lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 13 giugno 2008

CERTIFICATO DI MALATTIA PER L’ASSENZA DAL LAVORO, DIVERSITÀ TRA DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI

Articolo di Cesira Cruciani

1. Il certificato medico: aspetti generali.
L’atto della certificazione è proprio dell’attività medica poiché il medico ha potestà di certificare, cioè di rilasciare dichiarazioni scritte di quanto ha direttamente constatato nell’esercizio della sua professione e il rilascio di certificati da parte di chi non è abilitato all’esercizio della professione medica configura il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.). L’atto certificativo è un atto con dignità e importanza pari a qualsiasi altro atto medico e non deve essere considerato come una mera incombenza burocratica-amministrativa imposta da un’autorità esterna (sanitaria, amministrativa o giudiziaria), ma deve piuttosto essere considerato come un documento pubblico dell’attività medica, che valorizza l’operato del medico dimostrandone la perizia e competenza, oltre che destinato ad arrecare benefici alla persona assistita.
Il certificato assume il valore di un atto “probatorio”, non smentibile e non modificabile; esso rappresenta un documento di prova di una realtà che a posteriori non può essere cambiata e trova giustificazione nell’esistenza di elementi obiettivi e di giudizio disponibili all’epoca in cui il certificato è stato redatto e dal fatto che essi siano stati rilevati e riportati sul certificato; esso assume anche un valore dimostrativo della condotta del medico e può costituire un elemento di prova in relazione ad eventuali risvolti di responsabilità professionale.
La possibilità del medico di certificare ha limiti oggettivi e soggettivi. I limiti oggettivi costituiti dal rispetto della verità e dalla natura della condizione accertata, che deve essere di pertinenza medico-biologica e comunque apprezzabile in ordine alle peculiari competenze del medico. I limiti soggettivi sono rappresentati dalla tutela della riservatezza delle informazioni e della volontà del paziente, nel senso che il contenuto deve essere limitato a quanto il richiedente vuol far rilevare.
I certificati possono essere obbligatori per legge, quando previsti da una specifica normativa, o facoltativi, a richiesta dell’interessato. In realtà il certificato è comunque obbligatorio poiché, come stabilisce l’art. 22 del Codice Deontologico: “il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute ….”.
Il certificato presenta requisiti sostanziali e requisiti formali, i primi sono rappresentati da veridicità, chiarezza, precisione e completezza. La veridicità consiste nella attestazione di quanto direttamente constatato e nella conformità tra quanto rilevato obiettivamente e quanto dichiarato per iscritto. La chiarezza e precisione attengono essenzialmente la calligrafia intelligibile e la appropriata terminologia, in particolare devono essere evitate correzioni e cancellature che possono ingenerare dubbi o equivoci.
Il certificato infine deve essere completo, deve riportare cioè tutti gli elementi di ordine anamnestico, obiettivo, diagnostico e prognostico che costituiscono l’oggetto della certificazione, possono essere riportati, se richiesti dal paziente o dalla natura del certificato, un giudizio interpretativo, un parere personale o una valutazione medico-legale. I requisiti formali sono i seguenti: luogo e data del rilascio, dati anagrafici del richiedente, nome e cognome del medico, la sua qualifica, il suo indirizzo o recapito, firma del medico, oggetto dell’attestazione; l’assenza di uno qualsiasi di questi requisiti determina l’invalidità del certificato.


2. Il certificato di malattia per l’assenza dal lavoro.
Il certificato di malattia per incapacità temporanea al lavoro viene rilasciato dal medico di Medicina Generale; l’art. 2 della Legge 33/1980, successivamente integrato dall’art. 15 della Legge. 155/1981, stabilisce in tale ambito, per i lavoratori dipendenti del settore privato, che il medico di medicina Generale in caso di infermità che comporta inabilità al lavoro redige su specifico modulario stabilito dal Decreto dei Ministri della Sanità e del Lavoro e predisposti dall’INPS un certificato in duplice copia di cui una, destinata al datore di lavoro, contiene soltanto la data di inizio della malattia e la presumibile durata; l’altra copia, da inviare all’INPS, riporta anche la diagnosi.

Per il settore pubblico vige il combinato disposto dell’art. 68 del DPR 3/1975 e l’art. 30 del DPR 686/1957 che prevede l’obbligo di far conoscere alla Pubblica Amministrazione la natura dell’infermità, oltre alla presumibile durata; non esiste apposita modulistica e la relativa certificazione viene redatta su carta intestata personale. In relazione a tale certificazione si è posto il problema se debba essere indicata la diagnosi nel certificato che il pubblico dipendente deve presentare alla Pubblica Amministrazione; in considerazione dell’obbligo del segreto professionale si ritiene che il medico possa apporre la diagnosi sui certificati medici rilasciati ai pubblici dipendenti solo se richiesti da questi ultimi ed espressamente liberati dall’obbligo del segreto professionale, ciò anche in ossequio a quanto disposto dalla Legge 675/1996 in tema di tutela della privacy.
Il certificato di malattia per l’assenza dal lavoro deve possedere tutti i requisiti formali e sostanziali atti a convalidare quella che è un’attestazione scritta di indole tecnica atta a provare la verità ed avente rilevanza giuridica e amministrativa; a tal fine si ritiene essenziale segnalare gli eventuali rilievi obiettivi riscontrati, che risultano d’altro canto idonei a dimostrare uno stato di malattia in atto e che possono riguardare segni morbosi fisici ma anche fenomeni psicopatologici (tono dell’umore, stato di apatia, stato confusionale, irritabilità ecc.).
Non pare superfluo rammentare che il rilascio di certificati pre-datati o post-datati è gravemente scorretto sotto il profilo deontologico e suscettibile di procedibilità penale per falso ideologico in certificazione e per truffa.
Ricordiamo infine che il datore di lavoro ha facoltà di richiedere un controllo dello stato di salute del lavoratore al fine di una verifica della sua effettiva inabilità all’attività lavorativa; si tratta di accertamenti (visite fiscali) che derivano da normative diverse e seguono prassi diverse a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti pubblici o privati.
Dott.ssa Cesira Cruciani

 
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