lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 1 ottobre 2004

Il rischio del silenzio-assenso sul trasferimento del TFR ai fondi pensione

del Prof.re Segio Sabetta







La volontà manifestata dal Governo di varare entro i primi mesi del 2005 il decreto legislativo necessario per l’uso del TFR mediante il “silenzio-assenso” al fine del potenziamento della previdenza complementare, stimato in un introito dai 7 ai 10 miliardi di euro l’anno, rende urgente la necessità di meglio chiarire i criteri per potere effettuare una scelta ponderata estremamente delicata per ogni singolo lavoratore.

Il secondo pilastro del sistema previdenziale nasce in Italia nel 1993 con il D.Lgs.vo n. 124/93, ma comincia ad avviarsi solo nel 1997 con l’istituzione dei nuovi fondi pensione, attualmente vi sono un totale di 648 fondi con oltre 2.000.000 di iscritti per un ammontare di risorse destinate a prestazioni pari a circa 36 miliardi di euro (fonte: Covip – 2003).

Come è noto ai sensi dell’art. 2120 c.c. l’importo dovuto è pari alla retribuzione percepita per ciascun anno di servizio divisa per un coefficiente fisso del 13,5; in altre parole un 7,4% della retribuzione dovuta. Il trattamento spettante è incrementato su base composta con gli interessi maturati a seguito dell’applicazione di un tasso pari alla somma tra l’1,5% in misura fissa ed il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT nel mese di dicembre dell’anno precedente, ne deriva che il meccanismo di calcolo descritto legato all’inflazione in caso di indice dei prezzi inferiore al 6% resta positivo determinando un rendimento superiore all’inflazione.

Quanto finora detto ha valenza per i lavoratori privati, un quadro normativo differente riguarda i dipendenti pubblici per i quali il TFR poggia sul DPCM del 20/12/99 che ha recepito l’accordo quadro nazionale sottoscritto il 29/7/99 (G.U. 27/8/99 n. 201).

A seguito dell’accordo solo ai dipendenti pubblici assunti dopo il 30/5/2000, data di entrata in vigore del DPCM 20/12/99, si applica il trattamento di fine rapporto, il termine è stato tuttavia ulteriormente spostato al 30/12/2000 dal DPCM del 2/5/2001, pertanto per i lavoratori del pubblico impiego in servizio al 31/12/2000 il passaggio al TFR non scatta automaticamente ma attraverso l’adesione preliminare ad un fondo pensionistico complementare pubblico a cui segue l’esercizio di un’opzione (art. 59, c.56, L.449/97 ), circostanza non proponibile considerata l’attuale mancata costituzione degli stessi tranne per i comparto scuola con il fondo Espero; al contrario per i dipendenti pubblici assunti dopo il 31/12/2000 l’applicazione del TFR è del tutto automatica.

Per il personale assunto anteriormente occorre distinguere tra indennità premio servizio per i dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita per i dipendenti statali, in entrambi i casi necessita un’iscrizione anche non continuativa di almeno un anno nei rispettivi fondi di previdenza ex INADEL ed ex ENPAS.

La necessità del Governo di fare decollare il secondo pilastro in parallelo alla riduzione delle prestazioni pensionistiche dirette ha indotto alla creazione con la legge di riforma delle pensioni (L. 23/8/04 n. 243) dell’istituto del “silenzio-assenso” nel trasferimento del TFR ai fondi pensioni al fine di disporre della massa critica necessaria.

Secondo le stime del Ministero del Welfare il 70% degli interessati non esprimerà alcuna volontà determinando, pertanto, un trasferimento automatico. Unico rischio che vi possa essere una resistenza strisciante delle imprese per il mantenimento del TFR se si considera che questi costituisce una fonte di finanziamento a buon mercato. Il rischio dovrebbe essere ridotto attraverso facilitazioni per l’accesso al credito e l’eliminazione del prelievo dello 0,2% da destinarsi al fondo di garanzia INPS del TFR.

Se appare del tutto evidente per i neo-assunti la necessità di aderire ai fondi pensione come per i lavoratori prossimi alla pensione di trattenere i TFR o equivalenti al fine di incassarne le somme dovute evitando di impegnarsi su fondi non ancora bene strutturati, altrettanto non può dirsi per coloro che si trovano ad avere circa 20 / 25 anni di contributi i quali dovranno, pertanto, possedere gli elementi necessari per una decisione consapevole.

L’uscita del decreto delegato prevista, come promesso dal ministro, nei primi mesi del 2005 dovrà essere accompagnata da informazioni sufficienti sulla tipologia dei fondi, le linee azionarie e obbligazionarie, i rendimenti stimati, le condizioni di recesso anticipate, nonché le garanzie introdotte. Sicuramente per essere competitivi con i TFR i fondi dovranno avere un rendimento superiore al 6% annuo attualmente di tutto rispetto, inoltre in caso di scelta di una linea azionaria si dovrà tenere presente i fattori di rischio finanziario assunti con tale scelta oltre alla circostanza che il ritorno è stimato statisticamente sui 10 anni.

Altra circostanza da considerare è il fatto che non vi è una garanzia di una partenza immediata nel sistema fondi se si pensa che è stata ventilata l’ipotesi della necessità di un trasferimento parallelo da parte dell’INPS di una quota del contributo sociale ad essa corrisposto, magari con la contestuale riduzione di una frazione di punto dell’aliquota di rendimento annuo su cui si calcola la pensione, al fine di favorire la formazione della massa finanziaria necessaria (L. Maggi, Ecco perché il TFR non basta, M.F. 21/8/2004, 27).

Infine, ma non ultimo dovrà inoltre essere valutato il trattamento fiscale riservato dal Governo a favore della deducibilità dei versamenti effettuati che dovrà essere senz’altro modificato oltre agli attuali 1291 euro annui se si intenderà favorire la crescita dei fondi pensione.


 
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