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   martedì 6 novembre 2007

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L UTILIZZO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Agenzia delle Entrate - Circolare del 30/05/2007 n. 35


Servizio di documentazione tributaria


Agenzia delle Entrate


DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO


Circolare del 30/05/2007 n. 35


Oggetto:


Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari -


Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,


con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248


Testo:


INDICE


1. Premessa


2. Criteri di commisurazione della sanzione


3. Organo competente all irrogazione delle sanzioni


4. Contestazione e notificazione della violazione


5. Adempimenti operativi degli Uffici


6. Riscossione delle sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006


7. Individuazione della giurisdizione


8. Gestione delle controversie pendenti a seguito della sentenza della Corte


costituzionale n. 144 del 2005


1. Premessa


L articolo 36-bis, inserito nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,


dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, al comma 7, lettere a) e


b), ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni in


materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da


altra documentazione obbligatoria.


In particolare, le indicate disposizioni normative hanno sostituito i


commi 3 e 5 dell articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,


convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.


Nessuna modifica e stata invece apportata al comma 4 del predetto


articolo 3, in base al quale "Alla constatazione della violazione procedono


gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del


lavoro".


Considerata la mancanza di un regime transitorio finalizzato a


regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, al punto 44


della circolare n. 28 del 4 agosto 2006 ("Decreto-legge n. 223 del 4 luglio


2006 - Primi chiarimenti"), e stato affermato che "Per la vigenza della


norma occorre fare riferimento all entrata in vigore della legge di


conversione", vale a dire alla data del 12 agosto 2006.


Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alla nuova


disciplina normativa, precisando che al riguardo si e tenuto conto del


parere reso dall Avvocatura generale dello Stato con nota part. n. 30494


dell 8 marzo 2007, Cs. 40697/06.


2. Criteri di commisurazione della sanzione


L articolo 36-bis, comma 7, lettera a) del DL n. 223 del 2006 ha


sostituito il comma 3 dell articolo 3 del DL n. 12 del 2002 con il seguente:


""3. Ferma restando l applicazione delle sanzioni gia previste dalla


normativa in vigore, l impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture


o da altra documentazione obbligatoria e altresi punito con la sanzione


amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,


maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L importo


delle sanzioni civili connesse all omesso versamento dei contributi e premi


riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo essere


inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione


lavorativa accertata.";".


Per effetto della predetta modifica, la sanzione per l utilizzo di


lavoro irregolare non e piu determinata in relazione al costo del lavoro


calcolato "per il periodo compreso tra l inizio dell anno e la data di


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constatazione della violazione", ma e quantificata in una somma che varia


"da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150


per ciascuna giornata di lavoro effettivo".


L intervento normativo in esame e coerente con il principio stabilito


dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005, con la


quale e stata dichiarata l incostituzionalita del citato articolo 3, comma


3, vigente fino all 11 agosto 2006, nella parte in cui non ammetteva la


possibilita di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto


inizio successivamente al primo gennaio dell anno in cui era stata


constatata la violazione.


3. Organo competente all irrogazione delle sanzioni


Prima della modifica in esame, il comma 5 dell articolo 3 del DL n. 12


del 2002 stabiliva che "Competente alla irrogazione della sanzione


amministrativa di cui al comma 3 e l Agenzia delle entrate. Si applicano le


disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive


modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell articolo 16".


Pertanto, in base alla pregressa formulazione del richiamato comma 5,


il potere di irrogare la sanzione relativa all utilizzo del lavoro


irregolare era attribuito all Agenzia delle entrate, la quale si atteneva ai


principi generali recati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, con l unica esclusione


della preventiva notifica dell atto di contestazione previsto dal comma 2


dell articolo 16 di tale decreto.


Al riguardo, al punto 9 della circolare interamministrativa n. 56 del


20 giugno 2002 ("Norme per incentivare l emersione dell economia sommersa.


Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche ed


integrazioni"), e stato chiarito che "La competenza all irrogazione della


predetta sanzione e riservata agli Uffici dell Agenzia delle Entrate in


ragione del domicilio fiscale del soggetto che utilizza il lavoro


irregolare, ai quali i diversi organi preposti al controllo devono


direttamente trasmettere i verbali di accertamento o di constatazione e ogni


altro elemento utile a tali fini ... Si rendono applicabili le disposizioni


contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad eccezione del


comma 2 dell articolo 16".


Cio premesso, la lettera b) del comma 7 dell articolo 36-bis in


commento ha sostituito il comma 5 citato con il seguente:


""5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3


provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.


Nei confronti della sanzione non e ammessa la procedura di diffida di cui


all articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124"".


Dunque, secondo la nuova normativa, l organo deputato all irrogazione


delle sanzioni in esame e la Direzione provinciale del lavoro.


Per quanto concerne le violazioni constatate anteriormente alla data


di entrata in vigore della legge di conversione n. 248 del 2006 - ossia


prima del 12 agosto 2006 - la competenza ad irrogare la sanzione in


argomento spetta comunque alla Direzione provinciale del lavoro, non


rilevando al riguardo la provenienza ne la data della constatazione.


In tal senso e il predetto parere dell Avvocatura generale dello


Stato dell 8 marzo 2007.


Giova evidenziare che il comma 4 dell articolo 3 del DL n. 12 del


2002, come convertito dalla legge n. 73 del 2002, e rimasto immodificato.


Sotto tale aspetto appare quindi evidente la volonta del legislatore di


intervenire esclusivamente, per effetto della nuova normativa, sull organo


competente all irrogazione della sanzione e non anche su quello competente


alla constatazione della violazione, che, in base al predetto comma 4, e


tuttora attribuita agli "organi preposti ai controlli in materia fiscale,


contributiva e del lavoro".


In altri termini, dal combinato disposto del comma 4 e del nuovo comma


5 dell articolo 3 del DL n. 12 del 2002, risulta che, a decorrere dal 12


agosto 2006, alla Direzione provinciale del lavoro e demandato il compito


di contestare la violazione e di irrogare la sanzione, senza che, tuttavia,


le sia riservato in esclusiva il compito di constatare il fatto suscettibile


di integrare gli estremi della violazione.


Lo spostamento della competenza all irrogazione della sanzione in capo


alla Direzione provinciale del lavoro ed il venir meno del rinvio alle


disposizioni del D.Lgs. n. 472 del 1997 comportano che, nelle ipotesi in cui


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la sanzione non sia stata ancora irrogata in data antecedente al 12 agosto


2006, trovano applicazione le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.


689.


4. Contestazione e notificazione della violazione


Il primo e secondo comma dell articolo 14 della citata legge n. 689


del 1981 prevedono che:


"La violazione, quando e possibile, deve essere contestata


immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata


in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.


"Se non e avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune


delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione


debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della


Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti


all estero entro il termine di trecentossessanta giorni dall accertamento".


Al riguardo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha


osservato che "qualora non sia avvenuta la contestazione immediata


dell infrazione, l accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell art.


14, secondo comma, legge n. 689 del 1981, il jdies a quo per il computo dei


novanta giorni entro i quali puo utilmente avvenire la contestazione


mediante notifica non puo essere fatto coincidere con la mera notizia del


fatto materiale, bensi con l epoca in cui la piena conoscenza dell illecito


e idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall art. 17


della legge citata" (Cass., sez. lav., n. 3115 del 17 febbraio 2004; cfr.


anche: Cass., sez. lav., n. 539 del 13 gennaio 2006; Cass., sez. I, n. 3388


del 18 febbraio 2005).


Pertanto, il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta


giorni di cui al predetto secondo comma dell articolo 14 va individuato non


gia nel momento della violazione, ma in quello della conclusione del


procedimento di accertamento, ovvero quando l ente od organo competente ad


irrogare la sanzione ha a disposizione non soltanto i risultati


dell indagine svolta dai verificatori ma anche i risultati delle ulteriori


indagini che esso abbia ritenuto utile compiere (cfr., in particolare,


Cass., sez. V, n. 8257 del 18 giugno 2001).


