lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 14 settembre 2004

Il punto sull indennità di disoccupazione in AGRICOLTURA

tratto dal sito CGIL Firenze



Articolo tratto dal sito della CGIL di Firenze



I quesiti relativi alla indennità di disoccupazione necessiterebbero la stesura di un vero e proprio trattato, ed alcuni effettivamente esistono, su tale argomento.



Noi ci limiteremo a riassumere alcuni concetti fondamentali, invitando poi gli utenti del sito a recarsi presso la più vicina Camera del Lavoro CGIL, rivolgendosi al patronato INCA per avere tutti i dettagli, e per compilare una eventuale domanda.



Esistono tre tipi di Indennità di Disoccupazione, che di seguito abbrevieremo come comunemente si usa con DS: quella ordinaria, quella requisiti ridotti detta anche "stagionale" e quella agricola.



DISOCCUPAZIONE ORDINARIA (DS ord.)



La percepisce il lavoratore che nell ultimo biennio, calcolato dal momento in cui presenta la domanda, sia in possesso del requisito di almeno 52 marche contributive settimanali per le quali gli siano stati versati all INPS contributi di DS.(cioè, semplificando, un anno di lavoro dipendente non da apprendista o tirocinante negli ultimi due anni dalla data della domanda), unitamente ad un secondo requisito; quello di avere una anzianità di versamento di contributi di DS di almeno 2 anni dalla data della domanda (cioè avere avuto almeno due anni prima della presentazione della domanda un rapporto di lavoro dipendente non da apprendista o tirocinante).



L indennità che percepisce chi ha tali requisiti è pari al 40% della retribuzione media degli ultimi 3 mesi antecedenti la cessazione del lavoro, a partire dal 1° gennaio 2001. In precedenza la percentuale era del 30%. Si percepisce per un periodo massimo di 6 mesi e si interrompe quando l interessato abbia un rapporto di lavoro almeno pari a 5 giorni lavorativi consecutivi. In questo caso la domanda va ripresentata al termine del pur breve periodo di lavoro.



Non ha diritto alla DS il lavoratore che si sia dimesso dal lavoro.



La domanda di DS ordin. va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro, ma è bene presentarla immediatamente al termine del lavoro, per non perdere nulla.



DISOCCUPAZIONE ORDINARIA REQUISITI RIDOTTI (DS r.r.)



Spetta a quei lavoratori che nell anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) hanno lavorato almeno per 78 giornate; e che abbiano anche il requisito di una anzianità contributiva di almeno due anni (cioè che abbiano lavorato come dipendente almeno per qualche giorno con qualifica non da apprendista o tirocinante), almeno due anni prima a quello cui si riferisce la domanda.



Ad esempio per percepire la DS, un lavoratore che abbia lavorato per almeno 78 giorni nell anno 2000, deve anche avere lavorato qualche giorno ( quanto basta per maturare una marca settimanale) quale dipendente non apprendista e non tirocinante, nell anno 1998 o in un qualsiasi altro anno precedente .



Al fine del calcolo del numero di giornate lavorate si possono sommare periodi lavorati in settori diversi (agricoltura, pubblico impiego, industria ecc.), anche se per chi lavora in agricoltura, come vedremo poi, il discorso è parecchio diverso.



Ha diritto alla Ds r.r. anche il lavoratore dipendente che, pur non riuscendo a lavorare per almeno 78 giorni nel corso dell anno per effetto di malattia, infortunio o permessi retribuiti, quando per tali giornate vi sia stata corresponsione da parte dell azienda a qualsiasi titolo, di una quota di retribuzione (ad esempio l integrazione di malattia o infortunio a carico dell azienda).



Contrariamente a quanto pensano talune sedi INPS, ha diritto a percepire la indennità di disoccupazione anche quel lavoratore assunto a tempo indeterminato a part-time ciclico ( ad esempio un lavoratore a part-time ciclico di una mensa scolastica, che viene sospeso quando le scuole chiudono), per il periodo di sospensione dal lavoro, se questi abbia provveduto ad iscriversi al collocamento manifestando la sua disponibilità a cercare un lavoro durante la sospensione . Su questo argomento a Cesena abbiamo vinto alcune cause legali contro la locale INPS che non riconosceva tale diritto al part-time ciclico.



Ha diritto alla DS r.r. anche il lavoratore che sia stato assunto in corso d anno a tempo indeterminato, che percepirà la indennità per il periodo dell anno nel quale non ha prestato attività lavorativa, ovviamente se è anche in possesso del requisito della anzianità contributiva nel biennio, di cui abbiamo trattato sopra.



La indennità per Ds requisiti ridotti è pari al 30% della retribuzione media percepita nell anno per cui si richiede l indennità.

