lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 19 febbraio 2010

LICENZIAMENTO DURANTE LA MATERNITA´: ILLEGITTIMITA´

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 15.07.2009 n. 16473.
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Contratto a tempo indeterminato, apposizione scritta del termine, anteriorità

La Sezione Lavoro

Fatto
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale - giudice del lavoro di Napoli (sez. dist. di Ischia) C.C. conveniva in giudizio l´OPERA PIA DORMITORIO **** esponendo di avere svolto attività di insegnante alle dipendenze della convenuta dal 14 settembre 2000 al 30 giugno 2002 e di avere ricevuto lettera di licenziamento in data 23 marzo 2002 mentre “si trovava in periodo di gravidanza e successivo puerperio”; chiedeva, pertanto, all´adito Giudice del lavoro di voler dichiarare l´illegittimità del licenziamento per violazione della normativa di tutela delle lavoratrici madri con ogni relativa conseguenza reintegratoria e risarcitoria.
Si costituiva in giudizio la convenuta OPERA PIA contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 30 aprile 2003, respingeva il ricorso e - a seguito di impugnativa di parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 febbraio 2005 rigettava l´appello, compensando le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza C.C. propone ricorso affidato a tre motivi. L´intimata OPERA PIA DORMITORIO **** resiste con controricorso.
Diritto
I - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando “violazione dell´art. 1 della legge n. 230/1952” - addebita alla Corte di appello di Napoli di “essere caduta in un grossolano errore laddove ha ritenuto che tra le parti fosse stato stipulato un contratto a termine e che mancava la prova del contratto a tempo indeterminato, interpretando in senso inverso il disposto dell´art. 1 della legge n. 230 cit.” e rileva, a conferma fattuale della cennata censura, che “essa ricorrente fu assunta a tempo indeterminato il 14 settembre 2000; il successivo 13 aprile 2001 veniva collocata in astensione per maternità e rientrava in servizio ai primi di marzo dell´anno 2002; il 23 marzo 2002 le veniva preannunciata la risoluzione del rapporto per il successivo 30 aprile 2002 con la motivazione che a tale data finiva l´anno scolastico, (sicché) alla data dell´adozione dell´atto di recesso si versava ancora nel periodo di irrecedibilità”.
Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza della Corte di appello” - rileva criticamente che “la statuizione impugnata è del tutto nulla in quanto priva di motivazione limitandosi a riferire che tra le parti sarebbe intercorso contratto a termine e così non è per i motivi sopra detti”.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando “violazione dell´art. 2113 cod. civ.” - rileva che “la Corte di appello ha ritenuto che la ricezione della lettera di licenziamento contenente la stampigliatura per accettazione costituisce motivo di assenso all´atto di risoluzione del rapporto, mentre, in realtà, così non è perché essa ricorrente non volle ricevere l´atto di licenziamento facendo presente che l´OPERA PIA non cessava l´attività e lo stesso fu dapprima inviato a mezzo telegramma e poi consegnato a mano e regolarmente impugnato”.
II - I cennati motivi - da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano fondati.
II/a - Al riguardo, la Corte di appello di Napoli - nello statuire che “tra le parti il rapporto di lavoro era stato costituito come a termine sia pure indicato con riferimento alla chiusura dell´anno scolastico” (in relazione all´attività di insegnante dal 14 settembre 2000 al 30 giugno 2002 con astensione dal lavoro per maternità dal 13 aprile 2001) - ha ritenuto che: a) “con dichiarazione del 6 maggio 2002 l´appellata conferiva apposito incarico di insegnamento all´appellante dal 13 settembre 2001 al 30 giugno 2002 con la specifica indicazione dell´anno scolastico 2001/2002”; b) “la dichiarazione di conferimento dell´incarico è formulata come rivolta proprio all´appellante, anche se destinata ad ottenere il parere favorevole del direttore didattico statale ai fini dell´approvazione finale da parte del Provveditore agli Studi (dichiarazione che è una vera e propria proposta contrattuale se riguardata nei confronti dell´insegnante)”; c) “non possono restare senza rilievo i precedenti conferimenti di incarico, e in particolare quelli per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 che dimostrano come tra le parti si siano succeduti più rapporti di lavoro a termine, la cui durata coincideva perfettamente con la durata dell´anno scolastico cui si riferivano le prestazioni lavorative di insegnante dell´appellante e con intervalli coincidenti con i mesi estivi, durante i quali, cioè, non vi era svolgimento dell´attività di istruzione scolastica dell´appellante”; d) non può tacersi del comportamento stragiudiziale dell´appellante che in calce alla missiva del 1° marzo 2002 (definita in epigrafe dall´OPERA PIA “preavviso di licenziamento”, ma qualificata dalla Corte di appello come “preavviso della prossima scadenza del rapporto di lavoro”) ha apposto la propria sottoscrizione non “per ricevuta” bensì “per accettazione”.
II/b - Tanto precisato sul contenuto della sentenza impugnata, appare evidente che la questione principale (anzi del tutto assorbente) da affrontare sia quella sulla natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti - se, cioè, a termine e a tempo indeterminato - avendo la ricorrente censurato la decisione assunta dalla Corte di appello di Napoli in merito alla statuita ricorrenza nella specie di più rapporti di lavoro a termine per rigettare l´appello e, quindi, l´originaria domanda della C..
II/c - Su tale questione - e precisamente, sulla “richiesta di conversione del contratto a termine a rapporto a tempo indeterminato” - la controricorrente ha eccepito l´inammissibilità delle relative censure “poiché proposte dalla ricorrente solo col ricorso in cassazione”.
