lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 16 aprile 2008

PUBBLICO IMPIEGO: LA VICEDIRIGENZA, INNOVATIVA SENTENZA A ROMA.

Pubblichiamo un´importantissima recente sentenza del Tribunale di Roma in merito al diritto dei dipendenti pubblici, appartenenti alla qualifica dell´ex 8° e 9° livello, di essere inquadrati nell´area dei vicedirigenti.
“Sicuramente è una sentenza che farà attivare il contenzioso di centinaia di dipendenti pubblici che si ritrovano negli stessi presupposti dei ricorrenti” (Gesuele Bellini)


I pubblici impiegati appartenente alla qualifica C2 e C3 (ex 8° e 9° livello) che hanno maturato 5 anni di anzianità in dette posizioni, ai sensi dell’art. 17 bis, del d.lgs. 165/2001, hanno diritto di essere inquadrati nell’area della vicedirigenza.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Roma, nella sentenza 7 marzo 2008, n. 4399.
Il caso ha riguardato alcuni dipendenti del Ministero dei Beni Culturali appartenenti all’area C2 e C3, i quali hanno chiamato in giudizio il loro Ministero, assistito e difeso dall’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza anche dell’Aran, per vedersi riconoscere l’inquadramento nell’area della vicedirigenza, così come previsto dall’art. 17 bis del d.lgs 165/2001, introdotto dall’art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
Quest’ultima normativa, recante "disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l´interazione tra pubblico e privato", all’art. 7, comma 3, aggiunge un altro articolo (il 17 bis) al d.lgs 165/2001, con il quale si introduce l’area della vicedirigenza.
Il primo comma affida alla contrattazione collettiva la disciplina dell´istituzione di un´apposita area della vicedirigenza nella quale va “ ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l´accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.”
Il successivo comma 2 prevede che suddetta disciplina si applichi, ove compatibili, anche alle altre amministrazioni pubbliche.
Orbene, la questione, che in sostanza pone il problema delle elevate professionalità connesso alla valorizzazione delle risorse umane, è stata affrontata in questi anni dalle Organizzazioni Sindacali, ma opposte visioni non hanno permesso la definizione di un accordo al riguardo.
L’indirizzo prevalente è stato sempre contrario all’istituzione dell’area dei vicedirigenti ritenendola inadeguata e non funzionale all’organizzazione del lavoro, ma, comunque, sembrava pacifico che la sua piena attuazione fosse riservata alla contrattazione collettiva: opinione quest’ultima sostenuta anche dalla parte resistente nel ricorso in argomento.
Il giudice capitolino non è stato dello stesso avviso, il quale seguendo un orientamento della giurisprudenza in materia di pubblico impiego (Cass. 27-9-2005, n. 18829), ha affermato che l´efficacia derogatoria riconosciuta ai contratto collettivo rispetto alla legge, ai sensi dell’ art. 2 del d.lgs n. 165/2001, presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la parte collettiva del compito della propria attuazione.
Nel caso in esame - prosegue il Tribunale di Roma - atteso che l´art 17 bis citato rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina dell´istituto della vicedirigenza, ove la contrattazione collettiva non applichi la vicedirigenza nel termine dell´approvazione del contratto medesimo, “è lo stesso organo giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi prescritti e ciò, in modo analogo a quanto vien rilevato nel lavoro privato per la qualifica di "quadro" , avendo la norma in parola carattere inderogabile”.
In pratica, secondo il giudice decidente, la normativa di cui all’art. 17 bis attribuisce ai lavoratori, in possesso dei previsti requisiti, diritti soggettivi immediati ed incondizionati, e, pertanto, ha accolto il ricorso riconoscendo agli interessati il diritto alla qualifica di vicedirigenti, condannando le parti resistenti alle spese processuali.

