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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 24 giugno 2009

MOBBING: MINACCIA DEL SUPERIORE GERARCHICO

Ancora un´altra pronuncia sulla problematica del mobbing.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Sentenza del 6 maggio 2009 n. 19021
Composta dagli Ill. mi Sigg. :
Dott. Renato Luigi CALABRESE - Presidente -
Dott. Arturo CARROZZA - Consigliere -
Dott. Raffaello FEDERICO - Consigliere -
Dott. Vito SCALERA - Consigliere -
Dott. Gian Giacomo SANDRELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
1) F.N. N. IL 11/07/1960
avverso SENTENZA del 05/10/2007
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CARROZZA ARTURO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Alfredo Montagna che conclude a l’inammissibilità del ricorso
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv.
Uditi i difensori Avv.

FATTO E DIRITTO

l. - La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla determinazione della pena nei confronti di XXX, in relazione al reato di cui all’art. 612, 2° comma, c.p. in danno di XXX, per avere proferito, all’indirizzo di costei, che stava vietando al primo, alla guida della propria autovettura, il transito in una zona interdetta, la seguente frase: "io sono il tuo capo e devi fare quello che dico io; lunedì ti voglio a rapporto, quella è la macchina, fai la contravvenzione", -ma in parziale riforma
ha rideterminato i danni liquidati in favore della stessa, costituita parte civile, in € 5.00,00
2.- L’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione, falsa ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 612,2° comma c.p., in quanto: a.- la frase attribuita ad esso XXX non era idonea a coartare la libertà psichica della XXX e la sua determinazione; b.- il male minacciato non poteva dipendere da esso stesso, perché egli, come sindaco non era legittimato ad infliggere sanzioni disciplinari; c. - nessuno scopo giusto aveva da perseguire perché egli aveva già percorso la strada in senso vietato e aveva sollecitato la compilazione del verbale; d.- la frase proferita doveva ritenersi una mera manifestazione di un’intenzione priva di attuabilità; e.- la frase era stata pronunciata in uno stato di " ira sociale" davanti all’arroganza della XXX, animata dalla smania di censurare pubblicamente, anche al di là dello zelo, il sindaco; f.- la minaccia non doveva ritenersi il grave; g.- l’ipotesi delittuosa poteva ritenersi quella di cui all’art. 650 c.p.
3.- Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici del merito hanno dato conto di come dalle dichiarazioni dei testi escussi risultava che il XXX, nonostante l’impossibilità di transitare nella zona, interdetta al traffico veicolare, peraltro su ordinanza sindacale dello stesso XXX, e il divieto opposto dal vigile XXX, nel rispetto della normativa, avesse pronunciato la frase "io sono il tuo capo, tu devi obbedire ai miei ordini, domani ti voglio nel mio ufficio a rapporto" e subito dopo avesse, con una sgommata, ugualmente proseguito nonostante il divieto di circolazione. Gli stessi giudici del merito hanno di conseguenza legittimamente e con logica evidenziato che il XXX non avesse chiesto una semplice relazione di servizio sui fatti, che peraltro erano a conoscenza dello stesso sindaco, ma avesse voluto intimidire, facendo intravedere la possibilità di azioni disciplinari, il vigile urbano, che aveva cercato soltanto di fare rispettare il divieto, per "non avere ubbidito ai suoi ordini". E, difatti, la Corte territoriale ha precisato che successivamente come risultava da una testimonianza il XXX aveva chiamato davanti a sé sia la XXX che il Comandante per verificare la possibilità di un’azione disciplinare.
Il fatto che il potere disciplinare spettasse al Segretario comunale non poteva escludere l’intento minaccioso tenuto conto che l’imputato comunque era sempre il capo dell’amministrazione comunale e si trovava in una situazione di superiorità gerarchica rispetto alla parte offesa. Per cui la minaccia era certamente grave, come, peraltro, evidenziato dai giudici del merito, proprio in considerazione della subordinazione gerarchica.
Che il fatto fosse idoneo a incutere timore e turbamento è provato da quanto evidenziato dalia Corte territoriale e cioè che la XXX, nell’occasione, si trovò sconvolta e in lacrime.
La deduzione che il fatto poteva essere riconosciuto come violazione dell’art. 650 c.p., non trova alcuna consistenza, perché il fatto contestato non è l’inosservanza del divieto bensì la minaccia al vigile urbano.
La manifesta infondatezza del ricorso importa che lo stesso va dichiarato inammissibile. Ne consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma determinata, per le ragioni di inammissibilità, in euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"(Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
ROMA 22 gennaio 2009

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6 MAGGIO 2009

 
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