lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 13 marzo 2009

I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

APPROFONDIMENTO a cura della dott.ssa Caruso Anna Rita, ispettore del lavoro.
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Si precisa che le considerazioni contenute nel presente articolo sono da ricondursi all’autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
Vengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi aziendali stipulati con i sindacati, aventi ad oggetto una diminuzione dell´orario finalizzata ad affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi, (contratti di solidarietà interna o difensivi) oppure a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi).
Il contratto di solidarietà è disciplinato dalla legge n. 863/1984 e dalla legge n. 236/93, a sua volta modificata dall’articolo 6 del D.L. n. 404/96; in materia è poi intervenuto il D.M. n. 31445 del 20 agosto 2002, infine con circolare n. 20 del 25 maggio 2004, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti sui contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

Esistono sostanzialmente due tipologie di contratti di solidarietà: quello di tipo A, applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS e quello di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.
Per i contratti di solidarietà per le imprese in regime di CIGS (L.863/84) o contratti di tipo A, la legge 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della C.I.G.S., di fare ricorso al trattamenti straordinario di integrazione, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell´orario per evitare il licenziamento degli esuberi. L´ammontare del trattamento di integrazione, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo è pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi e può essere prorogato per un massimo di 36 nelle aree del Mezzogiorno e per un massimo di 24 nelle altre aree.
Per i contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS o contratti di tipo B, con la legge 236/93 è stato esteso l´istituto del Cds anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. La legge in questione prevede per il lavoratore di un´azienda in difficoltà, al quale viene ridotto l´orario, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo è pari al 25% della retribuzione persa ed è corrisposto in uguale misura anche all´azienda. Il contratto non può superare i 24 mesi. In data 25 maggio 2004 è stata emanata la circolare n.20 concernente le procedure per la presentazione dell´istanza alla D.P.L. competente per territorio.