Gesuele Bellini





TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro
Sentenza n. 4399/2008

In nome del popolo Italiano il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dott. Eugenio Grisanti, all’udienza del 7.3.08, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile, iscritta al N. 207460/2007 vertente tra
xxxx ed altri 81 con gli Avv.ti R. Primavera e S. Di Simone
e Ministero per i beni e Attività Culturali con l´Avv. Generale dello Stato che lo difende e rappresenta anche per l´ ARAN

oggetto: conferimento ed attribuzione qualifica di vicedirigenti con effetto, al fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore dalia legge 15-7-2002 n. 145 o, in subordinerà altra data ritenuta dì giustizia, declaratoria nullità contrattuale e risarcimento danno inclusioni: i procuratori delle parti hanno concluse dome dai rispettivi atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo
con ricorso ritualmente notificato i nominati in atti hanno convenuto in giudizio il Ministero in epigrafe intestato per concludere, nei confronti del medesimo, come alle pagg. 29 e 30 del ricorso stesso e, per sintesi, riportato in oggetto.
Espongono i ricorrenti, a sostegno delle domande proposte, di essere tutti funzionari appartenenti all´area C ed alla pos. ec. C3, inquadrati nell´ex IX q.f. dei ruoli del Ministero convenuto, in servizio presso gli uffici centrali e periferici di Roma;
che l´art. 17 bis I. n. 145/2002 ha previsto l´istituzione di apposita area della vicedirigenza di personale laureato appartenente alle pos. C2 e C3, esteso in 1° applicazione al personale non laureato vincitore di procedure concorsuali per accedere all´ex carriera direttiva;
che la disciplina della vicedirigenza dell´art. 10 l. citata è affidata alla contrattazione collettiva sulla base di atti di indirizzo del Ministero per la funzione pubblica all´ARAN anche per la parte relativa alle risorse finanziarie;
che è da lungo tempo mancato qualsivoglia atto di indirizzo, che è stato emanato solo il 15-3-2006 e che, nelle more, a tutto oggi, i contratti collettivi non hanno ancora regolamentato la istituita categoria della vicedirigenza;
che, in realtà, non supplisce alla mancanza dell´atto di cui sopra quello emanato il 15-3-2006 riguardante esclusivamente la modifica dell’accordo quadro nei comparti di contrattazione per il periodo 2006-2009 ed anche perché, al riguardo la disciplina della vice dirigenza inoltre rinvia ingiustificatamente ad una indefinita futura sede negoziale la regolamentazione di un interesse concreto ed attuale.
Aggiungono che non essendo ancora stata disciplinata la categoria della vicedirigenza né recepita dai ccnI., essi ricorrenti che hanno visto svilire il loro diritto alla suddetta qualifica, subiscono nocumento da tale situazione.
Affermano, poi, che la disposizione dell´art 17 bis I. cit. avrebbe carattere precettivo, pertanto, sarebbe immediatamente applicabile quale espressione, nel sistema del pubblico impiego, dell´area intermedia dei quadri introdotta, nel settore privato, con la l. 190/86; ragion per cui, a loro detta, richiamando una giurisprudenza di legittimità in materia di quadri nell´impiego privato, il giudice ben potrebbe attribuire la qualifica rivendicata ai ricorrenti, tenendo conto delle indicazioni specifiche di legge, al di là dell’l´esistenza di una regolamentazione contrattuale dell´area.
Deducono, inoltre, che dall´Inerzia rappresentata e dall’oggettivo affidamento loro nell´applicazione del disposto di legge è loro derivato un danno sotto l´aspetto della perdita di chance professionale mentre la corretta collocazione contrattuale della vicedirigenza sarebbe dovuta essere quella del ccnl dirigenza A1 sottoscritto il 21-4-2006 con la previsione di due separate sezioni del ccnl medesimo, come del resto previsto già per i professionisti dagli enti pubblici economici. Infine, lamentano, il ccnl Area 1 dirigenza richiamalo non ha previsto, come disposto dalla legge, una sequenza contrattuale dell´accordo collettivo che regolamentasse la nuova area a decorrere dal 1-1-2006 per cui tale persistente inattività, in contrasto con precisa disposizione legislativa, determinerebbe nullità dei ccnl, comparto dirigenza A1 nella parte in cui non dà adempimento all´art. 10 3° comma I. 145/02.