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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
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26/11/2014
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02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
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27/11/2013
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25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 11 settembre 2004

L’impiego di lavoratori extracomunitari a fini di sfruttamento

del dott. Francesco Di Pietro

Il d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nuova figura di reato contravvenzionale: l’occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno valido (ovvero rilasciato e non scaduto, né revocato o annullato) . La fattispecie è prevista sia nell’art. 22, comma 12 del citato T.U. che nell’art. 24, comma 6 T.U. , a proposito del lavoro stagionale.



La norma ha il suo precedente storico nell’art. 12, comma 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943 (la prima legge sull’immigrazione: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), abrogata dall’art. 46, comma 1 lettera c, legge 6 marzo 1998, n. 40 (cosiddetta Turco-Napolitano: Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .

La fattispecie del 1986 incriminava l’assunzione di lavoratori extracomunitari privi dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalle direzioni provinciali del lavoro.

La fattispecie attuale presenta invece uno “stretto collegamento del lavoro con il permesso di soggiorno” , in quanto incrimina il fatto di assumere una o più persone prive del permesso di soggiorno.

Nel passaggio dalla precedente alla attuale formulazione vi è stata quindi una marcata trasformazione, tale da determinare consistenti problemi interpretativi . Esattamente, si deve stabilire se l’abrogazione dell’art. 12 comma 2 della legge 943/1986 comporti anche la perdita di rilevanza penale del fatto previsto da quella norma ovvero se l’incriminazione continui a sopravvivere nell’art. 22, comma 12 T.U.

Un’interpretazione richiamava il principio sostanzialistico, “che riconduce il fatto nella sua concretezza all’una o all’altra fattispecie e permette di ipotizzare, dunque, una successione di leggi penali nel tempo” . Un’altra interpretazione lamentava la violazione del divieto di retroattività della legge penale .

Della questione sono state investite nel 2001 le Sezioni Unite della Cassazione . Queste, dopo aver passato in rassegna il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno rinvenuto due orientamenti presenti nella stessa.

Il primo, maggioritario, è per l’abolitio criminis ed afferma che la condotta prevista nella legge del 1986 non può considerarsi punibile ai sensi dell’art. 22, comma 12 T.U., in quanto è mutata la struttura del fatto tipico (assunzione senza permesso di soggiorno in luogo di assunzione senza autorizzazione al lavoro) ed è mutata la prospettiva di tutela (non solo le condizioni del lavoratore, ma anche il fine di impedire l’occupazione di stranieri al di fuori dei flussi programmati di ingresso) .

L’opposto orientamento sostiene la successione di leggi penali ed argomenta che il legislatore ha solo riformulato e punito più gravemente il reato: si tratterebbe di una successione di leggi penali con conseguente applicazione dell’art. 2, comma 3 c.p. .

Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento che nega la sussistenza di una continuità normativa. Le due fattispecie hanno elementi tipici eterogenei: diverso è l’atto amministrativo che si inserisce nell’area della rilevanza penale (permesso di soggiorno anziché autorizzazione al lavoro); diversi sono i procedimenti autorizzatori e gli organi per il rilascio dei due atti; diversa, come detto, è la ratio .

Non sussiste continuità del tipo di illecito fra la vecchia e la nuova fattispecie, per la totale eterogeneità degli elementi tipici : si tratta quindi di abolitio criminis e non di successione di leggi penali . Dunque la fattispecie di cui alla legge 943/1986 è da ritenersi abrogata, e la legge 40/1998 introduce una nuova e specifica fattispecie .

Né si può ritenere, continuano le S.U., che la nuova norma ricomprenda nel suo contenuto tipico gli elementi qualificanti della precedente fattispecie, in quanto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro consegue comunque all’acquisizione del titolo per entrare in Italia, previo rilascio dell’autorizzazione al lavoro. Infatti la nuova fattispecie sanziona “non tanto l’aspetto autorizzativo al lavoro, quanto l’adibizione al lavoro di uno straniero illegalmente immigrato, spostando la soglia di punibilità dall’atto presupposto, rappresentato dal nulla osta al lavoro, al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che rappresenta l’atto finale del procedimento” . Inoltre l’autorizzazione al lavoro subordinato, anche se complementare al permesso di soggiorno, è un provvedimento distinto e scindibile da esso: esistono permessi di soggiorno per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare; poi, la perdita del posto di lavoro non priva il lavoratore del permesso di soggiorno (art. 22, comma 11 T.U.) .



Secondo una dottrina, l’apparato sanzionatorio previsto nell’art. 22 T.U. è inadeguato, in quanto non persegue i fenomeni di intermediazione e di caporalato, previsti invece dall’art. 12, comma 1 legge 943/1986. Tuttavia si può ricondurre tali fenomeni alla fattispecie di favoreggiamento all’ingresso ed alla permanenza di stranieri immigrati clandestini, di cui all’art. 12 T.U. Anzi, secondo tale interpretazione, il legislatore del 1998 ha scisso l’art. 12, comma 1 della legge del 1986 in due diverse figure criminose: da una parte ha scorporato la condotta di occupazione di lavoratori stranieri clandestini, ma la ha degradata a contravvenzione; dall’altra parte non ha detto nulla per la condotta di intermediazione illecita, ma ha riconosciuto implicitamente l’applicabilità a tali fatti del delitto di favoreggiamento. Quindi il trattamento dell’intermediazione e del caporalato, lungi dall’abolitio criminis, è stato reso più affittivo. In più, in caso di flagranza di favoreggiamento per l’intermediazione, è possibile l’arresto del reo, cosa invece non possibile per il reato di occupazione irregolare .



La contravvenzione era punita dal T.U., versione originaria, con pena alternativa (dunque oblabile ai sensi dell’art. 162 bis c.p.); successivamente, la legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta Bossi-Fini: Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) lascia immutata la pena detentiva, ma cumula questa e quella pecuniaria . Altra novità della riforma del 2002 “è rappresentata dalla non punibilità dell’utilizzazione del lavoratore extracomunitario nell’ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia scaduto, ma sia stato comunque richiesto nei termini di legge il rinnovo. Tale circostanza, infatti, è sufficiente per legittimare la prosecuzione del rapporto fino all’esito positivo o negativo dell’iter procedimentale” . Per il resto, non vi sono elementi di novità rilevanti: continua ad essere incriminato lo stesso comportamento previsto dalla legge 40/1998 .

Va però precisato che nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione, opera la causa di non punibilità per le violazioni compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 189/2002 e del D.L. 9 settembre 2002, n. 195 .



Il bene tutelato consiste nell’evitare l’occupazione di extracomunitari fuori dei flussi programmati di ingresso previsti dal Governo . Oggetto di tutela sono anche le condizioni del lavoratore , infatti la disposizione si colloca “nella logica di fondo del testo unico, vale a dire quella di non punire mai la clandestinità in sé, ma quei comportamenti che intorno ad essa gravitano e che da essa intendono trarre profitto” .



Soggetto attivo è il datore di lavoro: si tratta di un reato proprio . Il datore di lavoro può essere un cittadino italiano o uno straniero che occupa alle proprie dipendenze altri stranieri: la lettera della norma consente tale esegesi.



