lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 22 aprile 2008

CALL CENTER: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO?

L’ATTIVITÀ DI CALL CENTER SVOLTA SULLA BASE DI PRECISE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO HA NATURA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON DIRITTO AI CONTRIBUTI INPS ( Cassazione Sez.Lavoro sent. n°9812 del 14 aprile 2008) di Maurizio Danza Avvocato Arbitro Pubblico Impiego Lazio.


Nel caso di specie una Società esercente attività di servizi per il settore pubblicitario, aveva convenuto in primo grado innanzi al Tribunale di Padova l’INPS, per l’accertamento della natura autonoma del rapporto di 27 lavoratori con mansioni di telefonista o segreteria . In primo grado il Tribunale accoglieva il ricorso dell’impresa, dichiarando che il rapporto intercorso con le lavoratrici fosse di natura autonoma e dunque non ritenendo sussistente l’obbligo al pagamento di contributi omessi conseguenza invece del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato chiesto in giudizio dall’INPS. La Corte di Cassazione ,con detta sentenza conferma il pronunciamento della Corte di Appello di Venezia che, ribaltando la decisione del Tribunale di Padova aveva accolto le ragioni dell’INPS ritenendo nel caso di specie sussistenti,tutti quegli indici che la giurisprudenza ritiene in modo inequivocabile insiti nel rapporto di lavoro subordinato a differenza di quello autonomo .In particolare la Corte di Cassazione” nel respingere il ricorso dell’azienda ritiene che, elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale. La medesima aggiunge che “costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione,valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente,l’assenza del rischio di impresa,la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro ( cfr.tra tante Cass. n°21028/2006 e n°4171/2006, n°20669/2004. )”. Nel caso di specie dunque secondo la Corte “dalla istruttoria testimoniali sono emersi gli elementi qualificanti della subordinazione delle dipendenti con mansioni di telefoniste,tra cui la circostanza che le medesime seguivano le direttive impartite dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota dell’esito e del numero di telefonate,che avevano un preciso orario di lavoro e che utilizzavano attrezzature e materiali di proprietà della società. Di qui i motivi del rigetto del ricorso dell’azienda e conferma della sentenza della Corte di Appello di Venezia che riconosce la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinato e non autonomo tra le centraliniste e l’azienda.

 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli