lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 21 gennaio 2009

Militari della Guardia di Finanza e lavoratori del P.i. privatizzato: differenze?

A differenza dei lavoratori pubblici cc.dd. privatizzati, i quali sottoscrivono un contratto di lavoro con l´amministrazione che li assume, per i lavoratori militari, nel caso di specie i lavoratori della Guardia di Finanza, non è previsto la stipula di alcun contratto di lavoro con l´amministrazione militare.

Nota di Rocchina Staiano

T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, 1 aprile 2008, n. 2766

Svolgimento del processo - Motivi della decisione. - Che nell´udienza camerale le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante "sentenza in forma semplificata";
RITENUTO che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante "sentenza in forma semplificata";
CONSIDERATO che parte ricorrente, - ufficiale in f.p. della M.M. ed aspirante alla "stabilizzazione" del proprio rapporto lavorativo (id est: alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di impiego precario intercorrente con l´amministrazione militare) in applicazione del comma 519 dell´art.1 della legge finanziaria 2007 (legge n.266 del 2006) - ha, col ricorso in epigrafe:
a) impugnato il provvedimento di collocamento in congedo assumendone il contrasto col citato comma 519, essendo essa parte in possesso del requisito soggettivo richiesto da tale norma;
b) chiesto l´annullamento del provvedimento adottato dall´amministrazione della Difesa in ordine alla predetta istanza di stabilizzazione;
CONSIDERATO l´orientamento giurisprudenziale assunto in numerosi precedenti analoghi;
VISTA, in particolare, la sentenza 4709/2007 del 22.05.2007; e richiamate, ai sensi dell´art. 26, comma IV, della L. n.1034 del 1971 (come novellata dall´art.9 della L. n.205 del 2000), le osservazioni in essa contenute;.
CONSIDERATO che dagli atti di causa non emerge che il ricorrente alla data del 31.12.2006 fosse in possesso del requisito soggettivo (triennio di servizio) prescritto dall´art.1, comma 519, della legge n.266 del 2006 quale presupposto fondamentale condizionante l´ammissione alla procedura di stabilizzazione del rapporto precario di lavoro;
CONSIDERATO, come già affermato in precedenti analoghi, che la circostanza che il ricorrente fosse in servizio anteriormente al 29.9.2006 "non è utilmente invocabile in quanto tale fatto è menzionato nel comma 519 con riferimento a soggetti diversi dagli ufficiali ausiliari delle FF.AA. i quali non hanno stipulato alcun contratto di lavoro ante 29.9.2006 ma sono stati nominati allievi ufficiali con soggezione a disciplina lavorativa che (a differenza dei lavoratori pubblici cc.dd. privatizzati che sottoscrivono un contratto di lavoro con l´amministrazione che li assume) trova integralmente collocazione nella normativa speciale di settore che ovviamente non prevede la stipula di alcun contratto di lavoro con l´amministrazione militare" (così in TAR Lazio, I^ bis, 5292/2007 dell´8.06.2007);
RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da respingere;
RITENUTA la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la novità della questione in controversia;

P.Q.M. – Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.

 
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