La condotta consiste nell’occupare il lavoratore straniero. Sorge in riferimento alla condotta una questione connessa “alla evidente genericità del suo tenore letterale, particolarmente censurabile in ragione dell’inosservanza del principio di determinatezza della fattispecie penale. Infatti, l’indicazione testuale della condotta incriminata in termini di occupazione, da parte del datore di lavoro, di lavoratori stranieri, e cioè l’uso al plurale del sostantivo lavoratore, depone nel senso della irrilevanza penale della condotta di occupazione di un solo lavoratore straniero. Ebbene, tale soluzione, in sé frutto della discrezionale valutazione del legislatore, solleva perplessità se rapportata alla diversa opzione legislativa effettuata a proposito dei lavoratori stagionali nell’art. 24. In quest’ultimo caso, infatti, è prevista l’applicazione della stessa sanzione ma, al tempo stesso, è esplicitato che la condotta consiste nell’occupare, da parte del datore di lavoro, alle sue dipendenze uno o più stranieri privi di permesso per lavoro stagionale, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato. Il dubbio dell’interprete poggia sulla considerazione che una condotta sostanzialmente meno grave, perché riguardante un permesso di minor durata, quale quello per lavoro stagionale ed un numero minore di stranieri, essendo sufficiente l’occupazione di uno solo, è, invece, punita esattamente quanto quella in grado di arrecare una maggior offesa al bene tutelato perché riguardante un inserimento lavorativo suscettibile di maggior durata e riguardante più lavoratori” .

Secondo un’altra interpretazione dottrinale, è sufficiente per integrare la fattispecie che l’impiego sia dato ad un solo lavoratore .

“Il termine occupa non va inteso come riferito esclusivamente al momento dell’assunzione, ma racchiude in sé l’idea del protrarsi nel tempo del rapporto di lavoro e, quindi, anche della condotta illecita penalmente perseguita” : si è quindi in presenza di un reato permanente . La condotta consiste nell’occupare alle proprie dipendenze: ciò comporta la necessità di distinguere tra rapporto di lavoro subordinato (penalmente rilevante in questa sede) e rapporto di lavoro autonomo (non rilevante per integrare la contravvenzione). Ci sono dei casi di subordinazione più semplici e diffusi che non pongono problemi di qualificazione (lavoro in officine, piccole fabbriche, esercizi pubblici, cantieri edili, aziende agricole). Tuttavia, vi sono rapporti di lavoro in cui la distinzione è poco agevole (si pensi al caso emblematico del cosiddetto pony-express). Tali difficoltà hanno indotto la giurisprudenza ad enucleare una serie di indici desunti dalla figura socialmente prevalente di lavoratore subordinato e dalla normale disciplina del relativo rapporto: l’inserzione del lavoratore nell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro; la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo ed al potere disciplinare dell’imprenditore; la dipendenza esclusiva ad un solo datore; la retribuzione a tempo ed indipendente dal risultato; il vincolo all’orario di lavoro. Il fondamentale criterio di distinzione è la subordinazione, ma quando tale vincolo è attenuato si farà ricorso ai citati elementi distintivi .



E’ bene fare un raffronto tra il reato previsto dall’art. 12, comma 5 T.U. (favoreggiamento alla permanenza di stranieri immigrati clandestini nel territorio dello Stato) e l’art. 22, comma 12 T.U. in esame. Si consideri infatti che “il più diffuso dei comportamenti di agevolazione della permanenza realizzati per finalità di lucro è quello del datore di lavoro che sfrutta il clandestino sottopagandolo e non versando i contributi dovuti” . La differenza poggia nell’assenza del dolo specifico nel reato di cui all’art. 22, comma 12 T.U., quindi in una minore pericolosità della condotta. Però, l’impiego della manodopera clandestina costituisce anche un ingiusto profitto per il datore di lavoro: il mancato versamento dei contributi ed il salario esiguo costituiscono un risparmio che, a sua volta, integra l’ingiusto profitto di cui all’art. 12, comma 5 T.U.

Il giudice di merito ravvisa la presenza di un concorso apparente di norme, da risolversi attraverso il criterio dell’assorbimento o consunzione. Ad un medesimo fatto astrattamente riconducibile a norme diverse, viene scelta quella in grado di esaurire l’intero contenuto di disvalore: il delitto di cui all’art. 12 comma 5 T.U. .

Sul punto si è espressa più volte la Corte di Cassazione , secondo la quale l’assunzione al lavoro di personale clandestino non integra il reato di cui all’art. 12, comma 5 T.U. se si rimane “nell’ambito del normale svolgimento del rapporto sinallagmatico di prestazione d’opera” . Occorre un quid pluris come “l’impiego in attività illecite o l’imposizione di condizioni gravose e discriminatorie di orario e di retribuzione” . Diversamente, l’assunzione integra la contravvenzione di cui all’art. 22, comma 12 T.U. .

