lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 1 marzo 2008

RAPPORTO TRA STABILIZZAZIONE E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA RECENTE SENTENZA DEL T.A.R. PUGLIA 19 GENNAIO 2008 NEL COMPARTO SANITA’.

di Maurizio Danza Avvocato Arbitro Pubblico Impiego- Lazio

Di particolare interesse per l’intera comprensione della problematica della stabilizzazione nel pubblico impiego contrattualizzato la recente sentenza n°125 19 gennaio 2008 del TAR Puglia-Lecce Sez.III contro Regione Puglia e ASL Brindisi, che affronta la questione del rapporto tra stabilizzazione e diritto allo scorrimento di dipendenti idonei collocati nelle graduatorie concorsuali. Detta pronuncia assume particolare rilievo nel recente panorama giurisprudenziale, atteso che nel prendere ad esame molte delle questioni sorte in merito alla stabilizzazione di cui al c.519 della L.296/06, rappresenta in qualche modo una sintesi di tutto il dibattito originatosi a partire da maggio del 2007 con le prime sentenze in materia.
Venendo ad affrontare il merito della questione sottoposta ai giudici amministrativi, nel caso di specie i ricorrenti chiedevano l´annullamento, previa sospensione dell´esecuzione, della deliberazione della Giunta Regionale di stabilizzazione nella parte in cui vietava alle ASL di procedere alla loro assunzioni in qualità di idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci , ledendo il proprio diritto a conseguire l’assunzione in ruolo a seguito di scorrimento della predetta graduatoria.
Ad avviso dei ricorrenti tutto ciò introduce un ingiustificato favor per i lavoratori “precari” anche non in servizio, a detrimento del personale inserito in graduatorie concorsuali ancora valide che può essere assunto solo a tempo determinato e nell’ambito di progetti specifici autorizzati dalla Regione. A ben vedere i giudici amministrativi pur rigettando il ricorso, in primo luogo nella pronuncia offrono una peculiare ricostruzione del danno dei ricorrenti qualificato come “danno da chance”, affermando la ammissibilità del ricorso eccepita invece da controparte; secondo il Collegio giudicante infatti ,il ricorso è ammissibile per quanto concerne la sussistenza dell’interesse ad agire e ciò in quanto i ricorrenti sono indubbiamente titolari di una posizione differenziata, rispetto al quisque de populo in relazione agli effetti pregiudizievoli che l’atto impugnato è in grado di produrre già sin d’ora relativamente alla loro chance di poter essere assunti dall’ASL Brindisi per scorrimento della graduatoria. Per quanto concerne il merito della richiesta avanzata dai ricorrenti e consistente nella priorità dello scorrimento delle graduatorie con conseguente individuazione del personale idoneo già utilmente collocato, i giudici fondano il rigetto sulla base della discrezionalità di “tipo politica” del legislatore nazionale che ha invece l’effetto di privilegiare talune categorie di lavoratori , sostenendo altresì che la norma specifica prevista dalla L.296/96 ( legge finanziaria 2007) abbia introdotto un privilegio delle procedure di stabilizzazione di lavoratori precari, a detrimento dello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci nonchè dell’indizione di nuovi concorsi . In merito poi alla legittimità della partecipazione alle procedure di stabilizzazione anche di soggetti senza un rapporto di lavoro in atto, il Collegio ritiene che ciò sia consentito dall’ordinamento essendo l’obiettivo di fondo della stabilizzazione volto alla eliminazione del c.d. precariato storico ; quanto poi alla asserita violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione tutelati nell’art. 97 della Costituzione, i giudici sostengono che tale scelta di privilegio a favore dei lavoratori precari sia ragionevole, essendo essa il frutto di una ponderazione fra molteplici interessi, aventi tutti rilevanza costituzionale e dunque compatibili tra loro. Nella pronuncia inoltre, il T.A.R. affronta il dibattuto tema della legittimità della stabilizzazione in relazione al principio del concorso per l’accesso al pubblico impiego previsto dall’art. 97 della Costituzione, affermando che tale principio non è assoluto e che ben può essere derogato in presenza di situazioni particolari tra cui senz’altro va ricompresa l’esigenza di eliminare o attenuare il fenomeno del precariato ; inoltre il Collegio sostiene che il contrasto con la regola costituzionale del concorso pubblico nel caso di specie non sussiste atteso che, i soggetti potenziali della stabilizzazione cui si rivolge il bando di concorso, hanno comunque svolto attività lavorativa per periodi significativi, sono già in possesso di adeguata professionalità e sono stati assunti a seguito del superamento di procedure lato sensu selettive ; tutto ciò a conferma che la “ratio” consiste nel privilegio accordato alla stabilizzazione con conseguente deroga al principio dello scorrimento e di ultrattività delle graduatorie concorsuali .

 
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