lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 14 dicembre 2007

ULTERIORI ISTRUZIONI SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 123/2007

di Angelo Vitale- Consulente del lavoro

ULTERIORI ISTRUZIONI SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 123/2007



di Angelo Vitale- Consulente del lavoro



Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato la circolare n. 24 del 14/11/2007 con la quale ha apportato alcune rettifiche in merito alle indicazioni già fornite con la lettera circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007 riguardo l ambito di applicazione della legge n. 123/2007.


La nuova circolare si muove in linea con l’intervento del sottosegretario Antonio Montagnino a seguito della lettera di agosto allorquando volle chiarire, superando alcune perplessità sorte, che il potere di sospensione andava inteso applicabile anche ai cantieri edili.



Ora il Ministero sottolinea il legame di forte continuità fra le due disposizioni (art. 5 L. 123/07 con art. 36 bis del D.L. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) spiegando che la nozione di attività imprenditoriale, già interpretata nel senso di "unità produttiva” con la predetta lettera circolare del 22 agosto u.s., non può non ricomprendere, necessariamente, anche le aziende operanti nel settore edile nel quale, come noto, maggiormente si avverte l’esigenza di elevare gli standards di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro.



La circolare, ritornando sulla discrezionalità dell’ispettore sulla sospensione, chiarisce che in ogni caso và tutelato, protetto, il diritto costituzionale alla salute di cui all’art. 32 Cost. specificando che l’individuazione della fattispecie di gravità della violazione sarà definito con apposito elenco da concordarsi con il Coordinamento tecnico delle Regioni.



Viene oltremodo chiarito, su ciò argomentando con riferimento alla L. 689/81, che la "sanzione amministrativa aggiuntiva" sfugge dall’essere sanzione amministrativa ma quanto un "onere economico accessorio" per cui in caso di mancato pagamento da parte del trasgressore di detto onere l unica conseguenza consiste nella mera permanenza degli effetti sospensivi del provvedimento senza alcun ulteriore seguito in termini di riscossione coattiva del relativo importo.



Il Ministero chiarisce taluni altri argomenti ivi compreso il riconoscimento in capo al personale ispettivo del Ministero del lavoro, in virtù dell’art. 5, comma 1, della L. n. 123/2007 di una generalizzata competenza nelle materia attinente alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro le quali argomentazioni (non tutte condivisibili) soprattutto sulla competenza “concorrente” degli ispettori del lavoro limitatamente alle materie individuate con il D.P.C.M. n. 412/1997 saranno, da parte degli interpreti, ancora oggetto di riflessione.


Interessante sarà conoscere il pensiero delle Regioni con la preannunciata circolare.


Sarebbe opportuno che in sede di finanziaria 2008 (già approvata dal Senato) la quale, nell’art. 87 del testo esaminato, prevede già alcune rettifiche il legislatore chiarisca i termini della competenza degli ispettori del lavoro coniugandoli con il personale ispettivo delle ASL e coordinando le disposizioni della L. 123/07, valide per tutte le attività imprenditoriali, con quelle analoghe già emanate con il Decreto Bersani valide per il settore dell edilizia.



Per il dettaglio vedasi la circolare allegata.


 
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