E’ evidente che questa interpretazione riduce l’ambito applicativo dell’art. 22, comma 12 T.U. . Secondo una dottrina, l’ipotesi di impiego in nero di lavoratori clandestini non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 12 comma 5 T.U., “tale condotta è infatti espressamente sanzionata dal successivo art. 22 comma 12” . Il legislatore ha infatti, considerata l’ampiezza del fenomeno dell’impiego di manodopera clandestina, voluto riservare all’imprenditore un trattamento speciale più benevolo: è un favor legislativo per il lavoro nero .



Con riferimento al permesso di soggiorno, suscita qualche dubbio il riferimento al permesso di soggiorno previsto dal presente articolo. Infatti l’articolo in questione, l’art. 22 T.U., disciplina l’autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, ma non prevede il permesso di soggiorno, che è invece disciplinato dall’art. 5 T.U. . La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, ritiene la stessa infondata: non c’è alcun errore materiale nella redazione legislativa, poiché la norma fa riferimento al permesso di soggiorno per motivi di lavoro (disciplinato, appunto, dall’art. 22 T.U.) e non al permesso di soggiorno generico previsto dall’art. 5 T.U. . Di conseguenza il possesso di un valido permesso di soggiorno per motivi diversi (turismo, cure mediche) dal lavoro subordinato, non esclude l’integrazione della contravvenzione. La ratio di una simile conclusione poggia nell’impedire l’artificiosa alterazione (con conseguenti riflessi negativi) delle quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, stabilita annualmente .

Un ulteriore argomento a tale esegesi si rinviene nei lavori preparatori alla legge 189/2002: durante l’iter alla Camera sono stati respinti alcuni emendamenti volti ad introdurre la previsione “di altro tipo di permesso di soggiorno”, oltre a quello previsto dall’art. 22 T.U. Ciò denota l’intenzione del legislatore di limitarsi al permesso di soggiorno per motivi di lavoro .



Per quanto concerne l’elemento soggettivo, occorre innanzitutto chiarire cosa si intenda per occupare alle proprie dipendenze. La prima ipotesi è quella di un datore di lavoro che ha previamente concordato con il clandestino una prestazione lavorativa, ben consapevole del fatto che costui non è in regola con il permesso di soggiorno . Un’altra ipotesi è quella del datore che si avvale, senza previo accordo, della prestazione di un soggetto che sa (o deve presumere) privo del permesso (si pensi al proprietario di un campo che solleciti un suo bracciante, regolarmente soggiornante, a venire l’indomani accompagnato da altri e non si accerti dell’identità dello straniero che effettivamente si accompagna al suo prestatore) . La prima è una ipotesi dolosa, la seconda è colposa. La questione è se, per integrare gli estremi di tale reato, basti la colpa o se invece, nonostante la sua natura contravvenzionale, occorra il dolo . “La ratio dell’intera legge rende preferibile la prima tesi e cioè che il datore deve usare la massima diligenza nell’accertamento della situazione dello straniero. Il che equivale a dire che la legge in esame configura un vero e proprio agente modello di datore che impiega personale extracomunitario” . Un conforto a tale conclusione si rinviene nei lavori preparatori alla legge 189/2002. Durante l’iter alla Camera è stato respinto un emendamento volto ad introdurre la parola intenzionalmente all’art. 22 comma 12 T.U. Quindi l’intenzione del legislatore è di non limitare la fattispecie alle condotte intenzionali-dolose, ma allargarla anche a quelle colpose .



