lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 25 marzo 2010

COSÌ CAMBIA IL CONTENZIOSO DEL LAVORO

Articolo di Lucia Valente da www.lavoce.it
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Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge 1167-B. Per favorire la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, introduce all´articolo 31 una pluralità di rimedi, facoltativi e volontari, alternativi al ricorso al giudice del lavoro e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione. Ma le nuove disposizioni riguardano anche numerosi altri aspetti. Ecco una scheda ragionata per capire meglio le nuove regole e gli interventi a conclusione della discussione in Senato del rappresentante della maggioranza, il senatore Giuliano e del rappresentante dell´opposizione, il senatore Ichino.

Il disegno di legge 1167-B, approvato definitivamente al Senato. lo scorso 3 marzo, introduce, tra l’altro, la nuova disciplina su conciliazione e arbitrato nel contenzioso in materia di lavoro.
Il tema è affrontato all’articolo 31, su cui qui ci soffermiamo. Per l’approfondimento degli altri articoli che compongono l’intero disegno di legge rinviamo invece all´allegato pubblicato in calce.

L´ARTICOLO 31

L’articolo 31 del disegno di legge, profondamente modificato dal Senato in seconda lettura, ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro. Al fine di favorire la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, la disposizione introduce una pluralità di rimedi alternativi – facoltativi e volontari - al ricorso al giudice del lavoro e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione già disciplinate dall’articolo 76 del decreto legislativo 276/2003.

LA CONCILIAZIONE

Innanzitutto il comma 1, che riscrive l’articolo 410 codice di procedura civile, dispone che il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, attualmente obbligatorio, diviene facoltativo, fatta eccezione per il ricorso avverso la certificazione di un contratto di lavoro.
Per quanto riguarda la composizione delle commissioni di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, spicca la disposizione che riconosce la nomina, tra gli altri, di rappresentanti sindacali nell’ambito di organizzazioni rappresentative a livello territoriale.
La procedura, invece, ricalca quanto già era previsto per le controversie di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Se non sono rispettate le formalità della procedura o se la conciliazione non riesce, la domanda giudiziale diventa procedibile.
Alla commissione di conciliazione sono affidati compiti di mediazione. La norma dispone che se la conciliazione non riesce o le parti non accettano la proposta di bonario componimento della lite, ciò avrà un peso nel futuro giudizio di merito, visto che il giudice ne può tenere conto in sede di giudizio (e non solo ai fini delle spese di giudizio). Questo può scoraggiare le parti ad affidarsi al conciliatore.
Analoga disposizione è sancita per il rifiutosenza giustificato motivo della proposta transattiva effettuata alla prima udienza dal giudice.

L´ARBITRATO

Il tema dell’arbitrato volontario o libero, invece, è disciplinato nei commi 5-8 dell’articolo 31.
Il comma 5 riscrive l’articolo 412 del codice di procedura civile e introduce una prima possibilità di ricorso all’arbitrato irrituale da adottare secondo equità durante la procedura di conciliazione.
Le parti hanno la facoltà di ricorrere all’arbitrato irrituale durante questa fase per risolvere la lite già insorta per la quale sia pendente o sia fallito il tentativo di conciliazione e possono autorizzare la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, a decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Solo se il compromesso lo disponga, gli arbitri possono avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti. La norma dispone inoltre le parti devono indicare nel compromesso le norme invocate a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità.
Questo inciso, può essere interpretato nel senso che il collegio arbitrale è tenuto ad applicare le norme di diritto indicate dalle parti con facoltà di contemperamento equitativo, facendo ricorso all’equità solo in via integrativa.
Il lodo arbitrale, ha forza di legge tra le parti (1372 c.c.) ed è sottratto all’impugnazione (art. 2113 , comma 4, c.c. salva restando l’impugnazione di diritto comune). Il lodo è impugnabile, anche in deroga all’articolo 829 c.p.c., commi quarto e quinto, solo se le parti lo hanno previsto nel mandato. In caso contrario, il lodo deve reputarsi inappellabile .
Una diversa modalità di composizione stragiudiziale della controversia mediante la conciliazione o l’arbitrato, alternativa alla precedente, è quella prevista dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative e disciplinata dal comma 6 dell’art. 31, che riscrive l’articolo 412 ter del codice di procedura civile (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva).
Altra ipotesi di risoluzione arbitrale o conciliativa della controversia è prevista dall’articolo 412 quater (Altre modalità di conciliazione e arbitrato), riscritto dal comma 7. La norma dispone che le parti hanno la facoltà di avvalersi, in alternativa all’autorità giudiziaria, di un collegio di conciliazione e di arbitrato irrituale, costituito da un rappresentante nominato direttamente da ciascuna delle parti e da un terzo membro in funzione di presidente che è scelto di comune accordo tra i professori universitari di materie giuridiche e tra avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
La parte ricorrente con la presentazione del ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato può richiedere che la lite sia decisa dagli arbitri secondo equità.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato, nomina il proprio arbitro.
La norma disciplina in modo dettagliato la procedura per la nomina del presidente, per la redazione e lo scambio degli scritti difensivi, e per la liquidazione del compenso al presidente del collegio.
Gli arbitri alla prima udienza tentano la conciliazione. Se questa non riesce decidono la controversia mediante un lodo che ha valore strettamente negoziale, impugnabile – dunque appellabile – se ciò sia stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Il comma 8 dell’articolo 31 estende la possibilità di compromettere in arbitri le controversie in materia di lavoro pubblico. Èchiaro che questa estensione finirà per consentire l’aggiramento delle norme dettate per garantire la trasparenza e l’imparzialità della pubblica amministrazione, in materie delicate quali assunzioni, promozioni, passaggi d’area, e inquadramento del personale. La norma, per come è formulata, desta forti dubbi di incostituzionalità per violazione dell’articolo 97 Costituzione, se non verrà accompagnata da disposizioni volte a limitarne drasticamente l’applicazione.

LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Da ultimo deve essere segnalato il comma nono dell’articolo 31 che introduce la possibilità di inserire nel contratto individuale di lavoro la clausola compromissoria, ovvero la clausola con cui le parti si impegnano a deferire a terzi le possibili future controversie tra loro insorte in ordine alla esecuzione o interpretazione del contratto, e che autorizza l’arbitrato di equità secondo le disposizione degli articoli 412 e 412 quater sopra richiamati.
La clausola compromissoria deve essere prevista da accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In assenza dei predetti accordi, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, le disposizioni in materia di clausola compromissoria sono automaticamente operative.
La clausola compromissoria, può inoltre essere stabilita nel contratto individuale fin dal momento dell’assunzione nel caso in cui il contratto sia stato certificato – a pena di nullità della clausola – dalle apposite commissioni. Anche questa norma, che autorizza le parti individuali a rinunciare al giudice del lavoro in favore della giustizia privata, desta dubbi di costituzionalità considerata la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il lavoratore al momento dell’assunzione e considerato altresì che l’arbitrato di equità attribuisce all’arbitro il potere di decidere prescindendo dalla rigorosa osservanza delle regole di diritto, con la conseguenza che resta preclusa alle parti la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme inderogabili.

AUTRICE: LUCIA VALENTE: Ricercatore di diritto del lavoro dell’università Sapienza di Roma e docente di Diritto del lavoro della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Sapienza. Autrice del libro di "Consuetudini e usi nel rapporto di lavoro subordinato" (Giuffrè, 2006). Vincitrice del premio Marco Biag e autrice di saggi e articoli, pubblicati su riviste giuridiche, in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale.

 
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