lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 13 maggio 2010

Licenziamento illegittimo

Interessante pronuncia della Cassazione, con cui è stato statuito che al risarcimento del danno medio tempore non si decurtano gli emolumenti percepiti a titolo di C.i.g.
(Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 19.11.2009 n. 24447)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente -

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

xx;

• ricorrente -

contro

xx;

• controricorrente -

e sul ricorso n. 29709/2006 proposto da:

xx;

• ricorrente -

contro

xx;

• controricorrente -

avverso la sentenza n. 1864/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/10/2005 R.G.N. 412/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio; udito l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO per delega SISTO – DI CAGNO; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Depositato il 5 aprile 2001, C. P. aveva chiesto al Tribunale di Bari l’annullamento del licenziamento comunicatogli da Case di Cura Riunite (CCR) s.r.l. In amministrazione straordinaria, con la condanna della Città di Bari Hospital (C.B.H.) s.p.a., società cessionaria dell’azienda della prima, a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro, con le ulteriori conseguenze di cui all’art. 18 c.p.c..

In via subordinata, aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a transitare alle dipendenze della C.B.H. s.p.a., con decorrenza dal 1 luglio 2000 ex art. 2112 c.c. E, in ulteriore subordine, la condanna delle due società, eventualmente in solido, a reintegrarlo nel posto di lavoro e alle conseguenze di cui all’art. 18 S.L..

Il ricorrente aveva esposto, a sostegno delle proprie domande che, licenziato dalla CCR s.r.l. Con comunicazione dell’1 maggio 2000, a seguito di una procedura di mobilità attivata ai sensi della L. n. 223 del 1991 in data 12 ottobre 1999, aveva ricevuto in data 3 luglio 2000 da tale società la comunicazione della revoca del licenziamento con conseguente collocamento in CIGS, ai sensi della L. n. 223 del 1991 , art. 3 ora citata, a decorrere dalla data del licenziamento.

Poiche’ in data di poco precedente, con atto pubblico del 29 giugno 2000, la società, su autorizzazione del Ministero dell’industria del 5 maggio 2000, aveva ceduto la propria azienda alla C.B.H. s.p.a., la quale aveva acquisito la parte residua del personale precedentemente occupato dalla CCR. (poco meno di 1000 dipendenti su circa 3000 preesistenti al licenziamento), il ricorrente aveva dichiarato di non accettare la revoca del licenziamento e quindi, dopo avere inutilmente attivato due procedimenti ex art. 700 c.p.c., aveva formulato nel giudizio di merito le domande sopraindicate.

Nel giudizio conseguente, in cui si erano difese le due società, il Tribunale e successivamente la Corte d’appello di Bari avevano accolto le suddette domande.

In particolare, la Corte territoriale aveva accertato che il lavoratore non aveva accettato la revoca del licenziamento neppure implicitamente.

La Corte aveva infatti, in particolare, escluso, a quest’ultimo proposito, che la percezione del trattamento CIGS a zero ore, conseguente alla comunicazione di revoca del licenziamento, potesse essere equiparata ad accettazione tacita di questa, in ragione del fatto che la prestazione del trattamento era effettuata dall’INPS, senza alcun contatto tra le parti.

La Corte aveva infine ritenuto applicabile, quanto al passaggio anche del rapporto del lavoratore appellato, la disciplina di cui all’art. 2112 c.c. Al trasferimento di azienda dalla CCR. s.r.l. In amministrazione straordinaria alla C.B.H. s.p.a..

Su ricorso per Cassazione della C.C.R. s.r.l. In amministrazione straordinaria e della C.B.H. s.p.a., questa Corte, con sentenza n. 12107 del 2004, aveva accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, avendo ritenuto necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In proposito, questa Corte ha anzitutto affermato la possibilità in astratto di una tacita accettazione della revoca del licenziamento e rilevato che tale accettazione sarebbe suscettibile di comportare la rinuncia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dall’intimato licenziamento, a condizione che ne sia accertata in maniera sicura la volontà abdicati va, nel senso che la condotta dell’accettante attesti in modo univoco la volontà di dismettere tali diritti entrati nel suo patrimonio e non sia viceversa “compatibile con altre specifiche ed individuabili motivazioni rivelatrici dell’intento conservativo dei propri dirittii.

