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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 8 gennaio 2008

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: DECORRENZA E LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE

Tribunale di Arezzo, Sentenza 2.7.2007 (Nota di Agostino Gori - Fonte: Altalex)

Indennità di accompagnamento: decorrenza e legittimazione passiva del Comune
(Tribunale di Arezzo, Sentenza 2.7.2007)

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Arezzo ha statuito su tre punti fondamentali e, talvolta controversi, concernenti le cause aventi ad oggetto l’indennità di accompagnamento in favore dei soggetti non autonomi a causa di infermità, non riconducibili a cause di guerra, di lavoro o di servizio. In breve i fatti. In data 17 febbraio 2004, L. P, figlia dei ricorrenti. Purtroppo, fin dalla nascita, la bimba manifestò seri problemi congeniti, in quanto, come diagnosticato anche dalla Regione Toscana ai sensi e per gli effetti della legge 104/92, affetta da “ipocinesia fetale, artrogriposi” e quindi definita “soggetto non autonomo”. In data 05 agosto 2004, i genitori di L. presentavano domanda di invalidità ai sensi della legge 104/92 e della legge 118/1971 e s.m. Sottoposta a visita medica presso i competenti enti, la Regione Toscana dichiarava Lisa handicappata ai sensi della legge 104/92 e, successivamente, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con atto notificato in data 28.07.2005, ne riconosceva l'invalidità totale ex leggi 18/80 e 508/88 però con decorrenza 01.03.05. Avverso questo ultimo atto proponevano ricorso i genitori della (purtroppo ormai defunta) piccola L. chiamando in Giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Arezzo e l’INPS perché non era dato conto delle ragioni per cui nonostante l’infermità fosse presente alla nascita e quindi anche alla data della domanda di accertamento dell’invalidità, il Ministero in parola faceva decorrere l’accertamento dell’invalidità ai fini dell’indennità di accompagnamento solo dal marzo 2005 e non, come invece previsto dalla normativa in vigore, dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (cioè il 1 settembre 2004). Le tre questioni risolte dal Tribunale. La legittimazione passiva del Comune di Arezzo. Il Comune eccepiva il suo stare in giudizio ritenendosi estraneo alla controversia in oggetto. La difesa dei ricorrenti sosteneva invece che il comune – quale destinatario finale (mero pagatore) del ricorso doveva essere presente in giudizio. Il Giudice ha statuito, conformemente alla difesa dei ricorrenti, che: “la presenza in giudizio di detta Amministrazione era, come è, da considerare giustificata e legittima e ciò proprio perché finalizzata (come ha evidenziato la. difesa di parte ricorrente nella citata sua nota difensiva autorizzata} a "mettere (la medesima) in condizione di difendersi in quanto destinataria ultima dell'esito (appunto) del presente procedimento"”. L’ammissibilità del ricorso. Questo era davvero un nodo fondamentale in quanto il ricorso veniva proposto ben oltre il termine semestrale stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 42, comma 3, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003. I ricorrenti si difendevano già nell’atto introduttivo del giudizio sostenendo che non poteva essere pronunciata la loro decadenza dal ricorrere in quanto nel verbale sanitario non era indicata l’autorità presso cui ricorrere né i termini di impugnazione in palese violazione dell’articolo 3 legge 241/1990. Il Tribunale di Arezzo ha stabilito che nessuna decadenza poteva essere pronunciata nei confronti dei ricorrenti atteso che “detta missiva (n.d.r. la comunicazione del verbale sanitario del Ministero) non recava indicati in alcun modo i termini e le modalità per la proposizione dell'eventuale opposizione. Ne consegue che, come si evince anche dalla pronunzia n. 311 del 1994 della Corte Costituzionale, nessuna preclusione, qualunque sia la data del suo recapito e/o da chiunque e/o comunque sia stata ricevuta, poteva e può avere comportato al riguardo”.

