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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 23 aprile 2010

MOBBING E REATO DI ATTI PERSECUTORI: ELEMENTI COMUNI E DIFFERENZIALI

ARTICOLO DI BARBARA CAPICOTTO (Avv. Foro di Roma)
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Il mobbing è una fattispecie rilevante in sede civile, la cui definizione e elementi caratterizzanti, in mancanza di una specifica legge, sono stati individuati nell’ultimo decennio, dalla copiosa giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina. Si tratta di una fattispecie dunque di “creazione” giurisprudenziale, con efficacia preminentemente civile - quanto agli interessi lesi, alle conseguenze giuridicamente rilevanti ed ai rimedi esperiti. Non è da escludere che le singole azioni vessatorie non assumano anche una rilevanza in sede penale qualora i fatti perpetrati integrino le fattispecie proprie di molestie, minacce, lesioni, violenza privata o altri fatti penalmente rilevanti nel nostro ordinamento.

A tal proposito, particolarmente interessante e utile nella pratica giudiziaria, appare a chi scrive, evidenziare alcuni profili di somiglianza tra gli elementi caratterizzanti il fenomeno del mobbing in ambito lavorativo e la fattispecie di reato intitolata “atti persecutori” (nota anche come Stalking, dall’inglese to stalk), introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 38 del 2009 e disciplinata dall’art. 612 bis c.p..
Gli elementi che accomunano il mobbing ed il recente reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) sono che entrambi presuppongono la reiterazione di atti che hanno la finalità di indurre il soggetto passivo in uno stato di soggezione e sofferenza psico-fisica. Alla ripetitività, alla pluralità delle condotte e alla costanza con cui sono messi in atto i singoli comportamenti dall’agente deve essere sotteso, come elemento unitario, la consapevolezza nell’agente sia della molteplicità delle condotte sia della “invasione”che per mezzo di esse si determina nella sfera della vita della “vittima” . Nel reato di atti persecutori vi è dunque una progressione delle condotte di tipo peggiorativa che produce delle ripercussioni negative sulla persona della vittima e sulla sua sfera privata, tanto da indurla nei casi più gravi al “mutamento delle proprie abitudini di vita” . Le conseguenze negative del reato, come si legge dalla norma, comportano una lesione della riservatezza, dignità e libertà morale del destinatario, che possono ripercuotersi anche sulla integrità fisica del soggetto stolkizzato che, come per la vittima di mobbing, somatizza le sofferenze morali e psichiche subite.
Elemento differenziale delle fattispecie descritte, è che nel mobbing le singole condotte vessatorie sono sfumate e possono anche non assumere in sé rilevanza penale o di illecito civile , mentre nel caso del reato di atti persecutori ciò che caratterizza l’elemento costitutivo è che i comportamenti stalkizzanti costituiscono di per sé reati autonomi. Il reato si attua, infatti, attraverso minacce e molestie - insieme o in alternativa- e quindi con azioni che di per sé sono punibili come reato, poste in essere per un ulteriore scopo vietato dalla legge. E’ proprio la rilevanza penale delle singole condotte e degli effetti delle stesse (descritti analiticamente dall’art. 612 bis c.p).che giustifica l’incriminazione degli atti persecutori rispetto al mobbing che ha invece una rilevanza strettamente civilistica. In tale ultimo caso, ormai è pacifico che, le attività vessatorie producono sul lavoratore discriminato pregiudizi di ordine morale (mortificazioni,disagi quali sensazione d’abbandono o di emarginazione), aggressioni alla sfera psichica (mutamenti del carattere e dell’umore, stato perdurante di depressione, senso di persecuzione, tendenza all’isolamento, difficoltà o rifiuto di istaurare rapporti sociali e difficoltà a relazionarsi all’interno della propria famiglia), con riflessi anche sulla personalità della vittima, comportando evidenti e conclamate patologie di natura psicosomatica (quali gastrite, ulcera, malattie nervose, insonnia e, nei casi più gravi, la sindrome post traumatica da stress o altri disturbi della personalità, con episodi culminati nel suicidio).
Tali effetti sono comuni anche al reato in esame che però sussiste – come specifica il legislatore, solo qualora le condotte reiterate cagionino nella vittima un “grave e perdurante stato d’ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o il cambiamento delle proprie abitudini di vita.”
In definitiva, si può ritenere che il discrimen tra le due fattispecie civile (mobbing) e penale (atti persecutori) in esame è rappresentato dalle modalità con cui in concreto è posta in essere la c.d. condotta abusante: se siamo in presenza di fatti qualificabili come minaccia o molestia ai sensi del c.p.,il mobbing può assumere rilevanza anche in sede penale e può essere denunciato come fatto costituente reato (di violenza privata, lesioni, minacce, atti persecutori ecc.); in tal caso l’autore si troverà esposto oltre che alla causa civile per risarcimento del danno (patrimoniale, biologico/morale/esistenziale) anche all’esercizio dell’azione penale ed alla conseguente responsabilità nonché alla sottoposizione delle misure restrittive della libertà personale.


 
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