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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 27 agosto 2004

Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi. Criteri e modalità di applicazione


Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 44 del 23 luglio 2004.

Oggetto: Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi. Criteri e modalità di applicazione.



Quadro Normativo

· Legge n. 88 del 9 marzo 1989: “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”. Articolo 7, comma 3: “Competenze del comitato esecutivo”. Articolo 55: “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL”.

· Legge n. 389 del 7 dicembre 1989: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati”. Articolo 2, comma 11: “Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva”. Articolo 4, comma 13: “Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l’assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all’INADEL, A.C.

I.P. n. 294 disposizioni relative all’INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati”.

· Delibera del Comitato Esecutivo n. 77 del 15 febbraio 1990: “Articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 – Rateazione debiti contributivi”.

· Circolare Inail n. 6 del 14 gennaio 1991: “Rateazioni per il pagamento di debiti contributivi”.

· Legge n. 537 del 26 settembre 1981: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 recante disposizioni per il contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni”. Articolo 13: “Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori”.

· Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

· Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. Articolo 107: “Elenco speciale”.

· Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994: “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”. Articolo 3: “Ordinamento degli enti”.

· Decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998: “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Articolo 11: “Funzioni di direzione dei dirigenti generali”.

· Decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998: “Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”. Articolo 2, comma 1: “Parametri di indicizzazione”.

· Legge n. 448 del 23 dicembre 1998: “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”. Articolo 14: “Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori”.

· Delibera del Consiglio di amministrazione n. 129 dell’11 marzo 1999.

· Circolare Inail n. 28 del 30 marzo 1999: “Rateazioni per il pagamento dei debiti contributivi ex articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389”.

· Circolare n. 15 del 26 gennaio 2000 del Ministero dell’economia e delle finanze: “Rateazione delle somme iscritte a ruolo”.

· Circolare n. 31 del 25 maggio 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: “Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389”.

· Circolare n. 38 del 13 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: “Criteri applicativi per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge”.

· Circolare n. 41 dell’8 aprile 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: “Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989”.

· Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

· Legge n. 178 dell’8 agosto 2002: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”. Articolo 3, comma 3 bis: “Potenziamento dell’attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione”.

· Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004: “Rateazione dei debiti contributivi”.



Premessa

Il sistema unificato di riscossione dei crediti pubblici impone uniformità di comportamenti nei confronti dell’utenza esterna, naturalmente per quanto possibile ed in relazione alla peculiarità di ciascun ente.

In tale ottica, nel corso del 2002 è stato stabilito che “il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori”1.

In fase attuativa, l’Istituto ha fissato criteri e modalità per l’applicazione del beneficio della rateazione fino a 60 mensilità dei debiti iscritti a ruolo2 . Considerata la necessità di completare il decentramento avviato nel 19993 , da un lato sono state introdotte alcune modifiche all’attuale iter procedurale sotto il profilo delle competenze, dall’altro sono stati rivisti alcuni requisiti per l’ammissibilità delle istanze, al fine di armonizzarli con quelli stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Debiti pregressi iscritti a ruolo

I provvedimenti di rateazione per tale tipologia di partite sono stati sinora gestiti con le stesse modalità previste per i crediti non iscritti a ruolo, con l’unica differenza del canale di pagamento: il Concessionario del servizio di riscossione nel primo caso, l’Istituto, con il consueto modello F 24, nel secondo caso.

Il decreto “Omnibus”4 del mese di luglio 2002 ha introdotto la possibilità di estendere il beneficio fino a 60 rate ed ha così attribuito poteri più ampi agli enti impositori.

Tra l’altro ha conferito agli stessi enti il potere di valutare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza anche per frazionamenti superiori alle 24 mensilità. Tali richieste in precedenza, erano subordinate ad autorizzazione ministeriale.

Per dare completa attuazione alla norma e garantire omogeneità di comportamento sul territorio, sono stati fissati criteri e modalità di applicazione e sono state definite le motivazioni del provvedimento in relazione, soprattutto, al numero delle rate previste dal piano di frazionamento.

Sono stati, quindi, confermati i criteri già adottati per i crediti non ancora iscritti a ruolo, tenendo conto, come detto in premessa, sia delle modalità dettate dal Ministero del Lavoro5 per le istanze ancora soggette ad autorizzazione, sia di quelle fissate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze6 e più precisamente:

· in caso di rateazioni non superiori alle 24 mensilità, è sufficiente che la ditta dimostri di trovarsi in una “situazione di temporanea obiettiva difficoltà”: dimostri cioè che, pur essendo impossibilitata a pagare il debito in unica soluzione, sia tuttavia in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue rispetto alle sue condizioni patrimoniali

· in caso di rateazioni superiori a 24 mensilità e fino a 60, è necessario che il provvedimento di accoglimento sia motivato da difficoltà dell’azienda a causa di eventi di varia natura:

a) calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti

b) procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo



c) trasmissione agli eredi di debiti contributivi



d)carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o convenzioni



e)carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o di settore, quando l’importo oggetto della dilazione risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali



f) ricorrenza di uno stato di crisi dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi, non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale)



g) contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a vario titolo e con scadenze concomitanti



h) oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo



i) mancato o tardato pagamento dei premi derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine stabilito all’articolo 124, comma 1, del codice penale.