Non si può che condividere pienamente l’assunto del Giudice aretino che si pone in linea con la giurisprudenza e la dottrina dominanti. In effetti, occorre infatti, per prima cosa, leggere quanto stabilito, per tutti gli atti amministrativi, dall'articolo 3, comma 4, Legge 241/1990, in tema di procedimenti amministrativi: “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”.

Nell’atto impugnato era invece stata omessa ogni indicazione circa i termini e l'autorità presso cui poter ricorrere.

Quando l’atto amministrativo non riporta nessuna indicazione circa i termini e l'autorità presso cui ricorrere, occorre verificare quali siano le conseguenze che derivano all'atto da detta omissione. Fermo restando che l'atto, pur in presenza dell'omissione suddetta non è nullo di per sé, giurisprudenza civile ed amministrativa sono pacificamente concordi sul fatto che la violazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990 comporta, sul piano processuale, la mancata decadenza dalla possibilità di ricorrere.

Così Cassazione Civile, sez I, 29 ottobre 2004, n. 21001: “...la mancata indicazione del termine previsto a pena di decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa – indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 4, legge 241 del 1990 – integra non già la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi delle preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine”.

Ma anche, Cassazione Civile, sez. I, 7 luglio 2004, n. 12428: “.... la mancanza nel provvedimento impugnato delle indicazioni prescritte in via generale dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”, impedisce la decadenza dal diritto a proporre impugnazione”. In tema di sanzioni amministrative, la Cassazione ha altresì avuto modo di precisare: “...nessuna preclusione può dirsi realizzata a carico del destinatario di un'ordinanza-ingiunzione, quanto alla facoltà di proporre opposizione tanto nel caso di omessa indicazione del termine per la proposizione della opposizione stessa, quanto nell'ipotesi......” (Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2003, n. 3340). Ma dicevamo anche la giurisprudenza amministrativa è ferma su questa tesi: “L'omessa indicazione dell'Autorità e del termine per ricorrere, prevista dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta il riconoscimento sul piano processuale, della scusabilità dell'errore su cui sia eventualmente incorso il ricorrente” con conseguente obbligo di rimessione in termini (TAR LAZIO, sez. III, 30 settembre 2003, n. 7852). E comunque altra interpretazione non potrebbe ravvisarsi anche a stare ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 1994, la quale ha ribadito la vincolatività costituzionale dell'informazione al cittadino sui propri mezzi di tutela avverso i provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

La decorrenza dell’indennità.

Il merito del ricorso.

Di primaria importanza anche l’esito, nel merito del ricorso in questione. Si chiedeva che l’indennità fosse dovuta dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda e non, come pretestuosamente preteso dal Ministero dal marzo 2005 (più di un anno dopo). Sul punto la difesa ha sostenuto l’illegittimità dell’atto impugnato nella parte in cui non riconosce la decorrenza dell’indennità dal 01 settembre 2004. Infatti l'articolo 3, ult. cpv., della legge 11 febbraio 1980, n. 18, stabilisce che: “Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda”.

Il provvedimento, a detta della difesa dei ricorrenti, impugnato era stato pertanto emesso in palese violazione della norma suesposta, stante il fatto che la domanda è stata presentata in data 05 agosto 2004 e la patologia invalidante era ben presente – e certificata - fin dalla nascita. Il Tribunale di Arezzo, nuovamente concordando con i ricorrenti, ha statuito che “nella fattispecie in esame, è documentale la prova e, comunque, è risultato incontroverso, da un lato, che P L., cittadina italiana, deceduta il ….. e che all'epoca della morte aveva 16 mesi di vita ed era residente con i genitori a ……….., per le infermità, non riconducibili a cause di guerra, di lavoro o di servizio, da cui era affetta, si trovava ad essere totalmente inabile e inoltre, ad abbisognare di assistenza continua non essendo più in grado, autonomamente, né di deambulare né, comunque, di compiere gli atti quotidiani della vita; dall'altro, poi, che nel soggetto, tale stato di minorazione era presente già dall'epoca (agosto 04) dell'istanza amministrativa”.

