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martedì 7 settembre 2010
INAIL: malattia professionale e denuncia telematica
L´INAIL, con delibera n. 42/2010, ha affermato che in caso di denuncia per malattia professionale inviata per via telematica, il certificato medico va rimesso all´istituto solo se esplicitamente richiesto....
domenica 5 settembre 2010
Consiglio di Stato: DURC ed esclusione dalla gara d´appalto
Con sentenza n. 5936 del 24 agosto 2010, la V sezione del Consiglio di Stato ha affermato che nella procedura per l´affidamento dell´appalto non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull´entità e la natura delle irregolarità individuate nel DURC (Documento Unico di Regolar...
mercoledì 1 settembre 2010
Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti
Scarica qui il testo della sentenza...
martedì 31 agosto 2010
Lavoro domestico, comunicazioni obbligatorie guidate
L´INPS comunica che è disponibile sul sito una nuova versione della comunicazione obbligatoria per l´attivazione di un rapporto di lavoro domestico.
(Messaggio INPS 20/08/2010, n. 21567)... martedì 24 agosto 2010
Telecamere non autorizzate sul posto di lavoro
Scarica qui l´approfondimento a firma dell´Avv. Maximilian Maria Russo del foro di Milano e collaboratore della nostra rivista internet...
giovedì 5 agosto 2010
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI
Occorre rivolgersi al giudice ordinario e non al giudice tributario nel caso di controversia riguardante la debenza di contributi previdenziali collegati ad interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali in favore di un’impresa, ancorché richiesti dall’I.N.P.S. mediante cartella esattoriale, cons...
lunedì 2 agosto 2010
Infortunio in itinere ed uso del mezzo proprio
Con sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, la Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento dell´infortunio in itinere, è necessario che l´uso del mezzo proprio sia strettamente necessario, cioè senza una alternativa reale di mezzi pubblici....
giovedì 29 luglio 2010
OMESSA PRONUNZIA SULL’ISTANZA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il f...
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martedì 2 marzo 2010
![]() REGRESSIONE TARIFFARIA E MEDICI ASL NOTA ALLA CORTE di APPELLO di SALERNO, 1 DICEMBRE 2009, N. 886 CORRADO SPINA AVV. FORO DI SALERNO ------------- La sentenza ci offre uno spunto per indicare un principio sino ad ora non applicato nelle aule dei Tribunali. L’attività libero-professionale svolta dai medici in regime intramoenia non è soggetta alla regressione tariffaria prevista dalle ASL, nei limiti fissati ogni anno dalle Regioni con delibera della Giunta. Una pronuncia della Corte di Appello di Salerno da definire quasi coraggiosa, in quanto invita i medici ospedalieri a svolgere attività intramuraria a differenza di quella esterna soggetta a limiti di spesa. Nella fattispecie due medici ospedalieri chiamavano in giudizio la ASL per vedersi riconosciute le retribuzioni relative a prestazione rese in regime di intramoenia nei modi e tempi contemplati dal regolamento Aziendale per l’Attività Libero Professionale Intramuraria. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda dei ricorrenti, in quanto la Regione aveva previsto un tetto di spesa avente lo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi. Tale limite concerneva sia le prestazioni che l’ASL otteneva da strutture private e sia quelle che conseguiva dai propri dipendenti; avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano appello. Il giudice di secondo grado stabiliva che il correttivo della “regressione tariffaria”, finalizzato a determinare i limiti della spesa sanitaria al fine di garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, poteva trovare applicazione solo nei confronti delle prestazione erogate dalle strutture esterne convenzionate con le ASL e non con le attività libero-professionale intramuraria espletate dal personale dipendente al di fuori delle attività istituzionali. Infatti se la ratio ispiratrice del meccanismo della regressione tariffaria era da ricercare nell’esigenza di contenimento della spesa sanitaria, era altrettanto evidente che tale criterio poteva trovare applicazione solo nelle prestazioni rese da strutture esterne accreditate. Solo in presenza di tali prestazioni si poteva ravvisare l’esigenza di una progressiva riduzione delle tariffe, nell’ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica e di un contenimento dei costi del servizio sanitario regionale. Invece, l’espletamento dell’attività libero –professionale intramoenia da parte dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale non comportava alcun aggravio per le ASL; anzi queste ultime incassavano parte del compenso corrisposto dal beneficiario della prestazione. Pertanto il meccanismo della regressione tariffaria non si concilia con l’attività libero-professionale in regime intramuraria. Tale conclusione si pone in sintonia con l’intenzione del legislatore di favorire l’attività intramoenia mediante la decurtazione delle indennità dei medici che usufruiscono della facoltà di svolgere la professione extra moenia. Quindi i medici che svolgono attività intramoenia non sono soggetti alla regressione tariffaria prevista dalla Regione per le prestazioni erogate dalle strutture esterne convenzionate con le ASL. |
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