lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 8 maggio 2008

LAVORO MILITARE: FORZE ARMATE: QUALI INDENNITA’ IN CASO DI IMPIEGO PROLUNGATO?

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 4 ottobre 2006, n. 2009 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano

La disposizione dell´art. 3 della L. n. 86/2001 stabilisce che al personale dell´Esercito, della Marina e dell´Aeronautica, compreso il personale dell´Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario ed il recupero compensativo.

di Rocchina Staiano

Fatto e diritto. Per l’annullamento (previa sospensione):
- del provvedimento n. 59978 del 3.7.2006 del Comando Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo della Guardia di Finanza di Palermo, con il quale è stato comunicato ai ricorrenti che in ordine alla loro istanza, volta alla liquidazione del compenso forfetario d’impiego, non era stato adottato alcun provvedimento;
- della nota n. 65613 del 13 luglio 2006, con cui è stato ribadito che, allo stato, il servizio di attività di contrasto all’immigrazione clandestina via mare è compensato come lavoro straordinario e riposo compensativo;
- della circolare n. 279000 del 26.08.04 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali;
- della nota del Reparto Operativo Navale di Palermo n. 5734 del 22.3.2005;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali,
nonché per l’accertamento del diritto al pagamento del compenso forfetario di impiego per il servizio espletato, e per la condanna delle Amministrazioni intimate alla corresponsione del compenso dovuto, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;
Uditi alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2006 i difensori delle parti, come da verbale;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge n. 1034/1971, come rispettivamente modificati dagli articoli 3 e 9 della legge n. 205/2004;
Visto, in particolare, il combinato disposto del comma 1 dell’art. 3 e del comma 1 dell’art. 9 citati, che autorizza il giudice adito in sede cautelare a definire il giudizio nel merito “con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione;
Ritenuto che sussistono i presupposti per poter decidere in vi definitiva il ricorso in esame, il quale si appalesa fondato.
Ed invero, va anzitutto evidenziato in punto di fatto che i ricorrenti con istanza del 29.5.2006 avevano chiesto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 86/2001, la corresponsione del compenso forfetario d’impiego per il servizio di contrasto all’immigrazione clandestina via mare, espletato durante i primi tre mesi dell’anno 2006.
Con i provvedimenti impugnati le Amministrazioni resistenti hanno sostanzialmente rigettato detta istanza, in quanto a partire dall’1.1.2006, fino a nuovo ordine, tale tipologia di servizio va assoggettato al quadro normativo in tema di compenso per prestazioni lavorative straordinarie e riposo compensativo.
Ora, va rilevato che la medesima questione è stata recentemente affrontata dalla Sezione ed è stata decisa con le sentenze nn. 381 e 1520 del 2006 nel senso che:
a) l’art. 3 della legge n. 86/2001 stabilisce che al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, compreso il personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, nel cui ambito è riconducibile l’attività svolta dai ricorrenti, è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario ed il recupero compensativo.
b) è principio consolidato quello per cui alla prestazione di un’attività lavorativa debba corrispondere la retribuzione per questa fissata ex ante, e che, pertanto, a fronte di una attività effettivamente espletata, e nei limiti in cui ciò sia accertato, debba corrispondersi per intero la retribuzione prevista dall’articolo 3 della legge n. 86/2001 per la tipologia di servizio ivi previsto;
Alla stregua delle superiori argomentazioni il ricorso è fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità prevista ex lege, nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto che le citate pronunce giurisprudenziali, emesse su analoghe controversie in materia di liquidazione del compenso forfetario di impiego, sono intervenute recentemente.

P. Q. M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, dichiarando il diritto dei ricorrenti ad avere erogata, con le maggiorazioni di legge, l’indennità prevista dall’art. 3 della n. 86/2001 nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.


 
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