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, tardivamente all´udienza dal 28-6-2007, con la medesima memoria, contestando la fondatezza delle domande attrici; in particolare hanno sostenuto che la materia, oggetto del contendere, sarebbe, ex art. 17 bis dlv. n. 165/01. di competenza esclusiva dalla contrattazione collettiva, e stante la specialità della disciplina pubblica in tema di inquadramenti e classificazioni del personale ex art. 2 l. n. 145/02, la materia stessa per diversi aspetti è derogatoria delle disposizioni civilistiche del c.c. Sotto altro aspetto, l´Amministrazione sarebbe vincolata al rispetto delle dotazioni organiche, nonché alle assunzioni tramite procedure selettive.
Inoltre l´attività afferente una mansione e qualifica superiori sarebbe irrilevante, rispettivamente ex artt. 6 comma 1, 35 comma 1 lett. a) e 52 co. 2 T.U. Diversamente opinando ed ove si accedesse alla tesi di p. attrice, si giungerebbe all´estrema conseguenza di un passaggio in blocco di un cospicuo numero di personale in ps. C3 in catg. superiore ad area distinta, senza il rispetto dei criteri selettivi dianzi richiamati: in proposito, hanno citato pronunce della Corte della leggi. Inoltre, sarebbe comunque intervenuta, in data 15-3-2006, atto d´indirizzo ministeriale al sensi dell´art 7 co. 3 l. n. 145/02 per cui non vi sarebbe alcun ritardo nell´attuazione pratica della c.d. vicedirigenza: tale figura sarà concretamente istituita nelle tornata contrattuale successiva a quella vigente all´epoca dell’introduzione dell’art. 7 bis I. cit. ai sensi dell’art. 10 co. 3 l. .n. 145/02.
Ad ulteriore conferma dell’inapplicabilità delle disposizioni privatistiche, in particolare della legge n. 190785, in comb. disp. con l´art. 2095 c.c. istitutiva della categoria dei quadri nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato (di diritto privato), hanno richiamato un accordo d´interpretazione autentica dell´art. 13 ccnl di comparto, in data 15-6-2001 tra OOSS e ARAN. Hanno infine precisato, contrariamente all’assunto avversario, che, in ogni caso, la figura della vicedirigenza andrebbe disciplinata nell’ambito di un’apposita area del comparto ministeri, anziché nell´area della dirigenza, a norma del più volte citato art. 17 bis. In subordine, hanno chiesto di rimettere all’ARAN, ex art. 64 d.lvo 165/2001 la questione della validità dalle disposizioni censurate dai ricorrenti (ossia ccnl dirigenza A1 del 21-4-06) nella parte in cui non è prevista sequenza contrattuale dell´accordo collettivo con decorrenza dell´1 -1-2006, riguardante l’area della vicedirigenza. Hanno concluso, in principalità per il rigetto del ricorso.
Radicandosi il contraddittorio anche con l´ARAN ed espletato l’incombente previsto e richiesto ex art. 64 T.U. n. 165/2001, all´udienza dei 15-11-2007 i procuratori hanno chiesta rinvio della causa, per le discussione, con termine per note. La stessa è stata decisa, come da dispositivo in atto, all´udienza del 7-3-2008.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e, nei limiti e per le ragioni qui di seguito esposti, merita di essere accolto.
Preliminarmente questo giudicante reputa opportuno, se non necessario, porre in rilievo la genesi storica della disposizione dell´art. 17 bis d.lvo n. 165/2000 della P.A. che ha istituito la categoria dei vicedirigenti, con la legge 15-7-2002 n. 145, sul riordino della dirigenza statale inserendo appunto con l´art. 7 co. 3 l’area contrattuale della vicedirigenza, includendovi il personale laureato appartenente alla posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità In dette posizioni (o nelle corrispondenti qualifiche 8° e 9° del precedente ordinamento).