Al riguardo, fermo restando il potere discrezionale del Dirigente, occorrerà valutare attentamente l’opportunità di concedere o meno il frazionamento per un numero elevato di rate, considerato che deve essere comunque garantito all’Istituto un congruo flusso di cassa rispetto all’importo oggetto della rateazione.



Competenza decisionale

Come detto in premessa, è stato parzialmente modificato7 il regime della competenza a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi, sia prima che dopo la loro iscrizione a ruolo:

· è competente il Dirigente di Sede per l’autorizzazione delle rateazioni per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità

· è competente il Dirigente regionale per le domande di rateazione relative ad importi superiori a 258.000 euro, ovvero per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità, con i seguenti limiti:

a) per le somme non iscritte a ruolo, fino a 24 rate, senza l’autorizzazione ministeriale ed eccezionalmente da 24 a 36 ovvero a 60 - limitatamente ai casi previsti dall’articolo 116, comma 17, lettera a) della legge n.388 del 23 dicembre 2000 - previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

b) per le somme iscritte a ruolo, fino a 60 rate, con provvedimento motivato, senza l’autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

· è altresì competenza del Dirigente regionale decidere, in via definitiva8 , sulle richieste di riesame inoltrate dai datori di lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale adottati dal Dirigente della Sede.

Resta fermo che, per le richieste di frazionamento di titoli non iscritti a ruolo che eccedono le 24 mensilità, saranno le stesse Direzioni Regionali a curare i collegamenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Anche per le istanze relative a debiti iscritti a ruolo, quindi, il livello di competenze rimane invariato, con la sola differenza che, in tal caso, il Direttore Regionale può concedere rateazioni da 25 a 60 mensilità senza la preventiva autorizzazione ministeriale ed alle condizioni indicate al punto precedente.



Criteri e modalità di applicazione

Ai fini della necessaria omogeneità con gli altri Enti, i criteri e le modalità di concessione delle rateazioni sono stati così ridefiniti:

· Debito non inferiore a 1.000 euro.

· Presentazione da parte del datore di lavoro di motivata istanza da cui risulti sia la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione sia l’impegno formale a rispettare il piano di rateazione (scadenze e importi) nonché a versare i relativi interessi nella misura fissata dalla legge. La misura degli interessi da applicare ai singoli ratei è quella in vigore alla data di richiesta del beneficio.

· Prestazione di idonea garanzia per i frazionamenti eccedenti le 24 mensilità o per importi superiori a 26.000 euro.

· Pagamento, al momento dell’istanza, di una rata provvisoria pari all’importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste.

· Inammissibilità ad usufruire dell’agevolazione per quei datori di lavoro che non abbiano osservato i piani di rateazione concessi nel biennio precedente.



Garanzie di solvibilità

In linea con gli orientamenti espressi in precedenti circolari ministeriali e specifiche direttive del Ministero del Lavoro, per tutte le tipologie di debiti, indipendentemente dalla loro iscrizione a ruolo, è necessario che l’accoglimento dell’istanza di rateazione sia sempre supportata da idonea garanzia nei casi di:

· frazionamenti eccedenti le 24 mensilità

· importi superiori a 26.000 euro, indipendentemente dal numero delle rate.

Quanto alla forma, la garanzia dovrà essere prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari iscritti nell’apposito elenco speciale9 .



Istruzioni operative

E’ confermato l’iter precedentemente fissato10 eccezion fatta per le tipologie che, in base alle disposizioni precedenti, dovevano essere oggetto di determinazione del Direttore generale.

E’ indispensabile una scrupolosa osservanza del termine di 20 giorni per l’esame delle singole fattispecie con il conseguente obbligo di comunicare, con Raccomandata A.R., l’eventuale reiezione dell’istanza. Ciò al fine di consentire al datore di lavoro di proporre ricorso al Direttore regionale, nei tempi previsti (10 giorni).

E’ in fase di analisi la procedura informatizzata per la gestione delle rateazioni in maniera conforme alla nuova disciplina e, per quanto riguarda i crediti iscritti a ruolo, ai tracciati record definiti dall’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico dei provvedimenti.

La realizzazione della specifica applicazione informatica, alla quale sarà data priorità assoluta, consentirà di superare le attuali difficoltà operative, connesse prevalentemente ai rapporti con i locali Concessionari.

Nel far riserva di fornire più dettagliate istruzioni al riguardo, si raccomanda la massima cura nella gestione delle domande di rateazione.

______________________________

1. Legge n. 178 dell’8 agosto 2002, art. 3, comma 3 bis.

2.Delibera del Presidente – Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004.

3.Circolare n. 28 del 30 marzo 1999.

4.Decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002, art. 3, comma 3 bis.

5.Circolari nn. 31 del 25 maggio 2000 e 41 dell’8 aprile 2001.

6.Circolare n. 15 del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2000.

7.Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004.

8.Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16.

9.Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

10.Circolare n. 28 del 30 marzo 1999, pagg. 4 e 5.





IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio CASTRO




 
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