lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 11 febbraio 2010

RIFORMA PENSIONISTICA TUTTA AL FEMMINILE

La pensione di anzianità, di vecchiaia, retributiva, contributiva può essere definita una sorta di vitalizio economico-previdenziale corrisposto ai lavoratori che hanno prestato la propria opera indifferentemente nel settore pubblico e/o privato, al raggiungimento del limite massimo di età anagrafica e di anzianità contributiva, previa presentazione di un’apposita istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, all’Istituto previdenziale (INPS-INPDAP) a cui il lavoratore è iscritto.

La determinazione degli importi da liquidare a titolo di pensione di anzianità variano a seconda se si è ammessi al regime di calcolo retributivo-misto o contributivo. L’ier descritto ha subito un’inversione di rotta con la Legge n. 247/2007 (attuazione del protocollo Welfare) che ha introdotto il meccanismo delle “finestre di uscita” valido anche per le pensioni di vecchiaia: vengono fatti salvi i lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici alla data del 31 dicembre 2007.

Facciamo quindi il punto della situazione: dal primo gennaio 2008 accedono alla pensione di vecchiaia coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 marzo (la pensione comincerà ad essere corrisposta dal primo luglio dell’anno di riferimento); per chi ha raggiunto i requisiti previsti al 30 giugno, la pensione verrà liquidata a far data dal primo ottobre dell’anno di riferimento; chi matura i requisiti entro il 30 settembre vedrà corrispondersi la pensione a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; se i requisisti sono stati maturati al 31 dicembre l’elargizione verrà corrisposta al primo aprile del nuovo anno.

Se quanto affermato è valido, dal primo gennaio 2010 si è cominciato a parlare di riforma pensionistica tutta al femminile che si concluderà il primo gennaio 2018 all’atto del raggiungimento del 65 esimo anno di età (anagrafica) per le lavoratrici del pubblico impiego che, comunque dovrebbero lavorare altri 6 mesi perché, una volta raggiunti i requisiti di pensionamento sarà necessario attendere la finestra della Legge n. 247/2007, appunto, pari ai 6 mesi aggiuntivi per cominciare a percepire il contributo previdenziale. Insomma si finisce con il garantire perfetta parità di trattamento tra dipendenti pubblici di sesso femminile e maschile come prescritto dalla sentenza della Corte europea C-46/07.

Dalla riforma in itinere vanno esentate le lavoratrici che, al 31 dicembre 2009 hanno già maturato i requisiti utili per il pensionamento e cioè i 60 anni di età. Queste potranno ottenere la certificazione al diritto della pensione anche successivamente al primo gennaio 2010; parimenti se dovessero continuare a prestare attività lavorativa.

Il D.Lgs. n. 165/97 estende l’esenzione suddetta a categorie di occupati per cui si richiedono requisiti anagrafici elevati quali gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di polizia, al Corpo della Guardia di Finanza.

E le quote rosa impegnate nel privato? Per loro la riforma non trova accoglimento.

Il sistema pensionistico italiano, pubblico e privato, consta di un assegno elargito a titolo di pensione di vecchiaia ( a cui guarda la riforma) ed un altro elargito a titolo di pensione di anzianità.

Nella prima fattispecie è d’obbligo l’ulteriore distinzione tra pensione retributiva e contributiva. Ancora si distinguono quelli ammessi all’allora e più conveniente sistema retributivo e quelli rientranti nell’attuale sistema contributivo certamente meno vantaggioso del primo.

Infatti, i lavoratori di prima nomina alla data del primo gennaio 1996 o che non abbiano ancora maturato contributi sufficienti o che abbiano optato per il sistema contributivo saranno soggetti integralmente all’applicazione del sistema contributivo “in toto”.

Per la forza occupata che al 31 dicembre 1995 ha maturato meno di 18 anni di contributi si applicherà il sistema misto ovvero retributivo per la parte di contributi maturati prima del 1996 per anzianità anagrafica, contributivo per la parte eccedente tale data; le prestazioni saranno calcolate sulla base delle regole del sistema retributivo a cui saranno ammessi a meno che non decidano per quello retributivo integrale.

Questi ultimi godranno di entrambe le retribuzioni, sia di anzianità che di vecchiaia a differenza dei primi a cui verrà corrisposta solo quella di vecchiaia.

Anche i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano 18 anni di contributi godranno di entrambe le elargizioni contributive ma per la procedura di accesso e per il calcolo della pensione si applicheranno il sistema retributivo.


ARTICOLO DI MAZZARACO Mariagrazia (Maresciallo Guardia di Finanza)

 
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