Trattasi chiaramente, nella specie, di posizioni lavorative differenziate rispetto al restante personale impiegatizio tanto più che la stessa norma di legge prevede la possibilità che i dirigenti possano delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui al precedente art. 17 (ovverosia competenze attuative di progetti di direzione e coordinamento degli uffici e dalla gestione del personale) : disposizione, quest´ultima - si noti - di immediata attuazione perché non condizionata a disciplina contrattuale di sorta.
Pertanto, in conformità della "ratio" della norma di legge inserita nel contesto del riordino della dirigenza, e di fronte ad una riserva
dell’autonomia collettiva che disciplina l´apposita separata area della vicedirigenza (usando l´espressione legislativa) l’interprete,lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l´istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vicedirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione dei ccnl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell´area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all´inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria, fissando una sorta di confine soggettivo del personale appartenerne alla nuova area, in tal modo comprimendo l´ambito di operatività della contrattazione collettiva.
Ciò premesso, deve lo stesso decidente dar conto, in ciò disattendendo la tesi del Ministero resistente, secondo cui la mancata attuazione dell´art. 17 bis, da parte del ccnl comparto Ministeri per gli anni 2005-2009, renderebbe vana la postulazione di giustizia degli odierni ricorrenti, che nella fattispecie, sono stati emessi gli atti amministrativi preliminari alla disciplina della nuova area, istituita per legge, ovverosia; 1) la direttiva indirizzata all´ARAN per l´individuazione delle OOSS rappresentative della vicedirigenza legittimate al tavolo contrattuale (v. all.2 al ricorso, doc. 15-3-2006); 2) e per i comparti non ministeriali, il D.l. Ei concerto con il MEF circa le posizioni equivalenti a le C2 e C3 comparti Ministeri, nei restanti settori del pubblico impiego; in buona sostanza, con tali atti amministrativi, si è inteso "implementare” le disposizione di legge riconoscendo che la categoria dei vicedirigenti svolge funzioni di diretta collaborazione, oltre che vicaria, degli stessi con l´assunzione dei compiti che il legislatore stesso non poteva più negare tanto da prevedere contestualmente alla sua istituzione, anche l’esigenza di un’apposita separata area contrattuale, alla medesima cui la vicenda si è sviluppata per i c.d. "quadri", finalmente riconosciuti, nell´impiego privato con la legge n. 190/85; che ha tenuto presente l´obiettivo dell´organizzazione del lavoro per processi e secondo un modello, in definitiva non dissimile dall´esperienza dei quadri nata nell’impiego privato, che vede nel vicedirigente la figura ed il soggetto di referenza cui, per competenza e professionalità, possono, appunto, essere delegate funzioni dirigenziali.
Ciò posto e preso atto che il ccnl del comparto Ministeri, segnatamente quello del 2006-2009, non hanno ancora disciplinato l´Istituto in esame, non di meno, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della resistente amministrazione, secondo cui a ciò sarebbe esclusivamente autorizzata la fonte pattizia, con esclusione di qualsivoglia altra sorta di fonte eteronoma, tanto meno giudiziaria, ravvisa questo decidente, disattendendo in ciò il rilievo circa l´asserita derogabilità da parte dai ccnl alla disciplina legale, in ciò seguendo un´autorevole orientamento della giurisprudenza della legittimità in materia di pubblico impiego, in base al quale "l´efficacia derogatoria riconosciuta ai contratto collettivo rispetto alla legge, ai sensi dell’ art.2 d.lvo n. 165/2001, presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la parte collettiva del compito della propria attuazione (così Cass. 27-9-2005, n. 18829).
Nel caso di specie, è proprio l´art 17 bis l. cit. che rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina dell´istituto della vicedirigenza; ragion per cui, ove i ccnl, non applichino la vicedirigenza nel termine dell´approvazione del ccnl medesimo, è lo stesso organo giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi prescritti e ciò, in modo analogo a quanto vien rilevato nel lavoro privato per la qualifica di "quadro" , avendo la norma in parola carattere inderogabile.
