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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 28 settembre 2009

I limiti reddituali per la pensione di inabilità

Pubblichiamo una sentenza del Tribunale di Oristano (dr. Carboni) in materia d´invalidità e che verte specificatamente sui limiti reddituali per la pensione di inabilità.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa in materia previdenziale iscritta al n. ----/2008 R.L.P.A.

promossa da:

[OMISSIS], elettivamente domiciliata in Oristano, [omissis], presso lo studio dell’avv. [omissis], che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), con sede in Roma, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato in Oristano, via Dorando Petri – Torre A, presso l’ufficio legale provinciale, rappresentato e difeso dall’avv. [omissis], per procura generale alle liti rogata dal notaio [omissis];
RESISTENTE

OGGETTO: pensione di inabilità.

All’udienza del 24.04.2009 la causa è stata decisa all’esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI

Nell’interesse di parte ricorrente:
Condanna dell’INPS al pagamento della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e distrazione a favore del difensore antistatario.

Nell’interesse dell’INPS:
Rigetto della domanda avversa per insussistenza dei requisiti di legge. Con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23.04.2008 e notificato nei termini di legge parte ricorrente evocava in giudizio l’INPS, chiedendo l’accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto al beneficio in oggetto e la corresponsione della relativa prestazione, denegata in fase amministrativa.
L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, per i motivi esposti nella memoria difensiva. Eccepiva in particolare che la ricorrente non era in possesso dei requisiti di reddito previsti per il diritto alla pensione di inabilità civile (art. 12 legge 30.03.1971 n° 118), sulla scorta di un consolidato e risalente orientamento della Corte di Cassazione (ribadito da ultimo dalla sent. n. 5752/2008 della sezione Lavoro), in base al quale il limite di reddito per la prestazione è costituito dalla somma dei redditi personali e del coniuge.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All’udienza del 24.04.2009, all’esito della discussione della causa, il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva dando pubblica lettura del dispositivo e depositando immediatamente la motivazione. Disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la legittimazione passiva nella presente controversia deve essere attribuita all’INPS.
Il ricorso introduttivo del giudizio é stato depositato in data successiva al 01.04.2007, e devono dunque trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 10 D.L. 30.09.2005 n. 203, convertito in Legge 2.12.2005 n. 248, e nel D.P.C.M. 30.03.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26.05.2007.
Ai sensi del menzionato art. 10, comma 1°, D.L. 30.09.2005 n. 203, invero, L´Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell´esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell´economia e delle finanze, a decorrere dalla data fissata, ai sensi del comma 2° della norma, dal D.P.C.M. 30.03.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26.05.2007. ossia dal 01.04.2007.
In base alle menzionate disposizioni l’INPS è l’unico ente passivamente legittimato nei giudizi aventi ad oggetto (come nel caso di specie) la corresponsione di benefici di natura economica agli invalidi civili, mentre è litisconsorte necessario nei giudizi relativi a benefici non economici unitamente all’ente competente, in fase amministrativa, al riconoscimento del beneficio richiesto.
Nonostante l’art. 10, comma 6°, D.L. 30.09.2005 n. 203 disponga che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio debba avvenire sia presso gli Uffici dell´Avvocatura dello Stato, ai sensi dell´articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell´I.N.P.S., e nonostante il fatto che la norma qualifichi l’INPS litisconsorte necessario ai sensi dell´articolo 102 del codice di procedura civile, ritiene il Tribunale che nei giudizi relativi (come nella fattispecie in esame) alla concessione di benefici economici l’INPS sia in realtà l’unico ente che deve essere convenuto in giudizio.
Non è infatti ipotizzabile, come ritenuto da taluni Giudici di merito, il permanere delle legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze: tale ente, a seguito del trasferimento delle sue competenze all’INPS operato dal citato Decreto Legge 30.09.2005 n° 203, convertito in Legge 2.12.2005 n° 248, è ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale nel contenzioso in materia di invalidità civile, e comunque l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, oltre che (come detto) contraria alla stessa ratio legis, non è richiesta dalla norma in esame.
Né è ipotizzabile possa configurarsi, in capo all’INPS, una sostituzione processuale ex lege, a norma dell’art. 81 CPC, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché a seguito del completo trasferimento all’INPS (non solo della legittimazione passiva nei giudizi di invalidità civile, ma anche, e soprattutto) delle risorse, umane, strumentali e finanziarie deputate alla gestione dell’invalidità civile del citato Ministero (attuato con D.P.C.M. 30.03.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26.05.2007), quest’ultimo cessa di possedere qualunque funzione, attribuzione o competenza in materia.
Tale interpretazione trova conferma sia nel disposto dell’art. 10, comma 5°, del Decreto Legge 30.09.2005 n° 203, convertito in Legge 2.12.2005 n° 248, che limita la sostituzione processuale dell’INPS al Ministero dell’Economia e delle Finanze alle sole controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell´I.N.P.S. delle funzioni trasferite, con ciò evidentemente negandola per le controversie instaurate successivamente, sia dall’art. 1 del citato D.P.C.M. 30.03.2007, il quale ribadisce che a decorrere dal 01.04.2007 (data di entrata in vigore delle disposizioni in esame) l´I.N.P.S. subentra al Ministero dell´economia e delle finanze nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite, con ciò configurando una vera e propria successione a titolo particolare tra enti, con integrale trasferimento dall’uno all’altro ente delle competenze in materia.
La notificazione del ricorso all’Avvocatura di Stato richiesta ai sensi dell’art. 10, comma 6°, del Decreto Legge 30.09.2005 n° 203, convertito in Legge 2.12.2005 n° 248 deriva, ad avviso del Tribunale, da un’infelice formulazione della norma (sulla quale si auspica un intervento correttivo del legislatore), dovuta a una poco meditata rielaborazione del testo dell’art. 42, comma 1°, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che regolava in precedenza la materia; tale notificazione non ha il fine di integrare il contraddittorio nei confronti di enti diversi dall’INPS (atteso che la ratio della legge è precisamente l’accentrare nell’istituto ogni competenza in materia di erogazione di benefici economici agli invalidi civili), ma soltanto (può ipotizzarsi) quello di consentire una sorta di monitoraggio statistico sul contenzioso in subiecta materia.

