lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 6 maggio 2008

LAVORO MILITARE: TRATTAMENTO ECONOMICO E FORZE ARMATE

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T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 551 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano.

L´art. 3 della L. n. 86/2001 stabilisce che al personale dell´Esercito, della Marina, dell´Aeronautica, dell´Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario ed il recupero compensativo

di Rocchina Staiano


FATTO e DIRITTO. - Ed invero, va anzitutto evidenziato in punto di fatto che i ricorrenti avevano chiesto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 86/2001, la corresponsione del compenso forfetario d’impiego per il servizio di contrasto all’immigrazione clandestina via mare, espletato in periodi vari.
Con i provvedimenti impugnati le Amministrazioni resistenti hanno sostanzialmente rigettato detta istanza, in quanto sarebbe stata in corso la liquidazione del compenso per prestazioni lavorative straordinarie.
Ora, va rilevato che la medesima questione è stata recentemente affrontata dalla Sezione ed è stata decisa con le sentenze nn. 381 e 1520 del 2006 nel senso che:
a) l’art. 3 della legge n. 86/2001 stabilisce che al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, compreso il personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, nel cui ambito è riconducibile l’attività svolta dai ricorrenti, è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario ed il recupero compensativo.
b) è principio consolidato quello per cui alla prestazione di un’attività lavorativa debba corrispondere la retribuzione per questa fissata ex ante, e che, pertanto, a fronte di una attività effettivamente espletata, e nei limiti in cui ciò sia accertato, debba corrispondersi per intero la retribuzione prevista dall’articolo 3 della legge n. 86/2001 per la tipologia di servizio ivi previsto;
Successivamente, tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito dalla Sezione, in fattispecie analoghe alla presente, con sentenze ex art. 9 l. n. 205/2000 nn. 2009 e 2010 del 2006.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, ed in considerazione di ovvie esigenze di uniformità di trattamento tra personale addetto ad analoghi servizi, il ricorso è fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità prevista ex lege, nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile;
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto che le citate pronunce giurisprudenziali, emesse su analoghe controversie in materia di liquidazione del compenso forfetario di impiego, sono intervenute recentemente;

P. Q. M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, dichiarando il diritto dei ricorrenti ad avere erogata, con le maggiorazioni di legge, l’indennità prevista dall’art. 3 della n. 86/2001 nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.

 
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