Non si può dunque che concludere con un plauso nei confronti di questa sentenza che ripercorre organicamente i fatti e li sussume ordinatamente e correttamente sul piano giuridico. Unica nota dolente – come sempre più spesso purtroppo accade – è la decisione di compensare le spese: i ricorrenti – che peraltro hanno manifestato nell’atto introduttivo di ricorso l’intenzione di dare in beneficenza il ricavato di tale giudizio – vedranno frustrata la loro intenzione stante il fatto che, data l’esiguità degli importi in questione, le spese giudiziarie non recuperabili graveranno in maniera massiccia sul ricavato.

(Nota di Agostino Gori - Fonte: Altalex)

Tribunale di Arezzo

Sentenza 2 luglio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del dr. Enio Tegli,

ha pronunciato la, seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 0856 del reg. gen. dell'anno 2006 e promossa da P E, nato a ……….., e CC, nata a ……….., in qualità, sia di eredi della defunta loro figlia, P. L, deceduta il 12 giugno 2006, sia di esercenti la potestà sulla medesima che era nata a ……, entrambi residenti a ………….., rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Walter Cabras del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati in Arezzo, in via Campo di Marte, n. 20, presso la dott.ssa Laura Coleschi,

RICORRENTI

nei confronti del

MINISTERO dcll’ECONOMlA e delle FINANZE, già MINISTERO del TESORO del BILANCIO e della PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale in Firenze, in via degli Arazzieri, n. 4, è, sempre ex lege, domiciliato,

CONVENUTO

nei confronti inoltre del

COMUNE di AREZZO, in persona de! Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce alla copia notificata del ricorso dal Legale dell'Ente, avv. Roberto. Ricciarini, ed elettivamente domiciliato in Arezzo, Piazza della Libertà, n . 1, presso il Palazzo Comunale,

CONVENUTO

e nei confronti altresì dell'

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente, con domicilio eletto in Arezzo, in via XXV aprile, n. 18,nel proprio Ufficio Legale, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'aw. Piero Cristalli,

CHIAMATO in-CAUSA

Oggetto: erogazione ratei di assegno mensile d'invalidità civile.

FATTO e SVOLGIMENTO del PROCESSO

A) Con atto depositato nella Cancelleria di questo Giudice del Lavoro il 19 luglio 2006 i sunnominati ricorrenti, premesso tra l'altro, quanto segue:

1. "in data 17 febbraio 2004 nasceva a ………., L.P. figlia degli (di essi) odierni ricorrenti";

2. "purtroppo, fin dalla nascita, la bimba manifestò seri problemi congeniti, in quanto come 'diagnosticato anche dalla REGIONE TOSCANA ai sensi e per gli effetti della legge 104/92 (cfr. documento 1), affetta da ipocìnesia fetale, artrogiposi. e quindi definita soggetto non autonomo"',

3. "in data 5 agosto 2004, i (essi) genitori di Lisa presentavano domanda dì invalidità ai sensi (sia, appunto) della legge 104/92 (..sia) della legge 118/1971 e s.m. (documento 2)";

4. sottoposta a visita presso i competenti Enti, la REGIONE TOSCANA dichiarava L. P. handicappata ai sensi della legge 104/'92 (cfr. allegato 1) e, successivamente. il Ministero del Tesoro, del Bilancio e detta programmazione Eco­nomica (…) con atto notificato 'in data 28 luglio 2005; ne riconosceva l’invalidità totate ex leggi 18/80 e 508/88 (ma) con decorrenza (dal) 01/03/2005 (cfr. documento 3);

5. 'l’atto (però..) quanto alla data di decorrenza del(l'avvenuto) riconoscimento dell'invalidità (..) si appalesa immediatamente (..) illegittimo (..) nella parte in cui (..), in palese violazione de(..) l'art. 3, ultimo cpv. della legge 11 febbraio1980, n. 18, (..) non riconosce (invece) la decorrenza dal 01 settembre 2004 (ossia..) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene (è stata) presentata la domanda";

ciò premesso, e svolte inoltre varie argomentazioni a sostegno, sia del proprio assunto, sia dell'addotta "ammissibilità del (..) ricorso", adiva questo giudice per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "piaccia all’ecc.mo giudice del lavoro di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, (..) annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui fa decorrere il riconoscimento dì invalidità di L .P., dal 01 marzo '2005' così come di ogni atto presupposto e consequenziale; (..) accertare e dichiarare il diritto di L.P:, e, per essa degli eredi ricorrenti, a percepire l'indennità per invalidità con decorrenza 01 settembre 2004 e fino al giorno del decesso di L. P. (..) Con ogni conseguenza di legge (e..) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari de! giudizio".

In rito, a dimostrazione della fondatezza delle proprie allegazioni, produceva "copia del dossier medico-sanitario di L. P:(doc. n. 4), i doc. 1 ), 2) e 3) richiamati in premessa nonché l’ “atto del Comune di Arezzo de! 22 marzo 2006 (doc. n. 5)" che, a dire di essi ricorrenti, era "illegittimo in quanto emesso a seguito di atto illegittimo".

B) Essendo stata fissata, per la comparizione personale delle parti e per la discussione della controversia, l'udienza 29 settembre 2006, il COMUNE di AREZZO ed il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, con distinte memorie difensive, si costituivano in giudizio, sollevavano ognuno, alcune eccezioni di rito e di merito; in particolare, il COMUNE assumeva da un verso, la inammissibilità del ricorso avverso atto/provvedimento comunale per “inammissibilità del ricorso avverso (appunto) il comune di Arezzo”, dall’altro, la legittimità del procedimento di diniego e ciò, sia "(..) per esatta decorrenza della prestazione", sia "(..) a causa del ricovero a titolo gratuito"; svolgeva a sostegno del proprio assunto varie argomentazioni e, quindi, da ultimo, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo: "in tesi, la reiezione di tutte le domande attoree in quanto inammissibili e/o comunque infondate almeno nei confronti del (di esso) COMUNE di AREZZO, in denegata ipotesi: (..) che il Tribunale di Arezzo voglia dichiarare il MINISTERO del TESORO e del BILANCIO e della PROGRAMMAZIONE ECONOMICA tenuto a rilevare indenne il Comune di Arezzo da quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare agli attori o ad ogni qualsivoglia titolo. Con vittoria di spese ed onorai (e..) con ogni consequenziale pronunzia"; il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, da parte sua; deduceva "la decadenza del diritto alla proposizione dell'azione giudiziale, (ai sensi dell’art. 42, comma 3 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269", nonché "la carenza di prova in ordine al mancato ricovero presso istituti di cura il cui onere sia (fosse) a carico della collettività"; evidenziava, in ogni caso, come “secondo il disposto dell’art. 3, comma 5, del DPR 21 settembre 1994, n. 698, il contenzioso nei confronti di questo (di esso) Ministero debba (dovesse) limitarsi all'aspetto concernente la riforma del verbale impugnato e non estendersi all'eventuale condanna al vitalizio, agli interessi, etc. la cui pretesa sostanziale dovrà (doveva., invece) essere fatta valere nei confronti dell’INPS'"; aggiungeva che, peraltro, "l’onere di fornire la prova del possesso dello stato invalidante spetta(va) al ricorrente", e che "a tal fine non costituisce (non costituiva) prova sufficiente la documentazione medica (..) prodotta”; designava, comunque, un consulente tecnico di parte, e, quindi, da ultimo, rassegnava, e come segue, le proprie conclusioni: "(..) l'onorevole giudice adito (..), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: (..) in via pregiudiziale, (..) accertare e dichiarare la decadenza dal diritto alla proponibilità dell’azione giudiziale e l'inammissibilità del ricorso per carenza di prova in ordine al mancato ricovero presso istituti di cura a carico della collettività; (..) dichiarare comunque pregiudicata e preclusa per la difesa di controparte ex art. 414 c.p.c. la possibilità di integrare le difese di cui all'atto introduttivo del giudizio; (..) nel merito (..) rigettare il ricorso per insussistenza dei requisiti salutari;(..) in ogni caso (..) pronuncia(re..) la completa estraneità del (..) Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto attiene alla corresponsione di eventuali somme e riconosciute al ricorrente sia per la sorte capitale che per gli accessori; (...) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio ex art. 42, comma 11, D.L. 269/03 (..)";

