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			   giovedì 22 novembre 2007 PRINCIPI  DA  APPLICARE,  DA  PARTE  DELLE STAZIONI APPALTANTI, NELLA SCELTA  DEI  CRITERI  DI  SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI CIRCOLARE 1 Marzo 2007 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 1 Marzo 2007 
 Principi  da  applicare,  da  parte  delle stazioni appaltanti, nellascelta  dei  criteri  di  selezione e di aggiudicazione di un appalto
 pubblico di servizi.
 
                 Dipartimento per le politiche europee
 Gli  uffici  della  Commissione europea - Direzione generale per il
 mercato  interno  -  hanno segnalato al Governo italiano dei casi nei
 quali  stazioni  appaltanti  italiane,  nel redigere i bandi di gara,
 hanno preso in considerazione, come criteri per individuare l offerta
 economicamente   piu    vantaggiosa,  requisiti  che  attengono  alla
 capacita  tecnica del prestatore anziche  alla qualita  dell offerta,
 in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.
 In  particolare, e  stato constatato che in un numero considerevole
 di  gare,  segnatamente per l attribuzione di appalti di servizi, gli
 elementi  presi  in  considerazione come criteri di aggiudicazione si
 riferiscono piuttosto alla fase di selezione del prestatore.
 Preso  atto  delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei
 rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire
 l apertura  di  procedure di infrazione da parte della Commissione ed
 eventuali  controversie  giudiziarie  davanti alla Corte di giustizia
 delle  Comunita   europee,  si  indicano  qui  di  seguito  le regole
 comportamentali  alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti
 nella  materia  di  cui  all oggetto,  alla luce dei principi e delle
 norme del diritto comunitario.
 In  particolare,  l art.  44, comma 1, della direttiva 2004/18/CEE,
 dispone  che:  "L aggiudicazione  degli  appalti  avviene  in base ai
 criteri  di  cui  agli  articoli 53  e 55, tenuto conto dell art. 24,
 previo  accertamento  dell idoneita   degli  operatori  economici non
 esclusi   in   forza   degli  articoli  45  e  46,  effettuato  dalle
 amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla
 capacita   economica  e finanziaria, alle conoscenze o alle capacita
 professionali  e  tecniche  di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del
 caso,  alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo
 3".
 Per   giurisprudenza   costante   della   Corte  di  giustizia,  la
 distinzione   tra   criteri   di   idoneita ,  ovvero  di  "selezione
 dell offerente",  e  criteri di aggiudicazione e quindi di "selezione
 dell offerta" e  rigorosa.
 Benche   non  sia  escluso  che l accertamento dell idoneita  degli
 offerenti   e   l aggiudicazione   dell appalto  possano  aver  luogo
 simultaneamente,   le  due  operazioni  sono  disciplinate  da  norme
 diverse.
 L accertamento   dell idoneita    degli   offerenti   deve   essere
 effettuato  dall amministrazione  aggiudicatrice  in  conformita   ai
 criteri  di  capacita   economica,  finanziaria e tecnica di cui agli
 articoli da  47  a  52  della  stessa  direttiva.  Lo scopo di questi
 articoli non e  quello di limitare la competenza degli Stati membri a
 fissare  il  livello  di  capacita   economica, finanziaria e tecnica
 richiesta  dalla  partecipazione alle varie gare d appalto, bensi  di
 stabilire  quali  sono  le  referenze probanti o i mezzi di prova che
 possono prodursi per dimostrare la capacita  finanziaria, economica e
 tecnica dei fornitori.
 Per   quanto   riguarda,  invece,  i  criteri  che  possono  essere
 utilizzati  per  l aggiudicazione  di  un appalto pubblico, l art. 53
 della   direttiva   2004/18   stabilisce   che   le   amministrazioni
 aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo piu  basso o l offerta
 economicamente  piu  vantaggiosa. Quando l aggiudicazione e  a favore
 dell offerta   economicamente   piu    vantaggiosa,   possono  essere
 utilizzati   diversi   criteri  variabili,  ma  collegati  sempre  ed
 esclusivamente  all oggetto  dell appalto. La scelta, in tal caso, e
 limitata e puo  riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad
 individuare  l offerta  economicamente  piu  vantaggiosa e non quelli
 relativi  alla capacita  del prestatore (Corte di giustizia, sentenza
 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in
 causa C-315/01 GAT).
 Per quanto riguarda, in particolare, l aggiudicazione degli appalti
 di  servizi,  si  e   posto  il problema dell utilizzo, ai fini della
 valutazione dell offerta economicamente piu  vantaggiosa, di elementi
