lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 30 gennaio 2009

Dipendente pubblico: retribuibilità di straordinario eccedente il limite di ore annue

Il lavoro straordinario deve essere retribuito, anche nel caso in cui venga superato il limite massimo annuale.

T.A.R.

Puglia – Lecce

Sezione III

Sentenza 15 ottobre 2008, n. 3227

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

TERZA SEZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

Antonio CAVALLARI Presidente

Tommaso CAPITANIO Primo Referendario, relatore

Silvi CATTANEO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2008, adottato sul ricorso n. 235/2008, proposto da L. F., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Palmisano e Pierluigi D’Urso, e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Dario Russo, in Lecce, Via Imbriani, 12,

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Lecce, Via F. Rubichi 23, presso la sede della stessa,

per l´accertamento

del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate negli anni 2005-2006,

e per la condanna

dell’intimato Ministero al pagamento della somma di € 14.304,54, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto il decreto ingiuntivo n. 1/2008, datato 25.2.2008;

Visto l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, notificato in data 11.4.2008 e depositato in data 13.4.2008;

Uditi alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, l’avv. D’Urso e l’avv. dello Stato Marzo.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2008, il sig. F., assistente della Polizia Penitenziaria, ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma indicata in epigrafe, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato dallo stesso ricorrente nel biennio 2005-2006, allorquando è stato formalmente adibito al servizio di scorta in favore di un sottosegretario di Stato.

Avendo ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge, il Presidente della Sezione ha accolto la domanda ed ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1/2008 (che il ricorrente ha notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed al Ministero della Giustizia in data 3 e 10 marzo 2008).

Con atto notificato in data 11 aprile 2008, il Ministero ha promosso il giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo, di talché è stata fissata l’udienza di discussione della causa.

2. Il sig. F. resiste alla domanda di revoca del decreto, ribadendo quanto già esposto nel ricorso introduttivo, e cioè che:

- non sussiste contrasto fra le parti circa l’effettivo svolgimento da parte di esso ricorrente delle ore di lavoro straordinario per cui è chiesto il compenso, né sul fatto che tali prestazioni sono state effettuate in esecuzione di un ordine di servizio adottato dal dirigente ministeriale competente. Per cui, sotto questo profilo nulla quaestio;

- per quanto riguarda, invece, le ragioni di carattere giuridico che il Ministero frappone all’accoglimento della domanda, si tratta di argomentazioni del tutto inconferenti. In primo luogo, perché le norme legislative e contrattuali all’uopo invocate dall’Amministrazione non limitano in alcun modo il diritto del dipendente che abbia svolto lavoro straordinario per un periodo eccedente il monte-ore annuo previsto a percepire la relativa retribuzione. In secondo luogo perché, anche a voler ritenere che le ore eccedenti il limite annuale massimo debbano essere trasformate in recupero compensativo, nel caso di specie tale meccanismo non può operare, visto che il recupero compensativo, per assolvere alla sua funzione tipica, deve essere fruito dal dipendente a ridosso dello svolgimento del lavoro straordinario, mentre nel caso in esame sono trascorsi ormai circa due anni. Assolutamente pretestuose sono infine da considerare le eccezioni relative all’importo del compenso orario preso a base di calcolo, e ciò in quanto il ricorrente si è attenuto ad un prospetto redatto dalla stessa Amministrazione; in ogni caso, l’eccezione è formulata in termini dubitativi ed è dunque inammissibile.

3. Il Ministero della Giustizia fonda l’opposizione al decreto ingiuntivo sui seguenti argomenti:

- l’accordo nazionale quadro di amministrazione del 20.3.2004 e i successivi atti applicativi adottati dallo stesso Ministero fissano in 450 ore il limite ordinario delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Penitenziaria retribuibili annualmente; con provvedimento motivato del dirigente competente tale limite può essere derogato, ma le ore di straordinario retribuibili mensilmente non possono essere superiori a 60 (e, entro il predetto limite, il ricorrente è stato già retribuito);

- le ore eccedenti tale limite debbono quindi essere trasformate in recupero compensativo;

- in ogni caso, non è esatto l’importo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, non essendo stata indicata l’aliquota oraria applicata.

