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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 14 novembre 2007

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE PER ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007, il decreto legge 1 Novembre 2007, n. 181

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007, il decreto legge 1 Novembre 2007, n. 181, contenente “disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza
 
Tra le novità previste dal provvedimento:
 
-                l’allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine  pubblico o di sicurezza dello Stato e per motivi di pubblica sicurezza, il quale provvedimento è adottato nel primo caso dal Ministero dell’Interno, nel secondoi è adottato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario; 
 
-                il provvedimento di allontanamento dovrà contenere contenente la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non potrà essere superiore a 3 anni, e dovrà essere notificato all interessato, tradotto in una lingua a lui comprensibile ovvero in inglese e riportare le modalità di impugnazione; il termine minimo indicato nel provvedimento per lasciare il territorio nazionale, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, non potrà essere inferiore ad un mese;
 
-                per motivi imperativi di pubblica sicurezza - che ricorrono quando il cittadino dell Unione o un suo familiare pone in essere comportamenti che compromettono la tutela della dignità  umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l incolumità  pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l ordinaria convivenza – il provvedimento di allontanamento dovrà essere eseguito immediatamente dal questore, con l’applicazione delle disposizioni di cui all articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 
-                in caso di ricorso avverso il provvedimento di allontanamento, qualora viene richiesta e negata la sospensione dello stesso, il cittadino comunitario o il suo familiare, qualora lo richieda, potrà essere autorizzato dal questore all’ ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all ordine pubblico o alla pubblica  sicurezza.
 
Il decreto è già entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione e sarà sottoposto all’esame del parlamento per la conversione in legge.
 
Gesuele Bellini
 



N.B. Si riportano di seguito il testo del decreto legge n.181 dell’1.11.2007 e il testo del d.lgs. n. 30 del 6.2.2007, come modificato dallo stesso decreto legge


(le modifiche sono indicate in rosso)


DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007, n. 181


Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di introdurre


disposizioni volte a consentire l allontanamento dal territorio


nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze


imperative di pubblica sicurezza;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella


riunione del 31 ottobre 2007;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del


Ministro dell interno e del Ministro della giustizia;


E m a n a


il seguente decreto-legge:


Art. 1.


1. All articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,


sono apportate le seguenti modificazioni:


a) la rubrica dell articolo e sostituita dalla seguente:


"Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di


ordine pubblico o di pubblica sicurezza";


b) al comma 4 le parole: "solo per gravi motivi di ordine e di


sicurezza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "solo per gravi


motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza";


c) al comma 5 le parole: "possono essere allontanati solo per


motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza


dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "possono essere


allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi


imperativi di pubblica sicurezza,";


d) il comma 7 e sostituito dal seguente:


"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per


motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonche i


provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell Unione di cui al


comma 5 sono adottati dal Ministro dell interno con atto motivato,


salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e


tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in


inglese. Il provvedimento di allontanamento e notificato


all interessato e riporta le modalita di impugnazione e la durata


del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo


essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il


provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per


lasciare il territorio nazionale, che non puo essere inferiore ad un


mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata


urgenza.";


e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:


"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale


per motivi di pubblica sicurezza e adottato con atto motivato dal


prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora


del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al


destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento


e notificato all interessato e riporta le modalita di impugnazione


e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che


non puo essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di


allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio


nazionale, che non puo essere inferiore ad un mese dalla data della


notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi


imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento


e immediatamente eseguito dal questore e si applicano le


disposizioni di cui all articolo 13, comma 5-bis, del testo unico


delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e


norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo


25 luglio 1998, n. 286.


7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il


cittadino dell Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua


cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela


della dignita umana o dei diritti fondamentali della persona umana


ovvero l incolumita pubblica, rendendo la sua permanenza sul


territorio nazionale incompatibile con l ordinaria convivenza.";


f) al comma 8 le parole: "e punito con l arresto da tre mesi ad


un anno e con l ammenda da euro 500 ad euro 5.000" sono sostituite


dalle seguenti: "e punito con la reclusione fino a tre anni";


g) al comma 9 le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7,"


sono sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7


e 7-bis," e le parole: "quando il provvedimento e fondato su motivi


di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello


Stato," sono sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento e


fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di


pubblica sicurezza,".


2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo


l articolo 20 e inserito il seguente:


"Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell Unione o di un suo


familiare sottoposto a procedimento penale.). - 1. Qualora il


destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi


imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale


si applicano le disposizioni di cui all articolo 13, commi 3, 3-bis,


3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni


concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione


dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.


286.


2. Non si da luogo alla sentenza di cui all articolo 13,


comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,


nell ipotesi dei reati di cui all articolo 380 del codice di


procedura penale.


3. Per i reati di cui all articolo 380 del codice di procedura


penale, puo procedersi all allontanamento solo nell ipotesi in cui


il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura


cautelare detentiva.".


3. All articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,


sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 2, dopo le parole: "che non puo essere inferiore ad


un mese." sono inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento di


allontanamento e consegnata all interessato una attestazione di


obbligo di adempimento dell allontanamento, secondo un modello


stabilito con decreto del Ministro dell interno e del Ministro degli


affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese


di cittadinanza dell allontanato.";


b) dopo il comma 2, e aggiunto il seguente:


"2-bis. Qualora il cittadino dell Unione o il suo familiare


allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il


termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver


provveduto alla presentazione dell attestazione di cui al comma 2, e


punito con l arresto da un mese a sei mesi e con l ammenda da 200 a


2.000 euro.".


4. All articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,


sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1 le parole: "di cui all articolo 20" sono sostituite


dalle seguenti: "di cui all articolo 20, comma 7,";


b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "pubblica


sicurezza che mettano a repentaglio la";


c) al comma 4 le parole: "di cui all articolo 21" sono sostituite


dalle seguenti: "di cui all articolo 20, comma 7-bis, e


all articolo 21";


d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:


"7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo essere


presentata istanza di sospensione dell esecutorieta del


provvedimento di allontanamento. Fino all esito dell istanza di


sospensione, l efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa,


salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una


precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di


pubblica sicurezza.


8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la


sua cittadinanza, cui e stata negata la sospensione del


provvedimento di allontanamento e consentito, a domanda, l ingresso


ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi


essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza


possa procurare gravi turbative o grave pericolo all ordine pubblico


o alla pubblica sicurezza. L autorizzazione e rilasciata dal


questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o


consolare su documentata richiesta dell interessato.".



Art. 2.


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua


pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e


sara presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito


nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica


italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo


osservare.


Dato a Roma, addi 1° novembre 2007


NAPOLITANO


Prodi, Presidente del Consiglio dei


Ministri


Amato, Ministro dell interno


Mastella, Ministro della giustizia


Visto, il Guardasigilli: Mastella













Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30


"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007








IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;


Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;


Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell elenco di cui all allegato B della legge stessa;


Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;


Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;


Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;


E m a n a
il seguente decreto legislativo:



Art. 1.
Finalità


1. Il presente decreto legislativo disciplina:


a) le modalità d esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell Unione europea e dei familiari di cui all articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell Unione europea e dei familiari di cui all articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.


Art. 2.
Definizioni


1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:


a) «cittadino dell Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:


1) il coniuge;


2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell Unione un unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;


3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);


4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);


c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.


Art. 3.
Aventi diritto


1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche ai suoi familiari ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.


2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all articolo 2, comma 1, lettera b), se e a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell Unione.


3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.


Art. 4.
Diritto di circolazione nell ambito dell Unione europea


1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell Unione in possesso di documento d identità valido per l espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell Unione.


2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.


Art. 5.
Diritto di ingresso


1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell Unione in possesso di documento d identità valido per l espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.


2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all obbligo del visto d ingresso, nei casi in cui e richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all articolo 10 in corso di validità esonera dall obbligo di munirsi del visto.


3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.


4. Nei casi in cui e esibita la carta di soggiorno di cui all articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea.


5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e disposto se l interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.


Art. 6.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi


1. I cittadini dell Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d identità valido per l espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.


2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell articolo 5, comma 2.


3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.


Art. 7.
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi


1. Il cittadino dell Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) e lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) e iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) e familiare, come definito dall articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).


2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell Unione, purche questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).


3. Il cittadino dell Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) e temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) e in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e iscritto presso il Centro per l impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) e in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e iscritto presso il Centro per l impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.


Art. 8.
Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno


1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.


Art. 9.
Formalità amministrative per i cittadini dell Unione ed i loro familiari


1. Al cittadino dell Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.


2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l iscrizione e comunque richiesta trascorsi tre mesi dall ingresso ed e rilasciata immediatamente una attestazione contenente l indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche la data della richiesta.


3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell Unione deve produrre la documentazione attestante:


a) l attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l iscrizione e richiesta ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera a);


b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l iscrizione e richiesta ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera b);


c) l iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l iscrizione e richiesta ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera c).