Un particolare problema interpretativo riguarda la possibile coesistenza della sanzione penale con le sanzioni amministrative in materia di regolare costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro (obbligo di comunicazione dell’assunzione al Centro per l’impiego, di consegna della dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola, di consegna del prospetto di paga, ecc.). Antecedentemente alla riforma del 2002 si riteneva cumulabile alla sanzione penale, la sanzione amministrativa prevista dal d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 bis (convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608), in materia di comunicazione di assunzione nell’ambito del collocamento . Ma la logica impone che non è possibile applicare una sanzione amministrativa ad inadempienze cui il datore di lavoro non avrebbe comunque potuto far fronte, mancando il necessario presupposto costituito dal permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro: si tratterebbe di un illecito amministrativo impossibile per inesistenza dell’oggetto. Di conseguenza si applica la sola sanzione penale .

I progetti di legge n. 1413 e n. 1792 (presentati nella attuale legislatura) prevedevano, accanto alla sanzione penale, la facoltativa sanzione amministrativa della chiusura temporanea per quindici giorni dell’esercizio d’impresa . Alcuni emendamenti durante l’iter alla Camera della legge 189/2002 (Bossi-Fini) prevedevano anche il sequestro dell’azienda .



E’ bene considerare la posizione del lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno. Il suo comportamento di prestazione di una attività lavorativa non è sanzionato penalmente: come già detto, il T.U. non punisce la clandestinità in sé (non esiste, infatti, nel nostro ordinamento, il reato di ingresso clandestino). Oltretutto egli gode di una tutela in sede civile . Infatti, anche se la violazione delle regole del T.U. (relative al procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso abbia intenzione di instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero) rende nullo il contratto di lavoro, è sempre presente l’obbligo, ai sensi dell’art. 2126 c.c., in capo al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, correlativamente, l’obbligo di versare i contributi riguardanti le assicurazioni sociali per il periodo in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente prestata.



note



CALLAIOLI, CERASE, Il testo unico delle disposizioni sull’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero: una legge organica per la programmazione dei flussi, il contrasto alla criminalità e la lotta alla discriminazione, in La legislazione penale, 1-2, 1999, pp. 261 ss.

Art. 22 T.U. (Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato), comma 12:

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art. 24 T.U. (Lavoro stagionale), comma 6:

Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12.

Sulla situazione circa il lavoro stagionale degli immigrati in Italia, si veda lo studio del Censis: CHALOFF, Il lavoro stagionale degli immigrati in Italia, in Gli Stranieri, 3, 2002, pp. 270 ss.

Art. 12, comma 2 legge 943/1986 (in G.U. n. 8 del 12 gennaio 1986): Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l arresto da tre mesi ad un anno.

Oltre alla contravvenzione di cui al comma 2, l’art. 12 prevedeva al comma 1 il più grave delitto di impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento. Secondo la giurisprudenza (nonostante al comma 1 soggetto attivo è chiunque, mentre al comma 2 è espressamente il datore di lavoro) colui che impiega i lavoratori è il datore di lavoro, e non colui che svolge intermediazione rispetto al lavoro dei lavoratori extracomunitari, al fine di favorirne lo sfruttamento. Cfr. Cass., sez. III, 27 maggio 1996, n. 5237, Canova, in Gli Stranieri, 1, 1997, p. 46.

Prima del 1986, nei confronti di chi avesse impiegato lavoratori stranieri si configuravano solamente le sanzioni di cui all’art. 2 d.lgs. 11 febbraio 1948, n. 50 e dell’art. 147 T.U.L.P.S., rispondenti entrambi all’esigenza di informazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro con uno straniero. Cfr. MIELE, Il contrasto dell’impiego illegale dei lavoratori extracomunitari quale strumento di lotta e di prevenzione dell’immigrazione clandestina, in Gli Stranieri, 3, 1996, pp. 259 ss.

Il d.l. 18 novembre 1995 n. 489 inasprì le pene previste per i reati di cui all’art. 12, legge 943/1986.

DE AUGUSTINIS, FERRAJOLO, GENOVESE, ROSI, SAN GIORGIO, La nuova legge sull’immigrazione, Milano, 2003, p. 103.

DE AUGUSTINIS ed altri, op. cit, p. 103.