In definitiva, il termine in questione inizia a decorrere soltanto


allorche l amministrazione ora competente all irrogazione della sanzione


abbia a disposizione i risultati delle verifiche svolte, in quanto


"L attitudine della constatazione del fatto ad integrare accertamento, e


quindi a segnare l inizio del decorso del termine per la contestazione ...


presuppone ... che la constatazione e l accertamento medesimi rientrino


nelle attribuzioni dello stesso soggetto" (Cass., sez. V, n. 7143 del 25


maggio 2001, conforme: Cass., sez. I, n. 16608 del 5 novembre 2003).


5. Adempimenti operativi degli Uffici


Per quanto attiene agli adempimenti operativi che conseguono alle nuove


disposizioni legislative, si precisa che gli Uffici dell Agenzia sono tenuti


a trasmettere gli esiti dell attivita di constatazione delle violazioni in


esame alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, in conformita alle


istruzioni gia impartite alle Direzioni regionali dalla Direzione centrale


accertamento con note prot. n. 2006/155007 del 17 ottobre 2006, prot. n.


2006/185649 del 14 dicembre 2006 e prot. n. 2007/64434 del 16 aprile 2007.


In particolare, riguardo alle constatazioni effettuate a decorrere dal


12 agosto 2006, tenuto conto dell ampliamento dei comportamenti punibili e


dei nuovi criteri di determinazione della sanzione, nonche della


devoluzione alle Direzioni provinciali del lavoro della competenza ad


irrogare la sanzione in argomento, con la citata nota prot. n. 2006/155007,


nonche con la successiva nota prot. n. 2006/185649, sono state fornite


direttive finalizzate a garantire, da un lato, le esigenze di completezza


degli elementi necessari alla determinazione dell ammontare della sanzione


da parte delle Direzioni provinciali del lavoro e, dall altro, l adozione di


misure organizzative volte ad evitare ritardi nella trasmissione dei verbali


e ad agevolare le successive fasi del procedimento di applicazione della


sanzione di cui si tratta.


Per assicurare la predetta tempestivita e, piu in generale, un


proficuo coordinamento con le Direzioni provinciali del lavoro competenti al


perfezionamento dell iter di applicazione della sanzione, le Direzioni


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regionali sono state invitate ad assicurare, anche mediante l istituzione di


appositi tavoli di coordinamento regionale, un efficace raccordo con le


corrispondenti strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


In riferimento alle violazioni constatate prima del 12 agosto 2006 con


verbale degli Uffici dell Agenzia, della Guardia di finanza o degli altri


organi preposti ai controlli in materia contributiva e del lavoro, per le


quali gli Uffici dell Agenzia non abbiano proceduto, entro l 11 agosto 2006,


al perfezionamento del procedimento di applicazione della sanzione, con la


richiamata nota prot. n. 2007/64434 sono state impartite alle Direzioni


regionali direttive volte ad assicurare il sollecito e al tempo stesso


razionale raccordo con le Direzioni provinciali del lavoro preposte


all espletamento dell ulteriore iter di applicazione delle sanzioni.


E stata, in particolare, rappresentata la necessita di garantire la


tempestivita nella trasmissione dei suddetti verbali alle competenti


Direzioni provinciali del lavoro e ribadita l opportunita di istituire


tavoli di coordinamento per concordare modalita per il celere recapito alle


corrispondenti strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale


di tutti gli atti di constatazione in possesso degli Uffici dell Agenzia,


compresi quelli trasmessi dalla Guardia di finanza o dagli altri organi


preposti ai controlli in materia contributiva e del lavoro prima


dell entrata in vigore della nuova disciplina.


6. Riscossione delle sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006


La riscossione coattiva delle sanzioni in esame e effettuata mediante


ruoli ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.


