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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 10 novembre 2008

GUARDIA DI FINANZA PRESSO PROCURE DELLA REPUBBLICA ED INDENNITA’ GIORNALIERA DI SERVIZIO ESTERNO

Consiglio Stato, sez. IV, 05 luglio 2007, n. 3825, nota di Rocchina Staiano
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Non si deve ritenere spetti, agli appartenenti alla Guardia di Finanza, che siano stati assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, la speciale indennità giornaliera di servizio esterno, prevista dai D.P.R. nn. 395/1995 e 254/1999.


Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. Con ricorso notificato il 9 febbraio 2004, e depositato il successivo 19 febbraio, un folto gruppo di finanzieri - in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale e la soppressa Pretura circondariale di Roma - proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. II, n. 10406 del 20 novembre 2003, che aveva respinto la domanda di corresponsione della speciale indennità giornaliera di servizio esterno divisata dagli artt. 42, d.P.R. n. 395 del 1995 e 50, d.P.R. n. 254 del 1999.
2. Si costituiva il Ministero dell´economia e delle finanze deducendo l´infondatezza del gravame in fatto e diritto.
3. La causa è passata in decisione all´udienza pubblica del 12 giugno 2007.
4. L´appello è infondato e deve essere respinto.
L´unica questione sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se al personale della Guardia di finanza, assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, competa o meno la speciale indennità giornaliera di servizio esterno divisata dagli artt. 42, d.P.R. n. 395 del 1995 e 50, d.P.R. n. 254 del 1999.
Sul punto è sufficiente rinviare - a mente dell´art. 9, l. n. 205 del 2000 - agli specifici ed univoci precedenti di questo Consiglio (da cui la sezione non intende discostarsi), che hanno negato al predetto personale il beneficio in questione (cfr. in generale, sulla natura ed i presupposti applicativi del beneficio, Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 585; sul personale della G. di f. assegnato alle sezioni di p.g., Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 827).
È appena il caso di evidenziare infine, per replicare alle diffuse argomentazioni sviluppate sul punto dalla difesa degli appellanti (nell´atto di appello e nella memoria conclusionale), che il Comando generale della G. di f., nella circolare 3 aprile 2000, non ha introdotto contra o praeter legem ulteriori presupposti, fattuali e giuridici, rispetto a quelli divisati dai decreti presidenziali che hanno recepito gli schemi concertati di categoria, essendosi limitato a chiarire la ratio ed i presupposti applicativi dell´indennità in questione quali emergono obbiettivamente dall´esegesi letterale, sistematica e storica di tutte le norme che si sono avvicendate in materia, a partire dall´art. 12, del d.P.R. n. 147 del 1990.
5. In conclusione l´appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l´ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l´appello e per l´effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore del Ministero dell´economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità amministrativa.


 
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