C) Nel corso della trattazione della causa:

1) il COMUNE di Arezzo produceva “brevi note illustrative” con le quali, da un verso, confermava come, “nella fattispecie (in esame contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti) non sia (non fosse) ammissibile alcun remissione in termini e (come..) pertanto il ricorso debba (dovesse) essere considerato tardivo", dall'altro, assumeva, che, in ogni caso “(..) la pronunzia richiesta dai (predetti) ricorrenti (..) impone (imponeva) che la stessa sia (fosse) eventualmente emessa anche nei confronti dell’INPS che è (era) l’unico soggetto titolato all’effettiva erogazione (..) dell'assegno di accompagnamento (appunto) richiesto";

2) i ricorrenti producevano a loro volta "nota, difensiva" con la quale replicavano alle eccezioni sollevate dalle controparti nelle rispettive loro memorie di costituzione in giudizio e ribadivano le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo della controversia;

3) in accoglimento della corrispondente istanza avanzata dal COMUNE di Arezzo e fatta, poi, propria, dai ricorrenti, era disposta la chiamata in causa dell’INPS con conseguente rinvio della trattazione della controversia ad una udienza successiva (cfr. ord. 27/12/2006);

4) l’INPS, con memoria difensiva del 18 gennaio 2007- si costituiva in giudizio ed eccepiva: "in via preliminare, la inammissibilità della domanda perché, .a suo dire, questa "si esauriva in una mera azione di accertamento di una status temporaneo invalidante (..)"; "sempre in via preliminare (..) la inammissibilità della domanda nella parte in cui viene (veniva) chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, e ciò perché, sempre a suo dire, "non viene (non veniva) indicato quale sia (fosse) il provvedimento da annullale" e, in ogni caso, perché "il giudice ordinario non ha (non aveva) il potere di annullare atti amministrativa ma soltanto (semmai) di disapplicarli (..)"; "ancora in via preliminare (..) l'inammissibilità o nullità della domanda in quanto risultava del tutto equivoco l'oggetto della prestazione richiesta" giacché "nel corso del ricorso si accenna(va) alla indennità di accompagnamento ma nelle conclusioni si parla(va) geneticamente di indennità per invalidità (..)"; eccepiva "inoltre (..) la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'alt. 42 del d.l. 30/09/ 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, ti. 326 (..)", e, “'nel merito (..) la propria estraneità alla fase di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'invalidità civile"; esponeva, a sostegno di siffatte sue eccezioni, alcune argomentazioni e, quindi, da ultimo, rassegnava, e come segue, le proprie conclusioni "(..) il Tribunale di Arezzo, giudice monocratico del lavoro, contrariis reiectis, voglia, in via preliminiare, dichiarare la nullità o la inammissibilità della domanda o in subordine dichiararne la decadenza nel merito, comunque respingere la domanda avanzata da C. C. e P. E. nei confronti dell’INPS. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”;

5) i ricorrenti producevano, da un verso, dichiarazione a loro firma concernente i periodi di ricovero ospedaliero della piccola L., dall'altro, ulteriore "nota difensiva autorizzata" con la quale replicavano alle deduzioni ed alle eccezioni dell’INPS.

D) infine, nell'udienza di oggi, 4 aprile 2007, avendo i procuratori delle parti costituite ribadito le conclusioni già come sopra formulate, la controversia era discussa e, quindi, decisa, con successiva immediata, pubblica lettura del dispositivo della relativa pronunzia.