4. Il cittadino dell Unione può dimostrare di disporre, per se e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


5. Ai fini dell iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:


a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonche il visto di ingresso quando richiesto;


b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;


c) l attestato della richiesta d iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell Unione.


6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.


7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.


Art. 10.
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea


1. I familiari del cittadino dell Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all articolo 2, trascorsi tre mesi dall ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell Unione e rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell interno di cui al comma 1.


3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonche del visto di ingresso, qualora richiesto;


b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;


c) dell attestato della richiesta d iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell Unione;


d) della fotografia dell interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.


4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.


5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l anno, nonche di assenze di durata superiore per l assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e onere dell interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.


6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.


Art. 11.
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell Unione europea


1. Il decesso del cittadino dell Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall articolo 7, comma 1.


2. Il decesso del cittadino dell Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all articolo 14 o dimostrino di esercitare un attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se e per i familiari di risorse sufficienti, affinche non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonche di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all articolo 9, comma 3.


3. Nell ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.


4. La partenza del cittadino dell Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.


Art. 12.
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio


1. Il divorzio e l annullamento del matrimonio dei cittadini dell Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all articolo 7, comma 1.


2. Il divorzio e l annullamento del matrimonio con il cittadino dell Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:


a) il matrimonio e durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l affidamento dei figli del cittadino dell Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;


c) l interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell ambito familiare;


d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.


3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.


4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se e per i familiari di risorse sufficienti, affinche non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all articolo 9, comma 3.


Art. 13.
Mantenimento del diritto di soggiorno


1. I cittadini dell Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all articolo 6, finche hanno le risorse economiche di cui all articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche non costituiscano un pericolo per l ordine e la sicurezza pubblica.


2. I cittadini dell Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.


3. Ferme le disposizioni concernenti l allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell Unione o dei loro familiari, qualora;


a) i cittadini dell Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;


b) i cittadini dell Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell attività lavorativa, di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.


Art. 14.
Diritto di soggiorno permanente


1. Il cittadino dell Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.


2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell Unione.


3. La continuità del soggiorno non e pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l anno, nonche da assenze di durata superiore per l assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.


4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.


Art. 15.
Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari


1. In deroga all articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l attività, ha raggiunto l età prevista ai fini dell acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all età e considerata soddisfatta quando l interessato ha raggiunto l età di 60 anni;


b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;


c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l iscrizione anagrafica.


2. Ai fini dell acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall interessato nello Stato membro in cui esercita un attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.


3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell attività indipendenti dalla volontà dell interessato e l assenza dal lavoro o la cessazione dell attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.


4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.


5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.


6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.


7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell Unione di cui all articolo 11, comma 2, e all articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.


Art. 16.
Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell Unione europea


1. A richiesta dell interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L attestato e rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall articolo 14 e dall articolo 15.


2. L attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell interno.


Art. 17.
Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro


1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».


2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all articolo 10 ed e rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell interno.


3. Il rilascio dell attestazione e gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.


4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.


Art. 18.
Continuità del soggiorno


1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.


2. La continuità del soggiorno e interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.


Art. 19.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente


1. I cittadini dell Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.


2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.


3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell attività esercitata o da altre disposizioni di legge.


4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

Art. 20.
Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.


2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l adozione di tali provvedimenti.


3. Nell adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell importanza dei suoi legami con il Paese d origine.

4. I cittadini dell Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
 
5. I cittadini dell Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo  per  motivi  di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo quando l allontanamento sia necessario nell interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall Organizzazione mondiale della sanità, nonche altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l allontanamento del cittadino dell Unione e dei suoi familiari.

7.  I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi  di  ordine  pubblico  o  di  sicurezza dello Stato, nonche  i provvedimenti  di  allontanamento dei cittadini dell Unione di cui al comma 5  sono  adottati  dal Ministro dell interno con atto motivato, salvo  che  vi  ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti  in  una  lingua  comprensibile  al  destinatario, ovvero in inglese.   Il   provvedimento   di   allontanamento   e    notificato all interessato  e  riporta  le modalita  di impugnazione e la durata del  divieto  di  reingresso  sul  territorio nazionale, che non puo  essere  superiore  a  3  anni.  Salvo  quanto previsto al comma 9, il provvedimento  di  allontanamento  indica  il  termine  stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo  essere inferiore ad un mese  dalla  data  della  notifica,  fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
 
