lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIAŽ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca dŽItalia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dallŽeccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sullŽabuso dei contratti a termine. LŽItalia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per lŽassunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma dŽinterpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo dŽiscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo dŽiscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
LŽinteresse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
NellŽarea del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 22 novembre 2008

PRESUPPOSTI PER IL BENEFICIO SPECIALE E AMIANTO

LŽattribuzione dellŽeccezionale beneficio di cui allŽart. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dallŽart. 1, comma primo, del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone lŽadibizione ultradecennale del lavoratore a prestazioni comportanti per il lavoratore medesimo un effettivo rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre dŽamianto che, per essere superiori ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è capace di generare. Tale pronuncia è conforme a Cass. 29/10/2003, n. 16256; Cass. 25/7/2002, n. 10979; Cass. 3/4/2001, n. 4913.

L’art. 13, 8° comma, della L. 257/1992 è stato modificato dall’art. 47 dal D. L. 269/2003, il quale avverte che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dallŽart. 13, 8° comma, L. 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25.

Inoltre, lŽart. 3, comma 132°, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, ha fatto salva lŽapplicabilità della precedente disciplina, di cui allŽart. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o abbiano avanzato domanda di riconoscimento allŽINAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data. Infatti, la Suprema Corte (con sentenza n. 21862 del 18 novembre 2004) ha chiarito che questŽultima norma va interpretata nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per lŽaccertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.
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Nota dellŽAvv. Rocchina Staiano (collaboratrice di LavoroPrevidenza - responsabile della sezione Pari Opportunità del sito) alla sentenza della Corte di Appello bari , sez. lavoro 14.4.2008

Corte di Appello di bari

Svolgimento del processo. - Con sentenza del 9 gennaio 2007 il Tribunale del lavoro di Trani rigettava la domanda di riconoscimento del diritto ai benefici pensionistici di cui allŽart. 13 l. 297/92, proposta, con ricorso del 31 luglio 2003, da Sc.Ca. nei confronti dellŽINPS.

Rilevava il primo giudice che il ricorrente aveva provato lŽesposizione ultradecennale allŽamianto ma non anche la concentrazione delle fibre di amianto nellŽaria nella misura stabilita dalla citata legge.

Con ricorso del 22 febbraio 2007 interponeva appello il So.

Resisteva lŽINPS.

AllŽudienza del 7 aprile 2008 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione. - Possono richiamarsi le considerazioni espresse da questa Corte in casi esattamente sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio.

Quanto allŽaspetto oggettivo della fattispecie legale, come originariamente strutturata, conviene premettere che si sono contrapposte due inconciliabili interpretazioni dellŽart. 13, ottavo comma, l. 257/92.

Una tesi sostiene che i benefici per lŽamianto, disposti dalla L. 257/1992, sono riconosciuti in rapporto soltanto al rischio morbigeno ultradecennale, unico presupposto indicato dalla legge, senza alcun riferimento a limiti o standard.

Tale lettura della norma sarebbe stata confermata da Corte Cost. 12/1/2000, n. 5, che ne ha escluso lŽillegittimità sotto il profilo del rischio di una sua generale applicazione ad una serie indeterminata di destinatali (sì da dar luogo, in sede giudiziaria, alla possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali), paventato dai giudici a quibus sul presupposto della mancata indicazione di standard tecnici di riferimento e di ulteriori specifici limiti quantitativi e qualitativi della esposizione allŽamianto.

EŽ vero, invece, che la Consulta ha sancito la compatibilità della disposizione vagliata, in particolare, con gli artt. 3 e 81 della Costituzione, chiarendo (a parziale smentita del ragionamento sotteso alle ordinanze di rimessione) che il criterio dellŽesposizione ultradecennale costituisce un dato di riferimento tuttŽaltro che indeterminato, perché - questo è il punto - deve essere correlato al sistema generale di assicurazione obbligatoria gestita dellŽINAIL e, quindi, viene ad implicare necessariamente quello di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che lŽamianto è capace di generare nellŽambiente di lavoro.

La stessa Corte Costituzionale ha menzionato il valore massimo di concentrazione di cui al D.Lgs. 277/1991 e successive modifiche, attuativo delle direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, che, nel sistema, sia pure in una prospettiva iniziale di sola prevenzione, segna la soglia limite del rischio di esposizione.

Questa condivisibile esigenza di selezione degli episodi davvero rilevanti e perciò meritevoli di tutela ha permeato la successiva giurisprudenza di legittimità, ormai attestatasi sul seguente principio: lŽattribuzione dellŽeccezionale beneficio di cui allŽart. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dallŽart. 1, comma primo, del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone lŽadibizione ultradecennale del lavoratore a prestazioni comportanti per il lavoratore medesimo un effettivo rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre dŽamianto che, per essere superiori ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è capace di generare (Cass. 29/10/2003, n. 16256; Cass. 25/7/2002, n. 10979; Cass. 3/4/2001, n. 4913).

Aderendo a tale congruo orientamento, c.d. del rischio qualificato, idoneo ad inserire armonicamente la fattispecie dedotta in questa causa nel complessivo sistema delle tutele antinfortunistiche e previdenziali, bisogna accertare in concreto se le risultanze processuali permettono di riscontrare i due requisiti oggettivi nellŽattività lavorativa svolta dallŽodierno appellante".

Ora, il Tribunale ha espressamente statuito che la prova testimoniale ha accertato "lŽuso dellŽamianto nella lavorazione eseguita sia in azienda che fuori nonché il decorso ultra-decennale della concreta esposizione del ricorrente a tale materiale", sicché non avendo lŽINPS contestato tale passaggio motivazionale, si è formato il giudicato sulla questione della durata ultradecennale del contatto fra lŽassicurato e la sostanza poi vietata nelle lavorazioni.