MOTIVI della DECISIONE

All'esito della discussione, valutate le risultanze processuali, il giudice osserva

I) Per quanto riguarda la legittimazione passiva:

a') l'art. 130 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 - decreto che, per le parti che qui interessano, è in vigore dal settembre di quello stesso anno 1998 - reca disposizioni così concepite: comma 1, "(..) la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di. gestione istituito presso l'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS)"; comma 2, "Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale": comma 3, "Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici di cui all'art., 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere (appunto) dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del (citato..) decreto legislativo,(..) la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed dall’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al (..) comma 1".

A tale riguardo, poi, la Suprema Corte anche a Sezioni Unite, si è già, e più volte, espressa nel senso che la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 130 del D.Lgs. sopra richiamato, se "riafferma il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, (..) precisa (peraltro) che nei procedimenti giudiziali aventi ad oggetto questi ultimi (..), in giudizio (..) debbono essere convenuti (..) solo le Re-gioni debitrici o l’ente erogatore, ossia l’INPS” (v. sent. 12/7/2000 n. 483). A ciò va aggiunto che, nel frattempo., è entrato in vigore il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, sopra richiamato, decreto legge che proprio nel citato suo articolo 42 dispone espressamente “…nei procedimenti giurisdizionali concernenti (appunto) l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro (..) il ministero dell'Economia e delle finanze è litisconsorte necessario".

b') Ed allora, nel concreto, trattandosi, in definitiva, di un'azione di condanna alla erogazione di prestazione economico -assistenziale a favore di invalido civile, non resta che riconoscere la legittimazione passiva, non soltanto dei Ministero dell'Economia e delle Finanze, che nulla in proposito, ha eccepito, ma, altresì ed in ogni caso, dell’INPS, nella sua veste, proprio, di soggetto deputato alla erogazione del beneficio de quo.

c') circa poi il COMUNE di AREZZO, il soggetto, cioè, che, nello specifico, figura avere emesso il provvedimento di rigetto di cui trattasi, in effetti, il ricorso in questione concerne, non o non tanto, "il provvedimento dell'Amministrazione comunale che ha negato (appunto) l'indennità, (in oggetto) alla defunta L. P.”, quanto piuttosto "il verbale sanitario" sulle risultanze del quale lo stesso si fonda e "che ha (..) fatto decorrere la minorazione (della piccola L.) da (..) il 1° marzo 2005 anziché da (..) il (..) 1° settembre 2004 (..ossia da) il primo giorno del mese successivo a quello della domanda (..)" Di conseguenza, la presenza in giudizio di detta Amministrazione era, come è, da considerare giustificata e legittima e ciò proprio perché finalizzata (come ha evidenziato la. difesa di parte ricorrente nella citata sua nota difensiva autorizzata} a "mettere (la medesima) in condizione di difendersi in quanto destinataria ultima dell'esito (appunto) del presente procedimento".

II) A proposito, poi, delle ulteriori eccezioni di rito sollevate dall'una parte e/o dall'altra (v. sub prec. lett. B e C), le stesse si presentano tutte prive di fondamento e vanno, pertanto, respinte, atteso, in particolare, che:

1) nello specifico, quella svolta dagli odierni ricorrenti, non poteva né può essere ritenuta un'azione di mero accertamento giacché la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS (v., sua memoria di costituzione in giudizio), è chiaramente diretta a conseguire una prestazione economico-assistenziale, prestazione che., a sua volta, è strettamente correlata, appunto, alla riscontrata presenza nel soggetto di una determinata minorazione fisico-psichica

2) è vero che al giudice ordinario non è dato annullare un provvedimento amministrativo, è altrettanto vero, però, che è pur sempre rimesso a detto giudice non fare nel concreto applicazione di un provvedimento siffatto qualora giudizialmente riscontri che lo stesso presenti vizi appunto, di nullità e/o in genere di illegittimità.

3) sempre nel concreto, e a differenza ancora di quanto lamentato dall’INPS, l’individuazione dell'oggetto del contendere non sembra sollevare particolari dubbi e/o difficoltà, e questo anche perché notoriamente il significato ed il contenuto della domanda giudiziale vanno individuati sulla base non soltanto delle risultanze della parte conclusiva dell'atto introduttivo del relativo giudizio, bensì valutando detto atto nel suo assieme, sulla base cioè, anche delle risultanze della sua parte espositiva oltre che delle corrispondenti argomentazioni.

4) per quanto riguarda ancora la legittimazione passiva, è da intendersi ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso in materia anche dalla Suprema Corte, orientamento secondo il quale, "nelle controversie (quale quella, appunto, in argomento) in cui lo stato di invalidità civile si configura come presupposto - antecedente in senso logico -, rispetto alla pretesa fatta, valere, il soggetto da chiamare in giudizio va individuato nel titolare dal lato passivo della pretesa medesima" (cass. il 6565 del 19 febbraio 2004) e, dunque, nello specifico, e per le ragioni già indicate, nel’INPS, nella sua veste, appunto, di soggetto deputato all'erogazione del benefìcio de quo.

5) L’art. 42, comma 3, dello stesso D.L: n. 269 del 30 settembre 2003, prevede testualmente: "a decorrere dalla (data del 3 ottobre 2003 di) entrata in vigore del presente provvedimento (data poi differita all'1 gennaio 2004) non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia dì riconoscimento dei benefìci dì cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa'''.

Nel concreto, la decisione di rigetto della domanda amministrativa figura, essere stata adottata dalla Commissione medica dì verifica di Arezzo, in una seduta che. stando all'indicazione riportata a timbro sul relativo documento, corrisponde a quella del 6 aprile 2005. La decisione medesima, poi, risulta avere formato oggetto di missiva datata 25 luglio 2005, indirizzata a sig. L. P. e nella quale figura scritto, tra l'altro, quanto segue: "(..omìssis) si trasmette copia autenticata dal verbale di visita medica cui la S.V. è stata sottoposta in data 20/07/2005 (..)" All'epoca, però, la piccola L. P. era già, e da qualche tempo, deceduta per cui, della decisione adottata nei suoi confronti nell'una o nell'altra delle date sopra indicate (data. che, di fatto, nulla consente di individuare con precisione), non poteva come non può essere mai venuta a conoscenza. D'altro canto, detta missiva non recava indicati in alcun modo i termini e le modalità per la proposizione dell'eventuale opposizione. Ne consegue che, come si evince anche dalla pronunzia n. 311 del 1994 della Corte Costituzionale, nessuna preclusione, qualunque sia la data del suo recapito e/o da chiunque e/o comunque sia stata ricevuta, poteva e può avere comportato al riguardo.

L’azioone giudiziaria in argomento era ed è pertanto da considerare tempestiva.

III) relativamente, infine, al merito della controversia: '
a") per le ragioni sopra richiamate, è chiaramente da ritenere che, di fatto, questa abbia per oggetto l’indennità di accompagnamento e segnatamente la corresponsione a favore degli eredi aventi-causa, dei ratei di detta prestazione economico-assistenziale maturati, in vita, dalla piccola L. P.. Ora. a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge novembre 1988, n, 508, l’indennità di accompagnamento “è concessa (..) ai cittadini (..) residenti nel territorio nazionale (e..) non ricoverati gratuitamente in istituto (..), nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale o per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità, di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua”.

Inoltre, come ha più volte affermato la Suprema Corte, le controversie in materia di revoca della pensione d'invalidità o dell'assegno di invalidità civile (o, pare ovvio, della indennità di accompagnamento), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta tali prestazioni negate in sede amministrativa, non danno luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo (di concessione o) di revoca, ma riguardano il diritto del cittadino di ottenere quella tutela diretta che la legge gli accorda: con la conseguenza che il giudice è chiamato, non a verificare la legittimità dell’atto amministrativo di diniego o di revoca o di soppressione, per applicarlo o disapplicarlo, bensì ad accertare se sussista o meno il diritto del cittadino alla prestazione (cfr. tra le altre la sent. Cass. sez. lav. 6 febbraio '98, n. 1264).

b") Nella fattispecie in esame, è documentale la prova e, comunque, è risultato incontroverso, da un lato, che P L., cittadina italiana, deceduta il ….. e che all'epoca della morte aveva 16 mesi di vita ed era residente con i genitori a ……….., per le infermità, non riconducibili a cause di guerra, di lavoro o di servizio, da cui era affetta, si trovava ad essere totalmente inabile e inoltre, ad abbisognare di assistenza continua non essendo più in grado, autonomamente, né di deambulare né, comunque, di compiere gli atti quotidiani della vita; dall'altro, poi, che nel soggetto, tale stato di minorazione era presente già dall'epoca (agosto 04) dell'istanza amministrativa. Sempre nello specifico, poi, non v'è prova che P. L., dal mese di agosto dell'anno 2004, fino al giorno 21 del successivo mese di febbraio e per periodi, almeno, di durata pari o superiore a 30 giorni, sia mai stata ricoverata gratuitamente in qualche Istituto, anzi, gli elementi emersi (v. segnatamente le. risultanze della dichiarazione prodotta dai ricorrenti e di cui al num 5 della precedente lettera C) depongono il contrario, per cui è da ritenere che, sempre nello specifico e fatta eccezione appunto per i periodi dal 22 febbraio al 22 aprile 2005 e dal 26 aprile 2005 in poi, di avvenuto ricovero ospedaliero sussista, oltre al requisito sanitario, anche quello ulteriore, richiesto pur esso dalla norme sopra richiamate (v. lett. a"), e rappresentato, proprio, dal non ricovero gratuito in Istituto per un tempo pari o superiore a 30 giorni..

e") Pertanto, e sulla scorta, altresì, degli elementi indicati e delle considerazioni esposte, nelle citate sue relazioni in atti, dal predetto Consulente (elementi e considerazioni che si presentano del tutto convincenti ed esaustivi), ed avuto riguardo, inoltre, alla previsione testuale dell'art.. 149 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, giustificata e legittima, ma soltanto ~a far data, appunto, dal 1 settembre 2004 e fatta eccezione per i periodi sopra indicati di ricovero ospedaliere, è da ritenere la domanda svolta dai sunnominati ricorrenti, domanda che, con siffatti limiti, può ben essere, quindi, accolta con ogni relativa consequenziale pronunzia.

III) Per quanto concerne, poi le spese di lite, si ravvisano però valide ragioni per decidere così come nel dispositivo che segue, atteso anche l'esito della causa rispetto, appunto, al contenuto della domanda.

P.Q.M.

II Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciandosi nella controversia in corso tra C. C. e P. E., quali eredi della figlia P. L., da un lato, il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE ed il COMUNE di AREZZO, dall’altro, e con la chiamata in giudizio dell'INPS ogni diversa istanza od eccezione respnta, così provvede:

a) dichiara, da un verso, che P. L., deceduta il 12 giugno 2005, per le infermità, non riconducibili a cause di guerra, di lavoro o di servizio, da cui era affetta, si trovava nello stato di minorazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 21 novembre 1988, n. 508; dall'altro, poi, che nel soggetto, tale stato di minorazione era presente già dall'epoca (agosto 2004) dell'istanza amministrativa;

b) riconosce, pertanto, il diritto della P. L. a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dall’1 settembre 2004 e fino alla data, 12 giugno 2005, (della morte), con esclusione, però, dei giorni, dal 22 febbraio in poi, di ricovero gratuito della medesima in ospedale;

c) riconosce, altresì e di conseguenza, il diritto dei sunnominati eredi alla corresponsione dei ratei della predetta indennità maturati dalla defunta P. L. con riferimento al periodo appunto, dall'1 settembre 2004 al 12 giugno 2005, e ciò, nei modi, nella misura e con gli interessi secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

c) compensa tra le parti le rispettive spese di lite;

d) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva a norma degli art. 442 e 447 del Codice di procedura civile.

Arezzo 04/04/2007

Depositato in cancelleria il 2/07/2007.


 
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