Già nel 1996, la dottrina affermò l’esigenza di riformulare l’art. 12, comma 2 legge 943/1986 “per individuare, come elemento oggettivo del reato, non più la mancanza dell’autorizzazione al lavoro, ma del permesso di soggiorno idoneo a consentire l’impiego del lavoratore straniero”. Cfr. MIELE, op. cit.

DE AUGUSTINIS ed altri, op. cit, p. 103.

Ibidem, p. 104.

Ibidem.

Cass., S.U., 11 settembre 2001, n. 33539, Donatelli, in Diritto & pratica del lavoro, 40, 2001, p. 2747.

Nel senso di una abolitio criminis sono: Cass., sez. I, 23 maggio 2000, n. 2429, Romano, in CED 216033; Cass., sez. I, 16 febbraio 2002, n. 6487, Boccia, in CED 220948; Cass., sez. III, 25 agosto 2000, n. 9221, Sabelli, in Rivista penale, 2, 2001, p. 177; Cass., sez. III, 23 febbraio 2000, n. 4599, Cargnelutti ed altri, in La giustizia penale, II, 2001, p. 108; Cass., sez. III, 29 marzo 2000, n. 955, Perazzi, in Cassazione penale, 5, 2001, p. 1625; Cass., sez. I, 21 aprile 2000, n. 4983, Roatta, in Guida al diritto – Il Sole 24 ore, 18, 2000, p. 73; Cass., sez. III, 9 luglio 1999, n. 11420, Piccinelli, in Diritto & pratica del lavoro, 42, 1999, p. 2998; Cass., sez. I, 9 marzo 1999, n. 3199, Gastaldi, in Massimario della giurisprudenza del lavoro – Il Sole 24 ore, 10, 1999, p. 1120, con nota di PALLADINI. Quest’ultima pronuncia è di particolare rilievo, in essa si afferma che la tesi della successione “non coglie il profilo fortemente innovativo dello ius superveniens, in ordine all’identificazione della condotta criminosa meritevole di sanzione penale, e appare perciò priva di fondamento giuridico”.

Il fatto che la legge 40/1998 abroghi l’art. 12 della legge 943/1986, ma nel contempo sostituisca il reato con quello dell’artt. 20 comma 8 e 22 comma 6 (identica cosa farà il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), comporta che “la successione delle leggi in questa materia non ha dato luogo a successione di norme penali nel senso che l’assunzione irregolare di lavoratori stranieri sin dalla legge 943/1996 è stata costantemente sanzionata penalmente ed ha quindi costituito reato senza soluzioni di continuità”. Cfr. Cass., sez. III, 25 maggio 2000, n. 250, Mannino, in Gli Stranieri, 2, 2000, p. 196. Si veda inoltre: Cass., sez. III, 25 maggio 2000, n. 6075, Comugnaro ed altro, in Rivista penale, 7-8, 2000, p. 675.

L’opinione della successione “è improntata ad una valutazione penalistica del fatto punibile - assunzione irregolare di lavoratori stranieri -, rispetto alla tesi che sposta eccessivamente l’attenzione sulla differenza di presupposto amministrativo (autorizzazione al lavoro/permesso di soggiorno), di autorità emanante e di interessi pubblici coinvolti (dando rilevanza, sotto quest’ultimo profilo, esclusivamente ad interessi di stampo amministrativo – regolamentazione del lavoro/della circolazione degli stranieri -, e non all’interesse pubblico alla repressione penale di condotte di sfruttamento della manodopera”. Cfr. Trib. di Modena, 28 settembre 2000, Lazzaroni ed altri, in Giurisprudenza di merito, 2, 2001, p. 431.

Cass., S.U., 11 settembre 2001, n. 33539, Donatelli, in Diritto & pratica del lavoro, 40, 2001, p. 2747.

DE AUGUSTINIS ed altri, op. cit, p. 104.

Cass., sez. I, 9 marzo 1999, n. 3199, Castaldi, in Gli Stranieri, 2, 1999, p. 207.