Tale eccezione deve essere respinta in quanto - come si è dianzi evidenziato - il contenuto del decisum impugnato si riferisce sicuramente (se non esclusivamente) all´applicabilità nella specie della normativa sul lavoro a termine a conferma inequivoca che la questione di diritto sollevata con il ricorso per cassazione ha riguardato il tema di contestazione nel dibattito processuale svoltosi nel giudizio di appello, per cui non sussiste alcuna preclusione per novità della questione con riferimento ai motivi di ricorso in esame.
II/d - Passando, quindi alla disamina dei cennati motivi si rileva - in accoglimento degli stessi - che la Corte territoriale ha fondamentalmente errato nel disattendere i seguenti principi: A) l´art. 1 della legge n. 230/1962 (come successivamente l´art. 1 del d. lgs. n. 368/2001 “di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all´accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall´UNICE, dal CEEP e dal CES”), in tema di disciplina del contratto a termine, sancisce espressamente che l´apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto che deve risultare in maniera chiara ed univoca dal contratto di assunzione e la cui copia (nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a fondamento dell´ap­posizione di un termine alla durata del contratto di lavoro) deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore;
B) per effetto del disposto dell´art. 1 cit. l´apposizione, al contratto di lavoro, del termine o l´indicazione della circostanza che tale termine implichi, postula a pena di nullità un patto in forma scritta ad substantiam, che deve essere anteriore, o quanto meno contestuale, all´inizio del rapporto e non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell´Ufficio di collocamento) né da accordi verbali tra le parti, sicché, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato (ex plurimis, Cass. n. 832/1987, Cass. n. 11173/1993);
C) il requisito imposto dall´art. 1 cit. non è soddisfatto nel caso in cui la previsione del termine sia contenuta solo nella proposta scritta di assunzione del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 6076/1986);
D) accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l´attività di insegnamento presso una scuola privata - come è da qualificarsi l´intimata OPERA PIA che non risulta dotata di personalità giuridica di diritto pubblico - il rapporto deve ritenersi a tempo indeterminato “senza che possa intendersi circoscritto alla durata dell´anno scolastico per l´interruzione delle lezioni durante le ferie estive e senza che debba escludersi tale natura per essere la prestazione contenuta in alcune ore settimanali, assegnate alla singola materia d´insegnamento, o per il contemporaneo svolgimento da parte del docente di distinta attività, eventualmente di lavoro alle dipendenze di altro soggetto” (Cass. n. 7158/1986, Cass. 5878/1986), né tale carattere viene meno per il fatto che tale assunzione sia soggetta in base ad una convenzione intervenuta con il Provveditorato agli studi, all´approvazione annuale da parte del Provveditore in quanto tale approvazione non incide sul processo formativo del negozio, ma assume mera rilevanza esterna correlativa all´indispensabilità controllo che la pubblica amministrazione deve esplicare in ordine ad una attività di particolare importanza sociale esercitabile anche da privati ex art. 33 Cost. (Cass. n. 4452/1980 alla cui parte motiva vale riportarsi per extenso);
E) “nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all´estinzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell´azione diretta all´accertamento dell’illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - né la norma dell´art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall´impugnazione dell´illegittimo recesso, né la norma dell´art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato: è, peraltro, salva l´applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato - nel presupposto dell´intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato - un vero e proprio licenziamento da quest´ultimo rapporto” (Cass. Sez. Unite n. 7471/1991);
F) nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile l´obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte sul posto di lavoro e durante l´orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale il lavoratore stesso è sottoposto (Cass. n. 23061/2007).
II/c - In base ai suenunciati principi di diritto si conferma che la sentenza impugnata è viziata per falsa applicazione dell´art. 1 della legge n. 230/1962 (e, comunque, dell´art. 1 del successivo d. lgs n. 369/2001) - la cui validità ed efficacia assorbono la normativa ex legge n. 1204/1971 e d. lgs. n. 151/2001 di tutela delle lavoratrici madri a garanzia, nella specie, della posizione lavorativa della ricorrente - rimarcandosi l´errore essenziale alla base del decisum per avere la Corte di appello ritenuto sussistente un rapporto di lavoro a tempo determinato pure in mancanza di un patto scritto anteriore o, quanto meno, contestuale all´inizio del rapporto e per avere tentato di riparare a tale vizio essenziale mediante un percorso motivazionale illogico e con l´aggravio di inesatte implicazioni.
III - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da C.C. deve essere accolto, per cui va cassata la sentenza impugnata con rinvio nella causa alla Corte di appello di Salerno - designata ex art. 383 cod. proc. civ. quale giudice di rinvio - perché proceda a nuovo esame e decisione della controversia adeguandosi ai principi di diritto dianzi enunciati (ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ.) sub “capo II/d”.
Il Giudice di rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese di giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di appello di Salerno.

 
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