46, secondo cui "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle


entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle


degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici".


Cio posto, con riferimento all individuazione dell organo competente


alla formazione dei ruoli conseguenti ai provvedimenti di irrogazione delle


sanzioni emessi prima del 12 agosto 2006 dagli Uffici dell Agenzia delle


entrate, si osserva quanto segue.


Il richiamato comma 5 dell articolo 3 del DL n. 12 del 2002 stabiliva,


nel testo vigente fino all 11 agosto 2006, che alle sanzioni amministrative


in esame "Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre


1997, n. 472 ... ad eccezione del comma 2 dell articolo 16".


L articolo 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997 - rubricato "Riscossione


della sanzione" - prevede al comma 1 che "Per la riscossione della sanzione


si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione


si riferisce". Il comma 2 dispone, poi, che "L ufficio ... che ha applicato


la sanzione puo ... consentirne, su richiesta dell interessato ... il


pagamento in rate mensili ...".


Sebbene la sanzione per lavoro irregolare non sia strettamente


correlata ad un tributo, l applicabilita delle disposizioni di cui al


D.Lgs. n. 472 del 1997 - tra le quali rientrano anche quelle sulla


competenza relativa all attivita di riscossione - emerge, tra l altro, dal


contenuto dell ordinanza della Corte di cassazione, SS.UU., n. 2888 del 10


febbraio 2006, che ha dichiarato la giurisdizione delle commissioni


tributarie a conoscere delle controversie inerenti alle sanzioni in parola


irrogate secondo la normativa in vigore fino all 11 agosto 2006.


Con tale ordinanza, le sezioni unite hanno rilevato che "la sanzione


amministrativa in questione, sebbene non correlata al mancato pagamento o


all inosservanza di un obbligo tributario, si aggiunge al sistema


sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,


472 e n. 473". Inoltre, l articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre


1992, n. 546 "esprime la regola secondo cui l oggetto della giurisdizione


tributaria si identifica, in via principale, nei tributi di ogni genere e


nelle correlative sanzioni, ma anche, in via residuale, con riferimento


all organo (Agenzia delle Entrate) che irroga una sanzione amministrativa in


ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto,


non necessariamente attinente a tributi, come fatto palese dall impiego del


termine <<comunque>>".


Dall esame delle disposizioni legislative precedentemente indicate e


dall orientamento che emerge dalla giurisprudenza di legittimita si desume


che la fase dell applicazione della sanzione e quella della relativa


riscossione competono al medesimo organo. Si tratta, infatti, di diverse


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fasi dello stesso procedimento, considerato che la riscossione coattiva


costituisce esecuzione del provvedimento di irrogazione della sanzione.


Di conseguenza, per le sanzioni irrogate dagli Uffici dell Agenzia


delle entrate, la competenza ad essi conferita riguarda l intero


procedimento di irrogazione della sanzione e di riscossione della stessa.


Ne deriva che, nelle ipotesi di sanzione irrogata prima del 12 agosto


2006, in applicazione del previgente testo dell articolo 3 del DL n. 12 del


2002, gli Uffici dell Agenzia delle entrate restano competenti ad effettuare


l iscrizione a ruolo anche successivamente alle modifiche normative in


commento.


Peraltro, una diversa conclusione va esclusa anche in base alle norme


della legge n. 689 del 1981 - applicabili alle sanzioni irrogate dalla


Direzione provinciale del lavoro a decorrere dal 12 agosto 2006 - che,


all articolo 27 (rubricato "Esecuzione forzata"), prevede che "... decorso


inutilmente il termine fissato per il pagamento, l autorita che ha emesso


l ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute ...".


7. Individuazione della giurisdizione


In virtu della nuova disciplina introdotta in sede di conversione del


DL n. 223 del 2006, la Direzione provinciale del lavoro provvede


all irrogazione delle sanzioni in esame mediante ordinanza-ingiunzione ai


sensi dell articolo 18 della legge n. 689 del 1981.