Perde così rilevanza penale la condotta prevista dalla legge del 1986: assunzione di lavoratori stranieri privi del semplice nulla osta al lavoro (rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione). Ora la condotta incriminata è l’assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Cfr. DE AUGUSTINIS ed altri, op. cit, p. 104.

Si veda inoltre: BAIMA BOLLONE, BRICCHETTI, DE AUGUSTINIS, FERRAIOLO, GENOVESE, MANCINO, MICHELINI, MIDENA, MURITANO, PENNESI, PEPINO, ROSI, SANTINI, SCARLATO, SPANGHER, ZAPPALORTI, Il nuovo diritto dell’immigrazione. Profili sostanziali e procedurali, Milano, 2003, p. 251.

BAIMA BOLLONE ed altri, op. cit, p. 251. La legge 30 luglio 2002, n. 189 appare confermativa di tale impostazione normativa.

Opposto orientamento è in RUSSO, Sull’impiego al lavoro di lavoratori extracomunitari a fini di sfruttamento, in Diritto delle relazioni industriali, 4, 2001, p. 514.

Cass., S.U., 11 settembre 2001, n. 33539, Donatelli, in Diritto & pratica del lavoro, 40, 2001, p. 2747.

Articolo 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) T.U.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. (omissis)

4. (omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

(omissis)

ACERBO, La legislazione sugli stranieri: aspetti operativi, in Rivista giuridica di polizia, 5, 1998, pp. 655 ss.

Sull’intermediazione si veda anche NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Milano 2004, p. 858.

In G.U. 26 agosto 2002, n. 199.

Nella versione originaria del T.U. la pena pecuniaria era l’ammenda da due a sei milioni di lire. La legge 189/2002 fissa l’ammenda in cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato. Oltre ad un chiaro aggravio della pena pecuniaria, “in proposito, è singolare notare la previsione di una misura secca in luogo della tradizionale forbice edittale”, cfr. MOLINO, Le nuove disposizioni in materia di immigrazione: tra ampliamento dei reati e inasprimento delle pene, la difficile tutela penale delle frontiere, in Rivista di polizia, 12, 2002, pp. 808 ss.

BAIMA BOLLONE ed altri, op. cit, p. 251.

Ibidem.

NASCIMBENE (a cura di), op. cit., p. 859.

Si vedano al riguardo: art. 33 comma 6, legge 189/2002; art. 1 comma 6 d.l. 195/2002; circolare INPS 25 ottobre 2002, n. 61 (il testo integrale della circolare è pubblicato in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3, 2002, pp. 231 ss.).

DE AUGUSTINIS ed altri, op. cit, p. 104. Così pure per NASCIMBENE (a cura di), op. cit., p. 856: “la ratio normativa è quella di scoraggiare forme di inserimento degli stranieri nel mondo del lavoro al di fuori delle modalità legislativamente fissate (autorizzazione, più nulla osta della questura, più visto di ingresso = permesso di soggiorno)”.

DE AUGUSTINIS ed altri, op. cit, p. 104.

CALLAIOLI, CERASE, op. cit.

Secondo una dottrina sub legge 943/1986, l’intervento sanzionatorio è dettato da esigenze di ordine pubblico. La norma penale introdotta è una norma di diritto penale dell’economia, in quanto regola il mercato del lavoro, ma è ispirata dalle conseguenze sociali che tale mercato produce. Cfr. RIONDATO, (commento a) Art. 12 L. 943/1986, in Le nuove leggi civili commentate, 6, 1988, p. 1073.

FORLENZA, Sanzioni se si dichiara il falso, in Guida normativa - Il Sole 24 ore (Colf & immigrati. Guida alla regolarizzazione per famiglie e imprese), settembre 2002, p. 94. Così pure per ACERBO, op. cit.

NASCIMBENE (a cura di), op. cit., p. 857.

RIONDATO, op. cit.

Cass., sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1392, Fontana, in Gli Stranieri, 2, 2000, p. 192.

Guida al diritto – Il sole 24 ore, 41, 2002, p. 25.