Entrambe le tipologie di contratto siano esse appartenenti alla tipologia A o B, possono essere difensivi o espansivi; quello difensivo evita il licenziamento (art. 1 legge 863/84), quello espansivo è prodromico a nuove assunzioni a tempo indeterminato (art 2 legge 863/84).
Entrambe le tipologie possono essere stipulati per 12 mesi fino a 24, ulteriori proroghe possono essere concesse per ulteriori 24 mesi (36 nelle regioni del mezzogiorno). L’azienda non può superare, nel corso di un quinquennio, il cumulo di 36 mesi, tra ricorso alla CIGS, alla CIGO ed al CdS. E’ prevista la possibilità di superare il cumulo dei 36 mesi, quando il CdS è finalizzato ad evitare il collocamento in mobilità di almeno il 50% degli esuberi.
Per i contratti di tipo A sono destinatarie le aziende industriali, dell’edilizia, con più di 15 dipendenti; aziende artigiane con più di 15 dipendenti; aziende commerciali ingrosso e dettaglio, compresa la logistica e le agenzie turistiche, con più di 200 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 200 dipendenti; aziende dell’editoria, stampatrici di quotidiani, periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale (senza requisito minimo dipendenti); aziende di appalti pulizia materiale rotabile Fs e ferrovie locali con più di 15 dipendenti; cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli con più di 15 dipendenti; aziende con + di 15 dipendenti, appaltatrici servizi di pulizia industriale, in presenza di utilizzo della CIGS o CdS nell’azienda committente; aziende con + di 15 dipendenti, appaltatrici servizi di mense aziendali, in presenza di utilizzo della CIGS, CIGO o CdS nell’azienda committente; aziende elettriche, telefoniche e distribuzione gas private; per l´edilizia e l´agricoltura gli interventi sono regolati dalle L. 427/75 e 457/72.
Per il contratto di tipo B, invece, sono destinatarie del CdS le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ovvero imprese alberghiere anche con meno di 16 dipendenti, aziende termali pubbliche e private anche con meno di 16 dipendenti, in grave crisi occupazionale, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, anche con meno di 16 dipendenti.
Le categorie interessate dal CdS, purché abbiano maturato un’anzianità minima di 90 giorni di effettivo lavoro, sono quelle afferenti agli operai, intermedi, impiegati, quadri, C.F.L., part-time, soci lavoratori, cooperative produzione lavoro.
Per il contratto di tipo A, sono esclusi: apprendisti, lavoratori a domicilio, dirigenti, lavoratori a tempo determinato per motivi di carattere stagionale. Per il contratto di tipo B si estende il beneficio, dal momento che la circolare n. 20/2004 prevede che, per i lavoratori assunti con contratto a termine, di inserimento e per gli apprendisti, si possa applicare il regime di solidarietà ed il relativo contributo per tutta la durata del contratto.
Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro nei cantieri, ad eccezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e ancora nei rapporti a termine instaurati per attività stagionali.
Quanto al capitolo sgravi per il datore, giova ricordare che per i contratti difensivi stipulati dopo il 15/06/96, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione. Nei contratti espansivi per ogni lavoratore assunto, il datore può godere di un contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda: 15% per i primi 12 mesi, 10% per i successivi 12 mesi, 5% per i successivi 12 mesi. Nei contratti espansivi il datore che assume un giovane tra i 15 e i 29 anni, in alternativa al contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda, può scegliere di versare un contributo fisso settimanale pari a quello previsto per gli apprendisti, per la durata di tre anni, sempre non oltre il compimento del 29° anno di età. Le aziende del Mezzogiorno possono beneficiare di un ulteriore contributo, pari al 30% della retribuzione contrattuale.
Quanto ai benefici registrati dal lavoratore, per il tipo A il lavoratore usufruisce, fino a 24 mesi (36 nel sud), di una integrazione salariale a carico della CIG, nella misura del 60% della retribuzione perduta. La retribuzione persa dal lavoratore a seguito della riduzione dell’orario viene compensata con un trattamento di integrazione salariale straordinaria. Per i contratti stipulati dal 15/06/96 tale integrazione è pari al 60% della retribuzione persa. L’integrazione viene anticipata dal datore di lavoro, previa autorizzazione dell’INPS. Per il tipo B, ovvero per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS: l’erogazione del contributo è pari al 50% della retribuzione persa dai lavoratori interessati alla riduzione di orario, per un massimo di 24 mesi. Questo contributo deve essere ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori.
Quanto alla procedura per l’attivazione dei contratti di solidarietà, per il tipo B, l’´azienda presenta la domanda di integrazione per un periodo di 12 mesi (con possibilità di proroga) all’INPS, che risponde entro 30 giorni dalla data di ricezione. Fasi per la richiesta: dichiarazione e quantificazione degli esuberi da parte dell’azienda, individuazione delle cause che hanno determinato le eccedenze, definizione delle forme di riduzione d’orario, che deve avvenire con cicli non superiori al mese, decisione in merito al numero delle ore da abbattere. E’ facoltà delle parti stipulanti stabilire nel CdS una prestazione media settimanale, che può essere superiore o inferiore del 30% del totale delle ore da abbattere. E’ possibile derogare dall’orario così stabilito, qualora vi sia l’esigenza di elevare il numero delle ore prestate. Nel caso contrario deve essere sottoscritto un nuovo CdS. L’accordo deve infine contenere il ritiro della procedura di mobilità. Per il tipo A, l’azienda deve presentare la domanda al Ministero del Lavoro, direzione generale degli ammortizzatori sociali, utilizzando l’apposito modello ed allegando alla medesima il CdS sottoscritto, nonché tutta l’altra documentazione richiesta (circolare ministeriale del 8/10/2004). La decorrenza della riduzione d’orario non deve essere anteriore alla data di sottoscrizione dell’accordo. L’approvazione è prevista entro 30 giorni, fermo restando il perfezionamento della domanda in tutte le sue parti.
Quanto alla misura dell’indennità, l’integrazione compete nella misura del 60% della retribuzione lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate, entro il limite del normale orario contrattuale. L’aliquota del 60% comprende l’intera retribuzione, ivi compresi i ratei di 13° e 14° mensilità, esclusa la quota a carico dell’azienda maturabile per le ore riferite alla prestazione ridotta. Dalla retribuzione lorda devono essere esclusi gli aumenti derivanti dagli accordi aziendali stipulati nei 6 mesi precedenti l’avvio del CdS. Per i contratti di tipo B, le imprese escluse dall’intervento della CIGS, che stipulano il CdS, ricevono un contributo pari al 50% della retribuzione persa che viene ripartito in misura uguale tra azienda e lavoratori, ed erogata a cadenza trimestrale.
Quanto alle modalità di pagamento, viene corrisposta da parte dell’azienda, dopo l’emanazione del decreto di approvazione da parte del Ministero del Lavoro o anticipata nel caso sia previsto dall’accordo. Il pagamento diretto da parte dell’INPS è escluso, salvo i casi in cui, durante l’attuazione del CdS, l’azienda cessi l’attività ovvero sia assoggettata a procedura concorsuale. Nelle aziende escluse dall’intervento della CIGS l’indennità viene erogata attraverso i servizi ispettivi delle DRL ed è a carico del fondo nazionale per l’occupazione.
Vi sono poi dei tratti comuni alla disciplina sia dei contratti di solidarietà di tipo A che B, in tema di pensione infatti, il lavoratore non subisce danni in ordine alla maturazione e all´ammontare della pensione, parimenti per il TFR, questo non subisce variazioni, in quanto tale istituto deve essere conteggiato sulla base della retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire.
Analogamente le ferie non subiscono variazioni, cambia soltanto la retribuzione che, anziché essere piena, sarà ridotta secondo il parametro applicato. Lo stesso discorso vale per la malattia, maternità (le ore di allattamento non subiscono contrazioni) e il congedo matrimoniale che saranno conteggiati usando lo stesso parametro. Lo straordinario è escluso, solo in casi di forza maggiore può essere consentito previa comunicazione alla DPL.

 
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