lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 1 ottobre 2004

ECCO LE TUTELE DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO (ANCHE SE OCCUPATO IRREGOLARMENTE)

di Claudio MILOCCO* sul Gazzettino



DIRITTO&LAVORO

ECCO LE TUTELE DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO (ANCHE SE OCCUPATO IRREGOLARMENTE)

di Claudio MILOCCO* sul Gazzettino

I DIRITTI DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO.

Il lavoratore extracomunitario, anche se occupato irregolarmente da una ditta, ha diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie ed al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL della categoria.



Inoltre gli sono riconosciute, se regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ed al fine di garantire una parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani, alcune importanti garanzia contro le discriminazioni sul lavoro.



DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ED ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. In giurisprudenza si afferma con indirizzo ormai consolidato il diritto del lavoratore straniero, a norma dell art. 36 della Costituzione, alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto ed adeguata ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia.



Vi è, poi, consenso unanime circa l applicabilità del regime dell art. 2126 c.c. alla prestazione di lavoro resa dall immigrato sprovvisto di permesso di soggiorno.



In virtù di tale disposizione civilistica, la nullità o l annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e, se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.



Al lavoratore, dunque, stante la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, è riconosciuto, nonostante le violazioni di legge, il diritto alla prestazione retributiva ed a ogni altra prestazione prevista dal contratto e connessa con l instaurazione del rapporto per tutto il tempo di concreta effettuazione della prestazione lavorativa (indennità sostitutiva delle ferie non godute, maggiorazione per lavoro domenicale, indennità di mancato riposo settimanale, trattamento di fine rapporto, copertura previdenziale ed assicurativa, ecc.).



LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CLANDESTINO.

Il lavoratore extracomunitario clandestino, pur equiparato a quello italiano sotto il profilo delle tutele, non ha però garanzie alla conservazione del posto di lavoro nel caso in cui non abbia ottenuto il permesso di soggiorno.



Infatti, se il permesso di soggiorno manca ed il lavoratore straniero non si è minimamente attivato per ottenerlo, egli è esposto al rischio del licenziamento senza poter aspirare alla riammissione in servizio.



È pacifico, infatti, che la disciplina dei licenziamenti individuali non sia invocabile, sia perché l ambito di protezione dell art. 2126 c.c. non si estende alle normative che postulano la validità del vincolo e tendono alla sua formalizzazione e restaurazione, sia perché la sentenza del Giudice del Lavoro non può sanare i vizi che hanno inficiato ab origine l instaurazione del rapporto.



Conseguentemente l immigrato clandestino potrà essere soggetto ad estromissione senza alcuna tutela della stabilità, nemmeno nell ipotesi di licenziamenti orali.



LE GARANZIE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO.

Ulteriori garanzie sono riconosciute allo straniero che sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno, in particolare è garantita nei suoi confronti la tutela contro le discriminazioni sul lavoro.



Il T.U. n. 286, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, all art. 2 attribuisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato il godimento dei diritti civili previsti in capo al cittadino italiano e garantisce loro parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.



Ne consegue che siano sanzionati i comportamenti discriminatori dei datori di lavoro, ovvero quei comportamenti che, direttamente od indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l ascendenza o l origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose che abbiano lo scopo o l effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale e di ogni altro settore della vita pubblica (art. 43 T.U. citato).



In concreto, compie atto di discriminazione chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l accesso alla occupazione allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua provenienza o, comunque, quel datore di lavoro che tenga dei comportamenti pregiudizievoli nei confronti degli stranieri, tali da comportare una disparità di trattamento, in maniera diretta o indiretta, rispetto ai colleghi "indigeni".



L art. 44 del T.U. in oggetto ha introdotto un nuovo procedimento speciale, il quale per taluni aspetti si rifà al procedimento sanzionatorio della condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, denominato "azione civile conto la discriminazione".



La competenza è attribuita, in materia di discriminazione sui luoghi di lavoro, al Giudice del Lavoro, il quale in accoglimento dell istanza del lavoratore discriminato potrà ordinare al datore di lavoro la cessazione del comportamento, oltre ad ogni provvedimento idoneo, a seconda delle circostanze, a rimuovere le conseguenze della discriminazione, compresa la condanna al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.



* Consulente del lavoro


 
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