Secondo una risalente dottrina (sotto la vigenza della legge 943/1986), “l’occupazione sembra dover implicare una certa stabilità dell’impiego, sia pur impiego temporaneo, ma la norma demanda al prudente apprezzamento del giudice”. Cfr. RIONDATO, op. cit.

ACERBO, op. cit.

Art. 12 comma 5 T.U.: “Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni”.

LANZA, La repressione penale dell immigrazione clandestina, in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet, http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, maggio 2003, http://www.diritto.it/articoli/penale/lanza.html

Trib. di Modena, 28 settembre 2000, Lazzaroni ed altri, in Giurisprudenza di merito, 2, 2001, p. 431.

Cass., sez. I, 28 giugno 2000, n. 4700, Mao Yunfei, in Rivista penale, 2, 2001, p. 174; Cass., sez. III, 8 marzo 2001, n. 16064, Du Li, in CED 219508; Cass., sez. III, 25 ottobre 2000, n. 10920, Leggieri, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 3, 2001, p. 294.

Cass., sez. I, 28 giugno 2000, n. 4700, Mao Yunfei, in Rivista penale, 2, 2001, p. 174.

Ibidem.

Stessa interpretazione è in: ACERBO, op. cit.

LANZA, op. cit.

BAIMA BOLLONE ed altri, op. cit., p. 220.

CAPUTO, Interrogativi sul neoschiavismo, in Questione giustizia, 5, 2000, pp. 835 ss.

Tribunale di Asti, ordinanza di rimessione degli atti alla Corte cost. del 23 ottobre 2001, in Gli Stranieri, 2, 2002, p. 124. Il tribunale ritenne esserci un contrasto tra la fattispecie in esame e gli artt. 3, 24, 25 comma 2 e 101 Cost., nonché con i principi di legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle norme penali.

Corte cost., ord. 31 luglio 2002, n. 419, in Giurisprudenza costituzionale, 4, 2002, 3009.

ACERBO, op. cit.

Atti parlamentari, XIV Legislatura, Camera dei Deputati, Prima Commissione Affari costituzionali, seduta del 7 maggio 2002, p. 130, emendamento n. 17.42, p. 137, emendamento n. 17.10.

CALLAIOLI, CERASE, op. cit.

Ibidem, pp. 270-271.

Ibidem, p. 271.

Ibidem.

Stessa interpretazione di indifferenza del dolo o della colpa è per una dottrina sub legge 943/1986. Cfr. RIONDATO, op. cit.

Anche per NASCIMBENE (a cura di), op. cit., p. 856 per l’integrazione della contravvenzione in esame è sufficiente l’elemento soggettivo colposo.

Atti parlamentari, XIV Legislatura, Camera dei Deputati, Prima Commissione Affari costituzionali, seduta del 7 maggio 2002, p. 137, emendamento n. 17.39.

BAIMA BOLLONE ed altri, op. cit, p. 101. La sanzione era da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ogni lavoratore.

Ibidem, p. 252. “Se il datore di lavoro non può occupare il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, non può conseguentemente comunicare agli organi amministrativi competenti l’assunzione, né adempiere agli altri obblighi amministrativi che comunque discendono tutti dal medesimo presupposto (…): non può essere comunicata una assunzione che non può avvenire.”

Atti parlamentari, XIV Legislatura, Camera dei Deputati, disegni di legge e relazioni, p.d.l. n. 1413, art. 15, p.d.l. n. 1792, art. 11.

Atti parlamentari, XIV Legislatura, Camera dei Deputati, Prima Commissione Affari costituzionali, seduta del 7 maggio 2002, pp. 137-138, emendamenti n. 17.18 e 17.112.

“In molte città italiane sono numerose le vertenze dinanzi al pretore del lavoro instaurate dagli immigrati postisi in regola”. Cfr. De Felice (a cura di), Il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Aspetti penali e di prevenzione criminale. Atti del Convegno di Studi di Diritto Penale, Bari, 1996, p. 42.


 
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