lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 26 novembre 2007

SPECIALE PENSIONI: PENSIONE CASALINGHE

Speciale a cura della Redazione

PENSIONE CASALINGHE

Il fondo di previdenza facoltativa, che gestisce la pensione per le cosiddette “casalinghe” (vale a dire per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari) è stato istituito nel 1996.
In realtà, già dal 1963 esisteva presso l’Inps una gestione separata a favore delle casalinghe, che aveva però avuto poco successo a causa degli esigui importi di pensione erogati.
Chi si può iscrivere al nuovo Fondo casalinghe?
L’iscrizione al Fondo è facoltativa, non obbligatoria. Si possono iscrivere sia donne che uomini, che svolgano attività lavorativa non retribuita in relazione a responsabilità familiari, che abbiano un’età compresa tra quella prevista dalle norme sull’avviamento al lavoro ed i 65 anni, che non abbiano un lavoro (né autonomo né subordinato) e non siano titolari di pensione. In alcuni casi, molto particolari, di notevole riduzione dell orario di lavoro, possono iscriversi anche i lavoratori dipendenti (ad esempio, lavoratori dipendenti a part-time per i quali l’orario di lavoro svolto sia talmente ridotto da determinare una contrazione del periodo assicurativo). Inoltre, sono stati iscritti d’ufficio al Fondo coloro che risultavano già iscritti alla vecchia gestione per le casalinghe.
Come si fa ad iscriversi?
Bisogna presentare una domanda al Fondo. Una volta accertata l’esistenza dei requisiti richiesti, questo invierà all’interessato la comunicazione di accoglimento della domanda, con allegati i bollettini per il versamento dei contributi.
Quanto si paga?
Attualmente, il contributo minimo previsto è pari a 25,82 euro (£.50.000) al mese: l’iscritta, però, può pagare anche un contributo superiore, per ottenere un importo di pensione più elevato. Il montante contributivo individuale, derivante dal versamento dei contributi, potrà essere incrementato anche attraverso la spesa effettuata dall’iscritto presso alcuni centri convenzionati (secondo il meccanismo della “scontistica”), con modalità che però ancora non sono state definite.
Questo Fondo prevede la possibilità di ricongiunzione o totalizzazione dei contributi?
Non è prevista né la ricongiunzione né la totalizzazione (in entrata o in uscita) dei contributi versati nel Fondo con quelli giacenti in altre gestioni previdenziali obbligatorie (Inps, Inpdap, Enpals, ecc..). Invece, la contribuzione proveniente dalla vecchia gestione casalinghe è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
Quali sono le pensioni liquidate dal Fondo?
Sono soltanto due le pensioni erogate dal Fondo casalinghe: pensione di vecchiaia e pensione di inabilità, calcolate secondo i criteri del sistema contributivo. La pensione di vecchiaia si ottiene al compimento dei 57 anni di età, con il versamento di almeno 5 anni di contributi, e purchè l’importo di pensione risultante non sia inferiore ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (per i richiedenti che hanno meno di 65 anni).
La pensione di inabilità viene liquidata, in presenza di almeno 5 anni di contributi, all’iscritto che divenga assolutamente e permanentemente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Come si vede, i requisiti richiesti sono gli stessi vigenti, a partire dal 1.1.96, per gli iscritti ai fondi di previdenza obbligatoria. Inoltre, anche le pensioni erogate dal Fondo non sono integrate al trattamento minimo. La differenza consiste nel fatto che queste ultime non sono perequate annualmente: l’importo della pensione, da quando viene liquidata, rimane quindi sempre lo stesso. Inoltre, la norma non ha previsto per questo Fondo l’istituto della pensione ai superstiti: quindi, se l’iscritto o il pensionato decede, i suoi eredi non avranno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.
A quanto ammonterà la pensione erogata dal Fondo?
L’importo annuo della pensione è dato dal montante contributivo individuale (determinato dalla somma della contribuzione versata per ciascun anno) che viene moltiplicato per specifici coefficienti di trasformazione, relativi all’età dell’iscritto alla data di decorrenza della pensione. Ovviamente, quanto più elevati saranno stati i versamenti effettuati dall’iscritto, tanto maggiore sarà l’importo della sua pensione.
Cosa può fare l’Inas per gli iscritti al Fondo?
Le strutture dell’Inas sono in grado di aiutare gli interessati nella compilazione e presentazione delle domande di pensione, di calcolare l’importo della pensione e di offrire informazioni e chiarimenti a chi sia interessato ad iscriversi.
(10.4.2003)

 
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