La domanda va presentata entro il 31 marzo dell anno successivo a quello per il quale si chiede la prestazione.



DISOCCUPAZIONE AGRICOLA



Si tratta di un altro sterminato campo di informazioni che cercheremo di riassumere.



Chi lavora in agricoltura ha diritto ad un trattamento particolare e generalmente più vantaggioso di quello riservato agli altri lavoratori. Nello specifico:



Si ha diritto alla DS agr. al secondo anno di lavoro in agricoltura, se si hanno nel biennio almeno 102 giornate agricole lavorate.

E sempre indispensabile il requisito del biennio di anzianità contributiva di DS ( cioè avere lavorato quale dipendente non apprendista o tirocinante per almeno una marca contributiva, alcuni giorni di lavoro, due o più anni prima). Ad esempio per il lavoro agricolo svolto nel 2000 l anzianità di versamento di contributi di DS si deve riferire al 1998 o ad un qualsiasi anno precedente.



Con almeno 51 giornate lavorate nell anno precedente la percentuale di indennità sulla retribuzione media annua è pari al 30%.

Con almeno 101 giornate lavorate la percentuale sale al 40%

Con almeno 151 giornate lavorate la percentuale sale al 66%.

Al fine di determinare le giornate lavorate possono venire conteggiante anche giornate di lavoro dipendente prestato in altri settori ( pubblico impiego, industria ecc) ed in questo caso la Ds si presenta in agricoltura solo se la prevalenza è di giornate agricole. In caso la prevalenza sia in altri settori la DS va presentata quale DS rr.



Anche per la Ds agricola la data ultima di presentazione delle domande è al 31 marzo.



INFORMAZIONI GENERALI



Per la presentazione delle domande è necessario compilare un modulo che è disponibile presso ogni Camera del Lavoro, patronato INCA CGIL e spesso presso alcuni sindacati di categoria particolarmente toccati dalle tematiche stagionali quali ad esempio la FILCAMS CGIL (alberghi commercio servizi) e la FLAI CGIL (agricoltura ed agroalimentare).



Nel caso delle Ds odin. e r.r. i nostri uffici normalmente consegnano i moduli da fare compilare dalle aziende presso le quali si è lavorato. Nel caso della DS odin. è necessario presentare la domanda immediatamente, riservandosi di presentare poi la modulistica compilata dall azienda, che normalmente tarda almeno un mesetto.



Per quanto riguarda la DS r.r. è preferibile presentare la domanda completa dei moduli aziendali, ma se questi tardano ad arrivare è ovviamente necessario entro il 31 marzo presentare la domanda, riservandosi poi di presentare i moduli aziendali in un secondo momento.



Al termine di ogni rapporto di lavoro è bene andare sempre ad iscriversi al collocamento, manifestando così la propria intenzione di ricercare un lavoro e mantenedo anche il diritto, se ricorrono tutti i requisiti di cui sopra, a percepire la Disoccupazione.



In ogni caso il dimissionario non ha diritto a percepire la indennità di disoccupazione, fatta eccezione per casi controversi quali quello delle dimissioni date dal dipendente per inadempienza contrattuale dell azienda, e per dimissioni date a termine del periodo di maternità della puerpera.



A scanso di qualsiasi dubbio la domanda va sempre presentata; sarà poi l INPS, eventualmente, a non accoglierla. In tale circostanza toccherà poi ai nostri uffici valutare la possibilità di buon esito di un ricorso avverso la decisone presa dall INPS stessa.



Va infine considerato che per i periodi coperti da Indennità di Disoccupazione esiste la copertura previdenziale utile ai fini pensionistici.



Tutto quanto sopra esposto, è una minima ed approssimativa parte di tutto quanto è necessario conoscere e tenere in considerazione trattando di disoccupazione.



Sconsigliamo vivamente, quindi, di adottare il "fai-da-te" su questa materia poichè i pericoli di errori che possono risultare fatali al buon esito della domanda sono assolutamente presenti.



Invitiamo pertanto chi sia interessato all argomento a prendere contatto con la sede CGIL più vicina al suo domicilio, ove sapranno senza dubbio dare tutta l assistenza necessaria.



Ricordiamo infine che la CGIL è un sindacato finanziato esclusivamente con il contributo dei lavoratori iscritti, e che la sua esistenza è possibile solo per la adesione ed il sostegno, peraltro forte, che milioni di lavoratori in tutta Italia ci danno.

Invitiamo pertanto ogni lavoratore a riflettere quindi sulla possibilità di iscriversi alla CGIL. Alleghiamo anche il testo di un articolo recentemente pubblicato a nostra cura, sul Corriere di Cesena, e riguardante la DS rr.



Articolo tratto dal sito della CGIL di Firenze








 
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