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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 14 settembre 2004

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

della dott.ssa Roberta Caragnano





L’apprendistato è disciplinato negli artt. 47-53 del D.Lgs. 276/03 e alla luce delle previsioni della L.30/03, art. 2, comma 1, lettera b), nasce con lo scopo di dare attuazione agli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione Europea in materia di occupazione, revisione e realizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e in virtù dei principi e criteri direttivi al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, in modo da valorizzare tale attività svolta in azienda.

Il contratto di apprendistato appartiene alla categoria dei contratti a causa mista, caratterizzati non solo dalla sinallagmaticità (scambio) tra lavoro e retribuzione, ma anche dall’obbligatorietà dello svolgimento di una attività formativa. In tali tipologie contrattuali, la prestazione dell’attività lavorativa non è solo finalizzata ad ottenere una controprestazione economico-retributiva, ma anche e soprattutto all’acquisizione di una formazione, che nel periodo precedente alla riforma era esclusivamente pratica, e che oggi può condurre all’acquisizione di un diploma universitario.

Nella legge precedente n. 25 del 1995 modificata dalla L.196/97 l’apprendistato era considerato come uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore era obbligato ad impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché potesse conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera medesima.

Nella nuova disciplina il contratto di apprendistato è definito come una fase del processo integrato tra istruzione scolastica e formazione lavorativa. Per i giovani interessati, tale tipologia contrattuale è propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro ovvero all’acquisizione dei crediti formativi in alternativa alla frequentazione delle aule scolastiche.

Une delle più importanti innovazioni della Legge di riforma del mercato del lavoro è stata quella di unificare in una unica tipologia tutti i contratti a contenuto formativo.

Il legislatore ha individuato tre obiettivi fondamentali da raggiungere attraverso il contratto de quo e conseguentemente sono state individuate tre diverse tipologie contrattuali:

a) contratto di apprendimento per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione.



L’APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Tale tipologia contrattuale si colloca all’interno della riforma dell’obbligo scolastico. L’art. 1 del D.P.R. 12 luglio 2000, n.257 prevede, infatti, che l’obbligo di frequenza di attività formative sino al 18° anno di età può essere assolto, oltre che nel sistema scolastico tradizionale, anche nell’esercizio dell’apprendistato. La stessa cosa è prevista dalla legge delega n. 53/03, di riforma del sistema scolastico. Nella nuova disciplina legislativa se l’apprendista ha meno di 18 anni e quindi non ha ancora assolto l’obbligo scolastico ed intende utilizzare queste modalità per concludere il suo scolastico, avrà un sua autonoma disciplina, distinta dalle altre forme, soprattutto per quanto riguarda l’età minima e massima, la durata e i percorsi formativi.

Pertanto, l’età minima per essere assunti è 15 anni e l’età massima, anche se non esplicitamente indicato nella norma, non può essere superiore ai 18 anni.

Il contratto ha una durata massima potenziale di tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Pur tuttavia, la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio del competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

A riguardo, è opportuno puntualizzare che il legislatore, nel contratto de quo non fa alcun riferimento ad un monte ore di formazione, a differenza di quanto avviene per l’apprendistato professionalizzante ma, introduce un generico concetto di formazione “congrua” al conseguimento della qualifica professionale. Nel caso di specie, risulta difficile riuscire a capire chi possa essere il soggetto demandato a definire la congruità dell’attività formativa dal momento che le parti sociali insieme agli Enti bilaterali, decideranno sulle modalità di erogazione della contrattazione ( art.48, comma 3, lettera g, D.Lgs.276/03)!!!

Se dovessimo attenerci alla formulazione letterale della norma la L. 53/2003 stabilisce che l’alternanza scuola-lavoro deve essere realizzata attraverso progetti di collaborazione tra scuola e imprese, pertanto dovrebbero essere tali soggetti a definire la “congruità della formazione”.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere gli elementi che consentiranno la verifica del corretto uso del contratto di apprendistato, quali l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrebbe essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale o extraziendale.

Una novità è quella per cui è stata abolita l’autorizzazione preventiva del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro, il rapporto si instaura direttamente tra le parti.

Il decreto puntualizza che è vietato stabilire il compenso a cottimo e che il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato con la facoltà, per il datore di lavoro, di risolvere il rapporto al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c., ossia senza la necessità che vi sia giusta causa o giustificato motivo. La giusta causa e il giustificato motivo sono, invece, indispensabili per recedere dal rapporto prima che sia concluso il contratto di apprendistato.

La regolamentazione dei profili formativi è demandato alle regioni e alla province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali e del ministero dell’Università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La suddetta regolamentazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

· definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28marzo 2003 n. 53;

· previsione di un monte ore di formazione, esterna ed interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53;

· rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale, o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche nell’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

· riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

· registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

· presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.

Altri due elementi positivi sono rappresentati dal fatto che la formazione effettuata vada registrata sul libretto formativo (art. 4/8, comma1) e che il riconoscimento della qualifica professionale conseguita attraverso la formazione interna ed esterna all’impresa- a fini contrattuali.



APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE



Il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale è previsto per i giovani si età compresa tra i 18 e 29 anni e per una durata non inferiore a due né superiore a si anni. Possono essere assunti con tale contratto tutti coloro che hanno concluso il percorso formativo anche attraverso il contratto di apprendistato della prima tipologia.

Anche per tale tipologia contrattuale gli aspetti formativi sono regolati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano senza però l’intesa con il Ministero del lavoro, ma solo con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano regionale. Con riferimento ai criteri da rispettare, essi sono simili a quelli previsti per la prima tipologia con l’eccezione della “formazione formale” o teorica, che è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. Tale formazione potrebbe essere svolta sia all’interno che all’esterno dell’azienda, deve durare almeno 120 ore annue e può essere effettuata anche con modalità di formazione a distanza.



APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA



La terza tipologia contrattuale è l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ed è la tipologia più innovativa per la quale, probabilmente, sarà necessario più tempo per l’attuazione. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 276/03 “possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i 18 ei 29 anni”.

In tale situazione, come nei casi precedenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

La tipologia contrattuale in questione si inserisce anch’essa nell’ambito della riforma del sistema scolastico di cui alla legge delega n. 53/2003 e più esattamente nella previsione di cui alla lettera g) dell’art. 2, dove viene previsto, anche per il conseguimento del diploma, il percorso scuola-lavoro e l’apprendistato.

In particolare tale contratto è finalizzato al conseguimento:

· del titolo di studio di livello secondario;

· del titolo di studio universitario e di alta formazione;

· della specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge n. 144/1999.





LA FORMAZIONE E I CREDITI FOMATIVI



Gli artt. 51, 52 e 53 del D.Lgs. 276/03, salvo quanto ripreso dall’art. 21 della legge n. 56/87 in merito al non conteggio dei lavoratori apprendisti nel novero della forza lavoro, contiene delle innovazioni quali:

a) l’acquisizione in corso di formazione tecnica di crediti formativi per il conseguimento di titoli di studio (art.51);

b) la predisposizione da parte di una apposito organismo tecnico del “repertorio delle professioni” in grado di armonizzare a livello nazionale il variegato cosmo di specializzazioni acquisibili (art. 52);

c) la possibilità di un sottoinquadramento dell’apprendista sino ad un massimo di due livelli al di sotto di quello a cui dovrebbe pervenire il lavoratore al termine dell’iter formativo-attitudinale (art. 53).

Gli incentivi economici per l’apprendistato, cioè la fiscalizzazione dei contributi sociali, dovranno essere erogati solo a condizione di una effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione - di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro - tale da impedire la realizzazione delle finalità formative dell’apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota di contributi agevolati maggiorati del 100%.

Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, è opportuno segnalare che il legislatore all’agevolazione contributiva aggiunge l’incentivo del sottoinquadramento dell’apprendista, il quale potrà essere inquadrato sino a due livelli al di sotto della categoria spettante.



IL PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA NORMATIVA



L’art.47, comma 3 stabilisce che “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato, ai sensi del presente decreto, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”.



LE ATTIVITA DI MONITORAGGIO STATISTICO



L art. 17 de D.Lgs. 276/03, nell ambito delle attività di monitoraggio statistico che devono consentire di valutare l efficacia delle politiche attive del lavoro, stabilisce, con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, l istituzione di una commissione valutativa entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo.

La suddetta Commissione di sorveglianza, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stando alla lettera dell art. 17 dovrebbe avere compiti di valutazione in itinere della riforma e dovrebbe essere composta da rappresentati ed esperti delegati dal Mistero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall I.N.P.S e dall’ISFOL.La Commissione dovrebbe riunirsi almeno tre volte all anno, definire in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e fornire linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6, dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del decreto 276/03, la Commissione predisporrà una propria relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio centrale orientamento e formazione professionale.

Il settore che ha attuato per primo la nuova tipologia di contratto di apprendistato é stato il settore tessile e abbigliamento.

Il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende del settore tessile-abbigliamento-moda siglato il 24 aprile 2004 e ha dettato le regole per la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante.

Stando all’accordo il contratto avrà una durata di 42 mesi per le basse qualifiche e di 72 mesi per le qualifiche elevate a potrà essere instaurato con i lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni.

Qualora l’apprendista abbia già completato, presso il medesimo datore di lavoro, un periodo di pari durata di stage o di tirocinio, il periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto a 6 mesi, mentre i periodi di apprendistato professionalizzante trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato, purché si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati da interruzioni superiori a 12 mesi; analogamente avverrà per i periodi di apprendistato nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Quanto alla retribuzione, il contratto prevede la suddivisione del periodo di apprendistato in tre fasce, nelle quali l’inquadramento e il relativo trattamento economico è graduato:

· primo periodo: due livelli otto quello di destinazione finale;

· secondo periodo: in livello sotto quello di destinazione finale;

· terzo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.






















 
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