Tali modifiche normative comportano rilevanti conseguenze in merito


alla giurisdizione cui e attribuita la cognizione delle relative


controversie, tenuto conto che avverso l ordinanza-ingiunzione e


proponibile l opposizione di cui all articolo 22 della legge n. 689 del


1981, da esperire innanzi al giudice ordinario, individuato ai sensi del


successivo articolo 22-bis.


Come gia detto, l articolo 3, comma 5 del DL n. 12 del 2002 - nel


testo vigente fino all 11 agosto 2006 - rinviava espressamente alle


disposizioni del D.Lgs. n. 472 del 1997.


In base al suddetto rinvio e in considerazione della circostanza che


le sanzioni in parola erano "comunque irrogate da uffici finanziari", la


giurisdizione in materia spettava alle commissioni tributarie ai sensi


dell articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992.


Al punto 9 della menzionata circolare interamministrativa n. 56 del


2002 e stato infatti precisato che "Contro il provvedimento di irrogazione


e ammessa la tutela giurisdizionale mediante ricorso alle Commissioni


tributarie ...".


In tal senso si sono poi espresse anche le sezioni unite della Suprema


Corte con l ordinanza n. 2888 del 2006, richiamata al punto precedente.


Tanto premesso, si ritiene che continui a rientrare nella


giurisdizione delle commissioni tributarie l impugnazione, solo per vizi


propri, delle cartelle di pagamento relative a sanzioni irrogate dagli


Uffici dell Agenzia delle entrate in data antecedente al 12 agosto 2006, in


quanto le stesse si riferiscono a sanzioni riconducibili all oggetto della


giurisdizione tributaria, individuato dall articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del


1992.


8. Gestione delle controversie pendenti a seguito della sentenza della Corte


costituzionale n. 144 del 2005


Con la sentenza n. 144 del 2005, richiamata in premessa, la Corte


costituzionale ha dichiarato l illegittimita costituzionale dell articolo


3, comma 3 del DL n. 12 del 2002, introdotto dalla legge di conversione n.


73 del 2002, "nella parte in cui non ammette la possibilita di provare che


il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo


gennaio dell anno in cui e stata constatata la violazione".


In particolare, la pronuncia della Consulta afferma che, secondo la


normativa vigente fino all 11 agosto 2006:


. "la base su cui viene quantificata la sanzione prescinde dalla


durata effettiva del rapporto di lavoro per essere ancorata ad un


meccanismo di tipo presuntivo";


. "Tale presunzione assoluta determina la lesione del diritto di


difesa garantito dall articolo 24 della Costituzione, dal momento che


preclude all interessato ogni possibilita di provare circostanze che


attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado


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di incidere sulla entita della sanzione che dovra essergli irrogata";


. la normativa in esame produce, inoltre, "la irragionevole


equiparazione ... di situazioni tra loro diseguali, quali quelle che


fanno capo a soggetti che utilizzano lavoratori irregolari da momenti


diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi


avvenuta nella medesima data".


La sentenza in commento rientra nella categoria delle sentenze


cosiddette additive, caratterizzate dalla circostanza che, attraverso di


esse, il Giudice delle leggi non si limita a riconoscere la non conformita


alla Costituzione della norma sottoposta al suo sindacato, ma provvede di


fatto anche a riscriverne il contenuto, rendendolo aderente ai dettami


costituzionali.


Gli effetti della sentenza di accoglimento, che decorrono dal giorno


successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si producono ex


tunc, vale a dire anche relativamente ai rapporti sorti in data anteriore


alla declaratoria di illegittimita .


Unico limite alla retroattivita degli effetti della pronuncia e


quello inerente ai rapporti esauriti.


Per rapporti esauriti si intendono quelle situazioni che sul piano


processuale hanno trovato definitiva conclusione mediante sentenza passata


in giudicato, i cui effetti non sono intaccati dalla successiva pronuncia di


incostituzionalita , ovvero i rapporti rispetto ai quali sia gia decorso il


termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l esercizio


dei diritti ad essi relativi (cfr. risoluzione n. 2 del 3 gennaio 2005).


