lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 24 novembre 2008

ARRUOLAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA: CRITERI

Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1100

Nell´ambito del procedimento diretto all´arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, l´attribuzione di un coefficiente di idoneità insufficiente, rispetto ai profili sanitari minimi consentiti per i singoli arruolamenti, non può dirsi equivalere necessariamente al riconoscimento dell´esistenza di uno stato patologico, significando soltanto che le caratteristiche fisiche del candidato non corrispondono ai livelli richiesti per un addestramento e un servizio di particolare gravosità.

Nota di Rocchina Staiano

Svolgimento del processo. - 1. Il giudizio in appello all´esame del Collegio concerne l´impugnazione della sentenza n. 4375 del 2006 emessa dal T.A.R.del Lazio, Sez.II, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal sig. R.C. avverso il giudizio di non idoneità fisica al concorso per il reclutamento di 136 allievi finanzieri del contingente ordinario, riservato ai volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo, per l´anno 2005.
Con il ricorso introduttivo era stato rilevato che la patologia da cui era risultato affetto il ricorrente (discromatopsia accertata con le matassine) non era risultata sussistente in sede di esame svolto presso l´Azienda ospedaliera "G.Rummo" di Benevento.
2. Il T.A.R. del Lazio, Sez.II, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il ricorso nella considerazione che, in sede di verificazione della situazione patologica del ricorrente affidata dal Tribunale al Policlinico militare di Roma ed effettuata in data 8 marzo 2006, in contraddittorio con sanitario di parte, il medesimo era risultato possedere una discromatoanomalia alle tavole pseudoisocromatiche ed un senso cromatico normale al test delle matasse colorate per il riconoscimento dei colori fondamentali. Da ciò la legittimità dell´attribuzione di un coefficiente di idoneità insufficiente rispetto ai profili sanitari minimi consentiti dal D.M. n. 155/00.
3. Appella il sig. C. deducendo la carenza assoluta o perlomeno la manifesta contraddittorietà della motivazione, l´eccesso di giurisdizione, la violazione e la falsa applicazione di legge, in quanto gli accertamenti avrebbero dimostrato che il ricorrente era in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la partecipazione alla procedura di reclutamento di cui si discute.
4. Si sono costituite in giudizio, per resistere all´appello, le Amministrazioni intimate.
5. Le parti hanno prodotto memorie difensive.
6. Il ricorso è stato assegnato alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 e trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione. - 1. Il ricorso è diretto avverso la sentenza n. 4375/06 del T.A.R. del Lazio, Sez.II, che ha respinto il ricorso proposto dal sig. R.C. avverso il giudizio di non idoneità fisica in relazione al concorso per il reclutamento di 136 finanzieri del contingente ordinario, riservato ai volontari di truppa delle Forze armate per l´anno 2005.
Sostiene l´appellante l´erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che proprio gli esiti della verifica disposta dal TAR e affidata al Policlinico militare avevano dimostrato il possesso da parte del ricorrente del requisito la cui ritenuta insussistenza aveva portato all´espressione del giudizio di inidoneità impugnato in I grado.
2. L´appello è fondato. Invero, in sede di accertamenti sanitari finalizzati al reclutamento per cui è causa, il ricorrente era stato giudicato non idoneo perché affetto da "discromatopsia accertata con le matassine colorate". La verifica ordinata dal T.A.R. e affidata al Policlinico militare di Roma, in contraddittorio con il sanitario di parte, effettuata l´8 marzo 2006, aveva rivelato che il ricorrente risultava "possedere una discromatoanomalia alle tavole pseudoisocromatiche ed un senso cromatico normale al test delle matasse colorate per il riconoscimento dei colori fondamentali".
Il T.A.R. nella decisione impugnata ha richiamato l´orientamento della Sezione in base al quale, nel procedimento diretto all´arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, l´attribuzione di un coefficiente di idoneità insufficiente, rispetto ai profili sanitari minimi consentiti per i singoli arruolamenti, non equivale necessariamente al riconoscimento dell´esistenza di uno stato patologico, ma significa soltanto che le caratteristiche fisiche del candidato non corrispondono ai livelli richiesti per un addestramento e un servizio di particolare gravosità (C.S., IV sez., n. 719/04).
Tuttavia, non è questa la situazione che si è verificata nella fattispecie, regolata D.M. 17 maggio 2000 n. 155, recante Regolamento per l´accertamento dell´idoneità al servizio nella Guardia di finanza, che all´art. 2, comma 3, prevede che non sono comunque idonei al servizio della Guardia di finanza i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste nell´elenco allegato al regolamento stesso.
Invero, il provvedimento impugnato in I grado prevedeva come unica motivazione la non idoneità per discromatopsia accertata con le matassine colorate, patologia smentita in sede di verifica da parte del Policlinico militare, che accoglieva in tal modo le conclusioni della consulenza di parte.
Le ulteriori risultanze della verifica, che, a seguito di ulteriore test, hanno rivelato nel ricorrente una discromatoanomalia alle tavole pseudoisocromatiche non rileva ai fini in questione, in quanto solo la grave mancanza di senso cromatico (cd. discromatopsia), normalmente accertata col sistema delle matasse colorate, è causa di attribuzione di coefficienti di idoneità 3 o 4 che non consentono di ottenere l´idoneità sotto il profilo della caratteristica denominata "vista" (VS). L´imperfezione da cui è affetto il Carrese non rientra fra quelle gravi mancanze cui consegue l´inidoneità.
Né soccorre alla tesi difensiva dell´Amministrazione il rilievo circa l´indifferenza di diversi esiti di eventuali ulteriori accertamenti rispetto al momento della visita dei candidati: al riguardo, invero, la Sezione si è già espressa, con consolidato orientamento (cfr. dec. n. 719 del 20004 cit.) a favore della possibilità che i presupposti della valutazione medica ben possano costituire oggetto di accertamento in sede giurisdizionale mediante l´espletamento di una verificazione che preveda nuovi esami medici, purchè la situazione di fatto oggetto di accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo (il che non appare configurabile nella fattispecie) e l´accertamento del presupposto non presenti apprezzabili margini di opinabilità.
3. In conclusione, l´appello va accolto, nei sensi sopra esposti, e per l´effetto va riformata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l´effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado.
Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

 
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