Nel merito l’eccezione dell’INPS di carenza dei requisiti reddituali è infondata.
L’INPS invoca un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ormai risalente e consolidato, iniziato con la sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 22 luglio 1992, n. 8816, Serbam c. Ministero interno, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 7, e costantemente ribadito quantomeno sino al 2008, in base al quale ai fini dell´accertamento del requisito reddituale previsto per l´attribuzione della pensione di invalidità di cui all´art. 12 della l. 30 marzo 1971 n. 118, stabilito dall´art. 14 septies, comma 4, della l. 29 febbraio 1980 n. 33, non può trovare applicazione la regola - stabilita dal successivo comma 4 dello stesso art. 14 septies solo per l´assegno mensile di cui agli art. 13 e 17 legge n. 118 del 1971 citata - dell´esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell´interessato.
Nella decisione indicata la Suprema Corte ha sostenuto che il diritto al conseguimento, previo il positivo accertamento dei requisiti di minorazione fisica, della pensione di inabilità civile di cui all´art. 12 L. 30.3.71 n. 118 è subordinata alla sussistenza delle condizioni economiche dell´interessato per la cui determinazione occorre tener conto anche della posizione reddituale del coniuge. Ciò si desume appunto dal disposto dell´art. 14 septies, comma 4 , che elevando a L. 5.200.000 = annualmente rivalutabili i limiti di reddito anteriormente fissati dagli artt. 6, 8 e 10 D.L. 2.3.74 n. 30, conv. in L. 16.4.74 n. 114 per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 (tra queste la pensione di inabilità prevista dal cit. art. 12 L. n. 118-71, non contempla l´esclusione, ai fini del calcolo del requisito reddituale dell´invalido, di quello percepito da altri componenti il suo nucleo familiare. Tale esclusione è espressamente prevista solo dal 5 comma dello stesso art. 14 septies, concernente l´assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili previsto dagli artt. 13 e 17 L. n. 118-71 cit..
Ne consegue che tale particolare modalità di determinazione del requisito reddittuale non può trovare applicazione anche per il diverso beneficio pensionistico, essendo palese, attesa la chiara formulazione della norma, la coincidenza, ai fini della sua interpretazione, del criterio letterale con quello desumibile dall´intenzione del legislatore. Del resto, che il diritto dei mutilati e invalidi civili a percepire l´assegno mensile a prescindere dalla condizione economica relativa al coniuge non sia per tale aspetto invocabile dai pensionati inabili, discende anche dal diverso importo dei rispettivi limiti di reddito il che esclude una identità di ratio nella disciplina delle cennate provvidenze.
Deve escludersi che ai fini della decisione possa influire la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 9.3.1992, intervenuta nelle more del presente giudizio, posto che la stessa si è limitata a dichiarare l´illegittimità costituzionale dell´art. 26 legge n. 153 del 1969 nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il 65 anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge; ipotesi del tutto diversa da quella esaminata da questa Corte e che d´altronde presuppone proprio il cumulo dei redditi.

Tale interpretazione, con il dovuto rispetto, non appare però condivisibile.
L’art. 1 della legge 29.02.1980 n. 33 dispone: Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a Lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell´IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell´industria, rilevate dall´ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all´assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 3 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell´IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
La Suprema Corte ha desunto dalla menzione espressa dell’assegno di invalidità civile l’inapplicabilità del criterio del reddito personale dell’invalido ai fini dei requisiti per la pensione di inabilità.
Tuttavia la formulazione della norma non pare imponga una simile conclusione, limitandosi a disciplinare il calcolo del requisito reddituale per la percezione dell’assegno di invalidità, senza operare alcun riferimento ad altre prestazioni assistenziali (non solo la pensione di inabilità civile, ma anche, ad esempio, l’indennità di frequenza).
A ciò si aggiunga che la pensione di inabilità adempie una funzione parzialmente diversa rispetto all’assegno di invalidità (peraltro di identico importo), essendo concessa a seguito della completa abolizione della capacità lavorativa, e che l’interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte presenta non pochi profili di compatibilità costituzionale (artt. 3, 38 Cost.), discriminando irragionevolmente nella concessione di prestazioni assistenziali (peraltro, lo si ripete, di identico importo) l’inabile al lavoro rispetto all’invalido, che pure versa in condizioni meno gravi, e senza tenere conto del fatto che per la concessione della pensione di inabilità sono previsti limiti di reddito ben superiori a quelli fissati per l’assegno.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in esame, pur dichiarando nella fattispecie la manifesta inammissibilità della questione per inadeguata motivazione dell’ordinanza del giudice remittente, ha - quantomeno implicitamente -riconosciuto la non manifesta infondatezza delle censure, facendo riferimento, in senso chiaramente adesivo, all’orientamento adottato dall’INPS in sede amministrativa, nettamente contrario all’indirizzo giurisprudenziale (vedi Ordinanza della Corte Cost. n. 115 del 24.04.2008).
Tale orientamento è espresso dal messaggio INPS n. 9879 del 17.04.2007, reperibile sul sito Internet dell’istituto, che recita: in risposta alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si conferma che, in linea con quanto enunziato in via incidentale dalla Corte costituzionale nella sentenza n.88/1992 e con le precedenti disposizioni del Ministero dell´Interno (v.circolare n.5 del 20.6.1980), il riconoscimento delle pensioni di inabilità civile, di cui all’art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118, deve avvenire - in presenza degli altri requisiti - tenendo conto del solo reddito personale del richiedente, come per gli assegni di invalidità parziale. Come noto, le procedure informatiche risultano predisposte nel senso sopra indicato.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l’interpretazione dell’art. 1 della legge 29.02.1980 n. 33 fornita dalla Cassazione non può essere condivisa, con la conseguenza che per l’accertamento dei requisiti di reddito richiesto per la concessione della pensione di inabilità occorre tenere conto dei soli redditi personali dell’istante.

Ciò premesso, nel caso di specie si osserva quanto segue.
A norma dell’art. 12, 2° comma, legge 30.03.1971 n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti reddituali (individuali) per percepire la pensione di inabilità sono fissati: per il 2006 in € 13.973,26, per il 2007 in € 14.256,92, per il 2008 in euro 14.466,57, per il 2009 a euro 14.886,28.
Le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente (dichiarazioni ISEE) hanno consentito di accertare il possesso di redditi personali inferiori ai limiti indicati.
La ricorrente è dunque in possesso dei requisiti economici necessari per percepire la pensione di inabilità civile, e la causa dovrà proseguire per accertare, mediante CTU, il possesso dei requisiti sanitari.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:

 dichiara che parte ricorrente é in possesso dei requisiti economici di cui all’art. 12 Legge n. 118 del 30.03.1971 per percepire la pensione di inabilità sin dall’epoca della visita di revisione;
 dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

Così deciso in Oristano, addì 24.04.2009
Il Giudice
dott. Salvatore Carboni


DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI _______________________
IL CANCELLIERE
(Efisio Furcas)

 
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