In ordine all incidenza delle sentenze di incostituzionalita sui


procedimenti giurisdizionali in corso, la Corte di cassazione ha piu volte


affermato che "Il principio di cui all art. 136 Cost., secondo cui una norma


cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione


della sentenza che la dichiari incostituzionale, va coordinato con le regole


fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all esito del


progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento


delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la


conseguenza che tutto quanto risulti non piu dibattuto (o mai dibattuto)


nel corso del processo resta insensibile alla pronuncia di


incostituzionalita (cfr., in tal senso Cass. 26/07/2002, n. 11077; e


14/11/2000, n. 14744) ... Ne consegue l inammissibilita di un motivo di


opposizione ... formulato per la prima volta ..., quando thema decidendum e


thema probandum della causa sono ormai da tempo definitivamente fissati"


(Cass., sez. I, n. 394 dell 11 gennaio 2006; cfr., inoltre, Cass., sez. V,


n. 4549 del 1 marzo 2006).


Cio posto, con riferimento alla gestione del contenzioso pendente in


materia, si rappresenta la necessita di effettuare una sistematica


ricognizione delle controversie, al fine di verificare che i soggetti


interessati abbiano eccepito o comunque dedotto concrete circostanze di


fatto, idonee a dimostrare l effettivo periodo di utilizzazione dei


lavoratori irregolari.


In conformita all indicato orientamento della Suprema Corte, la


deduzione secondo cui il periodo nel quale e stato utilizzato il lavoro


irregolare sia iniziato successivamente al primo gennaio dell anno di


constatazione della violazione deve essere contenuta nel ricorso


introduttivo del giudizio di primo grado e non puo essere introdotta


mediante una memoria successiva.


L articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che


l integrazione dei motivi del ricorso e consentita solo allorquando sia


"resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle


altre parti o per ordine della commissione" e che la stessa debba avvenire


entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui


l interessato ha avuto notizia di tale deposito (in tal senso, Cass., sez.


V, n. 24970 del 25 novembre 2005; n. 6416 del 22 aprile 2003).


Ne consegue, pertanto, l impossibilita da parte del ricorrente di


modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di


quelli gia esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.


Inoltre, la deduzione in argomento costituisce domanda nuova,


improponibile nel giudizio d appello ai sensi dell articolo 57 del D.lgs. n.


546 del 1992.


Con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 la Corte di cassazione ha


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Servizio di documentazione tributaria


Circolare del 30/05/2007 n. 35


infatti affermato che "Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano


rilevabili anche d ufficio".


Piu specificamente, "come questa Corte ha piu volte chiarito (cfr.


la sentenza n. 10864 del 2005), si ha domanda nuova, improponibile nel


giudizio d appello ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546..., quando


il contribuente, nell atto di appello, introduce, al fine di ottenere


l eliminazione ... dell atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata


su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicche risulti


inserito nel processo un nuovo tema di indagine".


Il processo tributario ha natura dispositiva quanto all allegazione


dei fatti e pertanto spetta esclusivamente alle parti la delimitazione del


thema decidendum della controversia.


In presenza di specifiche eccezioni sollevate nel ricorso di primo


grado, va verificato che la controparte abbia adeguatamente assolto


all onere della prova, escludendo la validita di mere dichiarazioni di


parte che, qualora non supportate da elementi oggettivi, non possono


costituire di per se sufficienti mezzi di prova.


Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005,


il puntuale ed esaustivo assolvimento dell onere della prova costituisce,


infatti, elemento fondamentale ai fini dell esito della controversia.


Si invitano conseguentemente gli Uffici dell Agenzia a riesaminare


caso per caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il


contenzioso pendente nella materia in esame e, soltanto qualora ne ricorrano


i presupposti, a rideterminare la sanzione in applicazione della sentenza


della Corte costituzionale n. 144 del 2005.


Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle


presenti istruzioni.


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