7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per  motivi  di  pubblica sicurezza e  adottato con atto motivato dal prefetto  territorialmente  competente  secondo la residenza o dimora del   destinatario,   e  tradotto  in  una  lingua  comprensibile  al destinatario,  ovvero  in inglese. Il provvedimento di allontanamento e   notificato all interessato e riporta le modalita  di impugnazione e  la  durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non   puo    essere   superiore   a   3  anni.  Il  provvedimento  di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale,  che non puo  essere inferiore ad un mese dalla data della notifica,  fatti  salvi  i  casi  di  comprovata  urgenza. Per motivi imperativi  di  pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento e    immediatamente   eseguito   dal   questore  e  si  applicano  le disposizioni  di  cui  all articolo 13,  comma 5-bis, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 
  7-ter.  I  motivi  di  pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino  dell Unione  o  un  suo  familiare,  qualunque  sia la sua cittadinanza,  abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della  dignita   umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero   l incolumita   pubblica,  rendendo  la  sua  permanenza  sul territorio nazionale incompatibile con l ordinaria convivenza.
 
8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e  punito con la reclusione fino a tre anni ed e  nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.
 
9. Qualora il cittadino dell Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nei provvedimenti di cui ai commi 7 e  7-bis, ovvero quando il provvedimento e fondato  su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza, il questore dispone l esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell interessato dal territorio nazionale. 
 
                                                             Art.  20-bis 
Allontanamento del cittadino dell Unione o di un suo familiare  sottoposto  a  procedimento  penale.
 
  1.  Qualora  il destinatario   del   provvedimento   di   allontanamento  per  motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si  applicano le disposizioni di cui all articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,  3-quater  e  3-quinquies,  del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 
  2.   Non  si  da   luogo  alla  sentenza  di  cui  all articolo 13, comma 3-quater,  del  citato  decreto  legislativo  n.  286 del 1998, nell ipotesi   dei  reati  di  cui  all articolo 380  del  codice  di procedura penale.
 
  3.  Per  i  reati  di  cui all articolo 380 del codice di procedura penale,  puo   procedersi all allontanamento solo nell ipotesi in cui il  soggetto,  per  qualsiasi  causa,  non  sia  sottoposto  a misura cautelare detentiva.
 

Art. 21.
Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di oggiorno


1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e  adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all interessato. Il provvedimento e  adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e  tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonche  il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Unitamente al provvedimento di allontanamento  e   consegnata  all interessato  una  attestazione di obbligo   di  adempimento  dell allontanamento,  secondo  un  modello stabilito  con decreto del Ministro dell interno e del Ministro degli affari  esteri,  da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell allontanato.Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. 
 
2-bis.  Qualora  il  cittadino  dell Unione  o  il  suo  familiare allontanato  sia  individuato  sul  territorio  dello  Stato oltre il termine  fissato  nel  provvedimento  di  allontanamento,  senza aver provveduto alla presentazione dell attestazione di cui al comma 2, e  punito  con  l arresto da un mese a sei mesi e con l ammenda da 200 a 2.000 euro.

Art. 22.
Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso il provvedimento di cui all articolo 20, comma 7 e  ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e rilasciata avanti all autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.


3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all esito dell istanza di cui al presente comma, l efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di   cui   all articolo 20,   comma 7-bis,   e all articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l autorità che lo ha disposto. Il ricorso e  presentato, a pena d inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.

5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall interessato. In tale caso la sottoscrizione e autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l autenticità e ne curano l inoltro all autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.


6. La parte può stare in giudizio personalmente.

7.  Contestualmente  al  ricorso  di  cui  al  comma 4 puo  essere presentata    istanza    di    sospensione   dell esecutorieta    del provvedimento  di  allontanamento.  Fino  all esito  dell istanza  di sospensione,  l efficacia  del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo   che  il  provvedimento  di  allontanamento  si  basi  su  una precedente  decisione  giudiziale  ovvero  su  motivi  imperativi  di pubblica sicurezza.
 
  8.  Al  cittadino  comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua   cittadinanza,   cui   e    stata   negata  la  sospensione  del provvedimento  di allontanamento e  consentito, a domanda, l ingresso ed  il  soggiorno  nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali  del  procedimento  di  ricorso, salvo che la sua presenza
possa  procurare gravi turbative o grave pericolo all ordine pubblico o   alla  pubblica  sicurezza.  L autorizzazione  e   rilasciata  dal questore  anche  per  il  tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell interessato.

9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l allontanamento.


10. Nel caso in cui il ricorso e respinto, l interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.


Art. 23.
Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani


1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.


Art. 24.
Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.


2. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell adozione dei provvedimenti correttivi di cui all articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.


3. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 25.
Norme finali e abrogazioni


1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.


2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.


3. Il comma 4 dell articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e abrogato.




 
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