un’altra parte tende a compensare, invece, il disagio di lavorare in località diversa da quella propria del rapporto di servizio; il compenso per lavoro straordinario ha invece lo scopo di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario.


Da questa premessa, appare evidente che l’attività lavorativa è solo quella effettiva, non anche il tempo necessario per raggiungere la località di missione: questo, infatti, riceve una diversa indennità, commisurata alla distanza esistente e al tempo occorso ed è quindi satisfattiva dell’onere dello spostamento, non rientrando nel lavoro straordinario, che è, naturalmente, solo quello effettivamente svolto, per il quale, al soggetto in missione competono tre distinti emolumenti. Due fissi e uno eventuale. I due compensi fissi sono la retribuzione ordinaria e l’indennità di missione, mentre quello eventuale è il compenso per lavoro straordinario, quando e nella misura in cui esso si verifichi e sia debitamente autorizzato.


Pertanto, nella specie, risulta evidente l’infondatezza della richiesta degli appellanti, in quanto il tempo necessario agli spostamenti, durante il quale gli stessi non esercitano attività lavorativa tipica, riceve una speciale indennità commisurata allo spostamento stesso.


L’appello è, pertanto, infondato e va, conseguentemente, respinto.


Sussistono, però, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.


Spese di giudizio compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l intervento dei signori:


Carlo SALTELLI - Presidente f.f.


Salvatore CACACE - Consigliere


Sergio DE FELICE - Consigliere


Eugenio MELE - Consigliere est.


Sandro AURELI - Consigliere



L ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.


Eugenio Mele Carlo Saltelli


IL SEGRETARIO


Rosario Giorgio Carnabuci



DEPOSITATA IN SEGRETERIA


12 luglio 2007


(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)


Il Dirigente


Giuseppe Testa




 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli