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martedì 7 settembre 2010
INAIL: malattia professionale e denuncia telematica
L´INAIL, con delibera n. 42/2010, ha affermato che in caso di denuncia per malattia professionale inviata per via telematica, il certificato medico va rimesso all´istituto solo se esplicitamente richiesto....
domenica 5 settembre 2010
Consiglio di Stato: DURC ed esclusione dalla gara d´appalto
Con sentenza n. 5936 del 24 agosto 2010, la V sezione del Consiglio di Stato ha affermato che nella procedura per l´affidamento dell´appalto non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull´entità e la natura delle irregolarità individuate nel DURC (Documento Unico di Regolar...
mercoledì 1 settembre 2010
Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti
Scarica qui il testo della sentenza...
martedì 31 agosto 2010
Lavoro domestico, comunicazioni obbligatorie guidate
L´INPS comunica che è disponibile sul sito una nuova versione della comunicazione obbligatoria per l´attivazione di un rapporto di lavoro domestico.
(Messaggio INPS 20/08/2010, n. 21567)... martedì 24 agosto 2010
Telecamere non autorizzate sul posto di lavoro
Scarica qui l´approfondimento a firma dell´Avv. Maximilian Maria Russo del foro di Milano e collaboratore della nostra rivista internet...
giovedì 5 agosto 2010
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI
Occorre rivolgersi al giudice ordinario e non al giudice tributario nel caso di controversia riguardante la debenza di contributi previdenziali collegati ad interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali in favore di un’impresa, ancorché richiesti dall’I.N.P.S. mediante cartella esattoriale, cons...
lunedì 2 agosto 2010
Infortunio in itinere ed uso del mezzo proprio
Con sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, la Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell´infortunio in itinere, è necessario che l´uso del mezzo proprio sia strettamente necessario, cioè senza una alternativa reale di mezzi pubblici....
giovedì 29 luglio 2010
OMESSA PRONUNZIA SULL’ISTANZA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il f...
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lunedì 25 gennaio 2010
![]() Funzione Pubblica: le nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l´Innovazione pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010, il Decreto contenente la determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. Le nuove fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L´obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi dall´obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l´assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e´ stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 18 dicembre 2009 , n. 206 Determinazione delle fasce orarie di reperibilita´ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008) IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L´INNOVAZIONE Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita´ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l´articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l´articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita´ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l´innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta; Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita´ dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l´esclusione dalla reperibilita´ stessa; Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell´Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell´articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009; A d o t t a il seguente decreto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilita´ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. Art. 1 Fasce orarie di reperibilita´ 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita´ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L´obbligo di reperibilita´ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Art. 2 Esclusioni dall´obbligo di reperibilita´ 1. Sono esclusi dall´obbligo di rispettare le fasce di reperibilita´ i dipendenti per i quali l´assenza e´ etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e´ stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita´ riconosciuta. 2. Sono altresi´ esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e´ stata gia´ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara´ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E´ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 dicembre 2009 Il Ministro: Brunetta Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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