 attinenti   all esperienza  o  alla  qualifica  professionale  e,  in
 generale,   alla  capacita   tecnica,  economica  o  finanziaria  del
 prestatore  (es.  curriculum,  licenze  o  certificazioni di qualita
 ovvero  servizi  analoghi  prestati in precedenza). Tali elementi, in
 quanto  attinenti alla capacita  del prestatore di eseguire i servizi
 oggetto  dell appalto,  possono  essere utilizzati unicamente ai fini
 della selezione dei concorrenti.
 E    nella   fase  di  selezione,  infatti,  che  l amministrazione
 aggiudicatrice  include  i  criteri  che ritiene necessari al fine di
 accertare  la  capacita   dell offerente  a provvedere al servizio in
 questione.  Quindi,  l esperienza,  la  competenza,  le  referenze, i
 lavori  gia   realizzati,  le  risorse  disponibili sono elementi che
 possono  essere  utilizzati  come  criteri  di selezione e non devono
 essere   presi   in   considerazione   nel   momento  di  valutazione
 dell offerta.
 L offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno
 una  diretta  connessione  con l oggetto dell appalto e che servono a
 misurare  il  valore,  cio  che esclude che si possa fare riferimento
 alle qualita  soggettive dell offerente.
 Pertanto,   se   l aggiudicazione   avviene  in  base  al  criterio
 dell offerta  economicamente piu  vantaggiosa, si possono determinare
 la   qualita    ed   il  valore  tecnico  dell offerta  prendendo  in
 considerazione  elementi come il metodo e l organizzazione del lavoro
 ovvero  la  composizione  del  team  proposto  per lo svolgimento del
 servizio.  A  questo  stadio  della  procedura,  invece,  non e  piu
 possibile  valutare  elementi attinenti alla capacita  dell offerente
 ma  solamente  le modalita  attraverso le quali il prestatore prevede
 di eseguire il servizio.
 Nel   rispetto   dei   principi  dell ordinamento  comunitario,  si
 invitano,   pertanto,   tutte   le   amministrazioni   interessate  a
 conformarsi con effetto immediato alle ricordate prescrizioni in sede
 di redazione di tutti i bandi di gara e della relativa documentazione
 per l aggiudicazione di appalti pubblici.
 Al fine di garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva e nel
 rispetto  dei principi sanciti dal Trattato in materia di liberta  di
 stabilimento e di libera prestazione di servizi, si ricorda, inoltre,
 che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono
 costituire   oggetto   di  un adeguata  pubblicita   da  parte  delle
 amministrazioni aggiudicatrici. Per questo motivo, le amministrazioni
 aggiudicatrici,   quando   non   adottano   come  unico  criterio  di
 aggiudicazione  quello  del  prezzo piu  basso, ma si fondano su vari
 criteri  al  fine  di  procedere  all aggiudicazione  dell appalto in
 favore  dell offerta  economicamente  piu  vantaggiosa, sono tenute a
 menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d oneri.
 Si   ricorda   che  la  Commissione  europea  e   gia   piu   volte
 intervenuta nei confronti del Governo italiano, sottoponendo a vaglio
 critico  il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso
 di  procedure  di  evidenza  pubblica per l aggiudicazione di appalti
 hanno  pubblicato  avvisi  di gara in palese contrasto con il diritto
 comunitario.
 Poiche   l eventuale  ripetersi  di  comportamenti  simili da parte
 delle  stazioni  appaltanti,  da ritenersi illegittimi per violazione
 delle   regole   comunitarie  sopra  descritte,  potrebbe  comportare
 condanne dello Stato italiano ai sensi dell art. 228 del Trattato CE,
 con   conseguente   applicazione  di  sanzioni  pecuniarie  da  parte
 dell Unione  europea,  si  invitano  tutte  le stazioni appaltanti ad
 attenersi  scrupolosamente  agli  indirizzi  operativi  di  cui  alla
 presente  circolare, con l avvertenza che, in caso di inosservanza di
 siffatti obblighi, si incorrera  nella responsabilita  amministrativa
 per  danno  all erario, con consequenziali provvedimenti a carico dei
 pubblici funzionari che vi hanno dato causa.
 La  presente  circolare  sara   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della   Repubblica  italiana  al  fine  di  assicurarne  una  diffusa
 conoscenza sull intero territorio nazionale.
 Roma, 1° marzo 2007
 Il Ministro per le politiche europee: Bonino
 
 Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
 registro n. 3, foglio n. 387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 16.05.2007 | 
 
 
 
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 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 
 
 
 
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 15:57:52 | 
 
 
 
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