Non può, infatti, in conformità di un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (v. "ex multis" Cass. 2246/95 e «2214/96) che quando una disposizione attribuisce diritti soggettivi immediati ed incondizionati ( non vi è motivo per negare precettività, cioè immediatezza di applicazione, alla norma che, nella fattispecie, istituisce una categoria. E ciò a conferma dell´inderogabilità del suddetto art. 17 bis.
Né, in contrario, si potrebbe obiettare che, cosi opinando, in realtà si verrebbe a sostituire, per i ricorrenti, le aree C2 e C3, di loro rispettiva appartenenza, con la qui rivendicata vicedirigenza, in tal modo impinguendo la sfera di autonomia sindacale contrattuale, costituzionalmente sancita dall´art 39. Infatti il contingente numerico dagli averti diritto alla suddetta qualifica risulta essere stato comunicato, dallo stesso Ministero convenuto, al Dipartimento della funzione pubblica nell´anno 2005 e concerne tutto il personale, individuato e suddiviso per fasce: C2 e C3 avente, alla data del 31-12-2005, i requisiti di legge.
Sulla base del contingente così rilevato, la legge finanziaria per il 2006 ha istituito in bilancio uno stanziamento di 15 milioni di euro (per il 2006) e di 20 milioni di euro, dal 2007, a copertura della categoria e del personale dallo stesso Ministero resistente individuati.
Nell´intera vicenda, ad ulteriore conferma dell´inderogabilità del più volte citato art. 17 bis, a parere di questo giudice, si inserisce la riorganizzazione del personale avente titolo alla vive dirigenza che resta affidata ad un decreto ministeriale, con esclusione, quindi, dell´autonomia privata dalle possibilità di valutare in merito.
La scelta, discrezionale e ragionevole del legislatore, perciò, d´istituire la vicedirigenza fissandone, anche per la sua attuazione con procedimento amministrativo, i criteri ed i requisiti di appartenenza nonché la dotazione organica ed i mezzi finanziari con il limitato rinvio alla contrattazione collettiva di comparto, non sembra al giudicante lesiva della libertà sindacale così come la determinazione in concreto della disciplina attuativa della stessa tramite fonte secondarla, ai sensi del secondo comma art. 17 bis.
Sotto altro aspetto, non può omettersi di considerare che gli odierni postulanti, tutti in possesso dei requisiti legislativi, hanno riposto legittimo affidamento alla conclusione contrattuale della vicenda con le disciplina della categoria qui rivendicata e che l´inerzia fin qui tenuta dalla resistente Amministrazione in tal senso appare chiaramente violativa del loro diritto e legittima la condanna al risarcimento del danno in loro favore, dal liquidarsi, ex art 432 c.p.c, secondo equità, nella misura di euro 15.000 ciascuno, considerate, in special modo, una normale dinamica contrattuale nel tempo delle loro retribuzioni nonché la legittima, loro aspirazione ad una progressione nella carriera professionale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dei convenuti in solido.


Dispositivo:

Il giudice definitivamente pronunciando

- dichiara il diritto dei ricorrenti alla qualifica di vicedirigenti e, per l’effetto, condanna il Ministerro dei Beni Culturali ad attribuire agli stessi, a decorrere dalla data in vigore della legge 15-7-2002, n. 145, con ogni effetto giuridico ed economico;

- dichiara altresì, la inefficacia del CCNL 2006-2009 del comparto Ministeri, Dirig. Area 1, nella parte in cui si prevede una soggezione al trattamento dell’accordo collettivo, con decorrenza dall’1-1-2006, che disciplina l’area della vicedirigenza;

- condanna il Ministero soccombente a risarcire del danno subito per lesioni dell’affidamento legittimo degli stessi, liquidato, per ciascuno, ex art. 432 c.p.c. in euro 15.000, nonché a pagare, in solido con Aran, le spese di lite liquidate in euro 15.000 + 12% SG + IVA e CPA

Roma, 7.3.2008








 
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