DŽaltra parte, le prove testimoniali assunte in prime cure comprovano in modo inequivoco: 1) che lŽappellante ha lavorato alle dipendenze della s.p.a. Sa., esercente in Trani lavorazioni metalmeccaniche, per oltre dieci anni, nel periodo indicato nel ricorso introduttivo, come saldatore; 2) che, durante le operazioni di saldatura a filo continuo, per evitare colature del metallo in fusione, venivano utilizzati tamponi di amianto, tagliati a mano con un seghetto, per di più, in ambiente chiuso, sicché la polvere di amianto si diffondeva nellŽintero capannone.

In primo grado è stata pure acquisita, a cura dellŽassicurato, la relazione peritale in data 16/12/2002 che il Dott. Fr.Po., specialista in medicina del lavoro, ha depositato come consulente tecnico dŽufficio in altre analoghe controversie promosse da ex dipendenti della Sa. dinanzi al Tribunale di Bari.

Tale riscontro probatorio, formato in contraddittorio dellŽINPS e sotto il controllo giudiziale, ancorché in unŽaltra controversia, è utilizzabile in questa contesa e informa di lavorazioni altamente rischiose eseguite anche nellŽazienda tranese, come la coibentazione e la scoibentazione dei forni, delle valvole e delle tubazioni con corda in amianto e altri materiali contenenti amianto.

Vi si legge, inoltre: i dati relativi alla concentrazione media di fibre sono stati posti pari ad una media pesata, sugli anni di interesse, delle concentrazioni medie disponibili in letteratura; i valori disponibili sono estremamente variabili e per essi si è valutata una concentrazione media pari a 1,5 - 2,0 fibre/cm3, se si considerano come riferimento operazioni di manipolazioni di tessuti e corde di amianto oppure operazioni di avvolgimento di tubazioni; con questi valori di concentrazione di fibre di amianto, anche nellŽipotesi di supporre unŽattività a rischio saltuaria di pochi minuti anche settimanale, si può assumere sulla base della relazione una esposizione media superiore al limite 0,1 fibre/cm3; il risultato dellŽanalisi porta a stimare per i lavoratori addetti a tali operazioni unŽesposizione superiore al limite 0,1 fibre/cm3.

La conclusione di tale indagine tecnica è, quindi, stata nel senso che sia probabile che i lavoratori operanti nei reparti produttivi della Sa. siano stati esposti al rischio di inalare fibre di amianto oltre la soglia minima di 0,1 per centimetro cubo fissata dal D.Lgs. 277/1991, presumibilmente per tutta la durata ultradecennale dellŽattività lavorativa svolta presso il suddetto opificio.

Questa valutazione è significativa siccome basata su molteplici elementi di analisi: a) natura dei materiali lavorati e delle lavorazioni effettuate; b) mancanza di dotazioni di sicurezza specifiche e adeguate e di qualunque formazione e informazione circa il rischio (come, del resto, era normale ancora negli anni ottanta); c) unicità del luogo di lavoro e, quindi, esistenza di un rischio ambientale comune alle maestranze, a prescindere dalle specifiche mansioni di ciascun lavoratore.

Anche la dedotta connessione fra la Sa. di Trani e lŽacciaieria It. (poi Il.) di Taranto è stata confermata dai testimoni, secondo cui lŽappellante e i suoi colleghi saldatori lavoravano al ripristino di pezzi dei segmenti provenienti appunto dallŽimpianto ionico .

Ne deriva che va apprezzato - sebbene non sia in sé decisivo, altro e più intenso nesso non risultando fra le due fabbriche - pure il documentato inserimento dellŽIl. di Taranto nel novero delle aziende per le quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha dettato linee di indirizzo ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti allŽesposizione allŽamianto.

Si compone, in conclusione, un quadro di elementi di giudizio, nel loro complesso, sufficienti a legittimare la pretesa attorea.

Deve, dŽaltro canto, tenersi conto che la chiusura da anni della Sa. e il mancato espletamento di tempestive rilevazioni ambientali si risolvono in ulteriori difficoltà probatorie per lŽassicurato, sicché risulta adeguato il criterio della ragionevole certezza suggerito dal consulente Dott. Po. alla stregua degli elementi di prova che si è potuto raccogliere in epoca successiva.

In accoglimento dellŽappello principale, la sentenza impugnata va quindi riformata nella parte in cui ha negato il beneficio anche nel rapporto processuale fra il ricorrente-attore e lŽI.N.P.S. e deve dichiararsi il diritto del primo di fruire dei benefici pensionistici previsti dallŽart. 13 L. 27/3/1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni.

Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dellŽistituto previdenziale soccombente, con distrazione in favore del procuratore dellŽappellante, dichiaratosi anticipatario.

La misura è quantificata in dispositivo alla stregua del valore indeterminabile ma modesto della controversia e della medesimezza delle posizioni patrocinate in altri similari giudizi.

P.Q.M. - La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro

accoglie lŽappello proposto da Sc.Ca. con ricorso del 22 febbraio 2007 avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 9 gennaio 2007 nei confronti dellŽINPS e, in riforma di detta sentenza, dichiara il diritto dello Sc. di fruire dei benefici pensionistici previsti dallŽart. 13, comma 8, l. 257/92;

condanna lŽINPS al pagamento, in favore del procuratore distrattario dellŽappellante, avv. Ma.Pr., delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per ciascun grado, in Euro 800,0, di cui Euro 420,00 di onorari e Euro 10,00 di esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio in Bari il 7 aprile 2008.

 
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