4. L’opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata, per le ragioni che si vanno ad esporre.

4.2. Il Tribunale ritiene che la pretesa del sig. F. non può essere limitata da una norma (nel caso di specie, l’art. 10 dell’A.N.Q. di amministrazione del 20.3.2004) che fissa in 450 ore il monte-ore annuo di straordinario che il personale della Polizia Penitenziaria ha diritto a vedersi retribuito in denaro. Non si vuole con questo sostenere che una siffatta disposizione non abbia alcun valore, ma solo che essa non può essere opposta al dipendente che, regolarmente comandato a svolgere servizi per un tempo eccedente il normale orario di lavoro (e anche il predetto monte-ore), pretenda il pagamento del compenso per lavoro straordinario.

Incombe invece sul comandante del reparto o sul dirigente della struttura presso cui il dipendente svolge il servizio verificare che non venga superato il monte-ore annuo, disponendo, ad esempio, il recupero compensativo per le ore di straordinario eccedenti il budget finanziario disponibile (il quale costituisce per il dirigente il parametro di riferimento per la corretta gestione del personale). Tale onere non può certo essere addossato al dipendente, il quale, fra l’altro, ha l’obbligo di eseguire gli ordini di servizio, salvo che il loro adempimento con configuri un reato. A voler opinare diversamente, il dipendente sarebbe gravemente pregiudicato, non potendo rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario e non potendo però pretendere il relativo compenso.

Per quanto riguarda, poi, il recupero compensativo, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che tale forma alternativa di ristoro del dipendente chiamato a svolgere lavoro straordinario deve di norma essere attivata dall’amministrazione datrice di lavoro entro un breve termine dal momento in cui la prestazione lavorativa è stata svolta, pena la sostanziale frustrazione della ratio del recupero compensativo (in terminis, TAR Lecce, II, nn. 8430/2004, 8431/2004 e 8432/2004).

4.3. Nel caso di specie:

- il ricorrente è stato regolarmente comandato a prestare il servizio di scorta in favore di un sottosegretario di Stato dal 2005 al 2006 (vedasi documentazione depositata in data 29.9.2008), maturando 2119 ore di straordinario;

- ciò è stato attestato dal direttore della Casa Circondariale di Taranto con foglio prot. n. 1090 del 18.1.2007 e con foglio prot. n. 4641 del 16.4.2007. Al riguardo, si deve rilevare l’inconferenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale a proposito del fatto che il prospetto contenuto nella seconda nota sarebbe errato in quanto non riportante le aliquote da applicarsi al caso di specie (infatti, la misura del trattamento economico de quo varia di anno in anno ed è legato alla qualifica del dipendente). Ebbene, poiché il calcolo delle competenze spettanti al ricorrente proviene dalla stessa Amministrazione che ha promosso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l’eccezione non può trovare accoglimento, anche perché il Ministero della Giustizia aveva la possibilità e il tempo di correggere il prospetto di calcolo, ove avesse voluto provvedere al pagamento delle somme per cui è causa;

- non è stato provato che, nelle more della proposizione della domanda monitoria, il ricorrente abbia percepito le sue spettanze o abbia fruito del recupero compensativo (anche in questo caso l’affermazione della difesa erariale circa il fatto che il ricorrente ha in parte fruito del recupero compensativo – pagina 2 dell’atto di opposizione – non è supportata da alcun elemento probatorio).

5. Pertanto, l’opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata, con conseguente accertamento del diritto del sig. F. al pagamento delle somme recate dal predetto decreto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce – rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 1.500,00 – comprensive di quelle recate dal decreto ingiuntivo n. 1/2008 – oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, il 15 ottobre 2008.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

Pubblicato mediante deposito in Segreteria il 15.10.2008.

 
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