lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 20 agosto 2008

Part - time. nullità per difetto di forma legge 19/12/1984, n.863


INPS

Direzione centrale delle Prestazioni

Coordinamento generale Legale

Circolare 22 Luglio 2008 n. 79





Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici



e, per conoscenza,



Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali





OGGETTO: Contratti part-time nulli per difetto di forma stipulati sotto la vigenza del d.l. 30/10/1984, n.726, convertito in legge 19/12/1984, n.863. Disciplina pensionistica



SOMMARIO: in presenza di contratti part-time nulli per difetto di forma (in quanto stipulati precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 25/02/2000, n.61) è applicabile l’art. 5, comma 11, della legge 19/12/1984, n.863 qualora tale tipologia contrattuale risulti dagli archivi dell’Istituto











1. PREMESSA



1.1 Quadro normativo



L’art. 5 del d.l. 30/10/1984, n. 726, convertito in legge 19/12/1984, n. 863, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l’altro previsto che siffatta tipologia contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto.



Il requisito della forma scritta, in un primo tempo interpretato dal Ministero del Lavoro come mero requisito di regolarità dell’atto negoziale, è stato successivamente considerato dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Corte Costituzionale (con sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992) quale requisito essenziale del contratto a tempo parziale, con conseguente nullità dello stesso in carenza della citata forma scritta. Siffatto orientamento era giustificato non solo dalla chiarezza del dato letterale e dalla imperatività della norma, ma altresì da esigenze di tutela del lavoratore.



La problematica è stata successivamente superata dal D.Lgs. 25/02/2000, n. 61, il quale, al fine di incentivare la tipologia contrattuale in questione, ha stabilito, limitatamente ai rapporti part-time stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, che la forma scritta non è più necessaria per la validità di tale rapporto di lavoro, limitandone la valenza ai soli fini della prova dell’effettiva instaurazione del contratto stesso (efficacia “ad probationem” e non più “ad substantiam”).



1.2 Disciplina contributiva dei rapporti di lavoro a tempo parziale nulli per difetto di forma



Sotto la vigenza della disciplina di cui all’art. 5 della legge n. 863/1984, tuttora applicabile ai rapporti a tempo parziale stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato D.lgs. n. 61/2000, la giurisprudenza ha sempre pacificamente ritenuto che l’eventuale nullità del contratto part-time comportasse l’automatica emersione di un rapporto contrattuale di fatto ex art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione e a tutti i trattamenti economici connessi, da corrispondere proporzionalmente all’attività lavorativa effettivamente svolta.



In relazione al trattamento contributivo da applicare al contratto part time nullo, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, esclude l’applicabilità del minimale orario di cui all’art. 5, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984.



Con circolare n. 274 del 02/12/1993 è stato recepito siffatto consolidato orientamento giurisprudenziale e di conseguenza statuita l’inapplicabilità, in relazione all’assolvimento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, del regime legale definito dal citato articolo 5, comma 5.



La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12269/2004 ha recentemente riaffermato i principi in uso, ritenendo che “il sistema contributivo regolato dal predetto articolo 5, comma 5, è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall’osservanza dei prescritti requisiti formali, considerato, del resto, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per ragioni solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l’osservanza del principio del minimale, con l’applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part-time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando cosi di fatto forme di lavoro irregolare”.





2. DISCIPLINA PENSIONISTICA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NULLI PER DIFETTO DI FORMA



La problematica riportata al punto 1.2 della presente circolare presenta peraltro innegabili riflessi pensionistici, in quanto, ai sensi del successivo comma 11 del più volte citato art. 5, “nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell´ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l´anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all´orario effettivamente svolto l´anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale…”.



2.1 Disciplina previgente



Le istruzioni sinora impartite dall’Istituto in materia pensionistica dispongono, analogamente a quanto previsto ai fini contributivi, che in assenza del contratto part-time in forma scritta non è applicabile la particolare disciplina prevista dal sopra riportato comma 11, con la conseguenza che numerosi lavoratori, impossibilitati ad esibire il contratto di lavoro in questione per irreperibilità dello stesso, ovvero perché mai redatto, si vedono liquidare un trattamento pensionistico che può essere decurtato, talora anche in misura rilevante.



Paradossalmente, quindi, una disposizione normativa che, come sancito anche dal principio giurisprudenziale dettato dalla Suprema Corte ha come primo obiettivo la tutela del prestatore di lavoro, può tradursi in determinati casi in un danno per lo stesso prestatore all’atto della liquidazione della pensione.



2.2 Nuove istruzioni applicative



In tale contesto, la recente circolare n. 29 del 23/02/2006, relativa alla possibilità di ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari per coprire periodi di inattività connessi a rapporti di lavoro part-time, ha affermato che per provare lo stato di occupazione a tempo parziale per il periodo che i lavoratori intendono coprire o integrare in forma volontaria non deve essere prodotta dagli interessati nessuna particolare documentazione, poiché tale informazione è rilevabile direttamente dagli archivi dell’Istituto.



Analoga soluzione si ritiene applicabile, ai fini pensionistici, in presenza di contratti di lavoro a tempo parziale nulli per difetto di forma, in quanto stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 61 del 2000.



Di conseguenza, qualora siffatta tipologia contrattuale risulti dagli archivi dell’Istituto, le Sedi, pur in assenza di un atto negoziale in forma scritta, avranno cura di liquidare i conseguenti trattamenti previdenziali con l’applicazione dell’art. 5, comma 11, del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984.



Pertanto, a partire dalla data della presente circolare le domande di pensione devono essere definite in conformità ai nuovi criteri applicativi.



Di contro, qualora il rapporto di lavoro a tempo parziale non possa evincersi dagli archivi dell’Istituto, si confermano le istruzioni sinora in atto e di conseguenza l’impossibilità di prescindere dall’esibizione di un contratto di lavoro in forma scritta ai fini dell’applicabilità del citato art. 5, comma 11.







Il Direttore generale

Crecco


 
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