lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 17 dicembre 2008

Accertamento rischio amianto: di chi è la competenza?

Sentenza TAR Calabria n. 1447/2007 con nota dell´Avv. Roberta Caragnano - collaboratrice della rivista LavoroPrevidenza.com.
La sentenza affronta un tema ampiamente dibattuto e che continua a produrre sentenze contrastanti riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo o contabile relativamente ad una controversia sulla legittimità o meno di un atto di indirizzo con cui viene accertata la situazione dei dipendenti di una determinata impresa in ordine al rischio – amianto, e ciò al fine del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi con la situazione dell’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992 n. 257...

In particolare nella pronuncia de qua si statuisce che a giurisdizione in ordine all’accertamento dell’esposizione al rischio dell’amianto è di pertinenza del giudice contabile, a cui è attribuita in via esclusiva ogni controversia di natura pensionistica, stante il nesso teleologico dell’accertamento, id est la rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini della prestazioni pensionistiche ex art. 13, c. 8 della L. 257/92.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1447 Reg. Dec.
N. 1325/06 Reg- Ric.
ANNO 2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Sede di Catanzaro, Sezione Prima

composto dai Signori

CESARE MASTROCOLA Presidente
GIOVANNI RUIU Giudice
MARCO MORGANTINI Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1325/06 R.G. proposto da X rappresentato e difeso dall’Avv. X e domiciliato ex officio presso la Segreteria di questo Tribunale

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall´Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Catanzaro Via G. da Fiore ex lege domicilia;
- l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dell’Inpdap, in persona dell’Avv. Francesco Muscari Tomaioli e dell’Avv. Giacinto Greco, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Inpdap via Lombardi n° 1 Catanzaro;

per l’accertamento
dell’esposizione del ricorrente al rischio dell’amianto e del diritto del ricorrente a che l’intero periodo assicurativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto venga moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5 ai sensi dell’art. 13 comma 8 della legge 257/92 e per il riconoscimento di tutti i benefici economici previsti da tale legge; nonché per la condanna degli enti intimati alla erogazione delle relative prestazioni nella misura e con le decorrenze di legge;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il dr. Marco MORGANTINI;

Sentiti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Col ricorso in epigrafe il ricorrente, magistrato in servizio presso il Tribunale di Paola, lamenta che illegittimamente l’Amministrazione intimata gli avrebbe negato i benefici di cui alla legge 257/92, che ha introdotto provvidenze economico-previdenziali per i lavoratori esposti al rischio amianto. Assume il dottor Greco di aver lavorato in ambienti inquinati dall’amianto per più di dieci anni, così come prescrive la citata legge per l’accesso ai benefici suddetti, onde nessun dubbio a suo dire sussisterebbe circa il suo buon diritto al riconoscimento dei suddetti trattamenti.
Di qui l’iniziativa giudiziaria per il riconoscimento di tale diritto e per la condanna degli enti intimati alla erogazione dei previsti trattamenti, il tutto con il favore delle spese di lite.

DIRITTO

Come anticipato in narrativa il ricorrente, quale magistrato dell’ordine giudiziario, assume di aver diritto alla rivalutazione ai fini contributivi degli anni per i quali è rimasta acclarata la sua esposizione al rischio amianto, ai sensi della legge 257/92.
In limine, tuttavia il Collegio deve farsi carico d’ufficio di dirimere la questione inerente la stessa giurisdizione nella materia del giudice amministrativo.
Il comma 8 dell’art. 13 della legge 257/92 così testualmente recita “ Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.
Si tratta evidentemente di una disposizione di favore per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto, la quale consente una particolare rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini delle prestazioni pensionistiche.
Ma allora è evidente, stante il nesso teleologico di quell’accertamento circa la sussistenza del rischio espositivo, che il presente giudizio ha natura strettamente pensionistica giacchè involge il diritto ad un certo conteggio di favore – previsto appunto dalla ridetta L. 257/92- dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici; per tal guisa la giurisdizione sulla presente controversia non può che considerarsi di pertinenza del giudice contabile, attributario in via esclusiva di ogni controversia di natura pensionistica.
Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall´Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2007.

IL GIUDICE EST.
Dott. Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
dott. Cesare Mastrocola


 
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