Cio’ premesso, la Corte ha censurato l’affermazione di principio della Corte territoriale, secondo la quale il percepimento del trattamento della CIGS non e’ equiparabile ad accettazione della revoca del precedente licenziamento, in quanto tale trattamento sarebbe a carico dell’INPS e pertanto nessun contatto intercorrerebbe tra le parti del rapporto di lavoro.

Il lavoratore in CIG e’ infatti pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro e la corresponsione del trattamento da parte di quest’ultimo (ancorche’ in luogo dell’INPS) e’ del resto la regola, l’eccezione alla quale non esclude peraltro che il rapporto sia comunque operante, sia pure con obbligazioni ridotte.

Per cui il giudice di merito, invece di fermarsi alla affermazione indicata, frutto di un errore di diritto, avrebbe dovuto accertare se la condotta del lavoratore fosse suscettibile di concretizzare una accettazione, tacita e senza alcuna riserva, della revoca del licenziamento, indagando sulla eventuale consapevolezza da parte del lavoratore del contesto generale riguardante le notorie difficoltà economiche in cui versava la società CCR, che imponeva radicali interventi strutturali, in particolare la cessione ad altra società del complesso aziendale, anche attraverso la preventiva riduzione del personale.

“Nella stessa direzione, e sempre attraverso una esauriente ed attenta valutazione dell’intero materiale probatorio... il giudice d’appello avrebbe dovuto accertare se il lavoratore aveva accettato la cassa integrazione con la consapevolezza di usufruire di una vantaggiosa alternativa ad una possibile (e legittimamente praticabile) riduzione di personale...

In tale consapevolezza, se riscontrata, si sarebbe potuto, con innegabile coerenza logica, ravvisare una rinunzia a far valere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. Lav. E la consequenziale accettazione di un ripristino del rapporto lavorativo con effetti risalenti ad epoca successiva alla cessione del complesso aziendale.

Il che, avrebbe, a sua volta, finito per determinare il venir meno di qualsiasi pretesa all’assunzione al lavoro – ai sensi del disposto dell’art. 2112 c.c.- da parte della CBH come società cessionario”.

La Corte ha quindi distinto, ai fini dell’accertamento indicato, la situazione dei lavoratori che, dichiarando di non accettare la revoca del licenziamento, avevano altresi’ chiesto di condividere l’assegno di CIGS quale indennità di mobilità da coloro che non avevano formulato quest’ultima richiesta, affermando che solo per i primi si rendeva necessario un accertamento circa le modalità della richiesta e una specifica e peculiare valutazione degli intenti perseguiti, tenuto conto delle scansioni temporali della vicenda.

Alla luce di cio’, per essi l’esclusione di un rifiuto di accettare la revoca avrebbe dovuto passare attraverso una verifica in concreto, in esito ad una valutazione dei comportamenti tenuti nel non breve periodo corrente dalla revoca del licenziamento alla data del documento in parola.

Per coloro invece che avevano riscosso senza riserve il trattamento di CIGS si imponeva, secondo la Corte, una diversa verifica volta “tra l’altro ad accertare se la relativa prestazione fosse stata erogata dalla società CCR direttamente o dall’Istituto previdenziale (in questa seconda ipotesi non potevano trascurarsi accertamenti in fatto sulle circostanze in base alle quali era stato adottato il provvedimento ministeriale, potendosi – e’ opportuno ribadirlo – la riscossione considerarsi – in relazione alle sue modalità ed ai fatti pregressi che avevano coinvolto numerosi dipendenti del settore della sanità della città di Bari – come comportamento attestante, senza equivocità alcuna, l’accettazione della revoca del licenziamento o, di contro, come mero comportamento privo di qualsiasi significato negoziale...)”.

Prosegue quindi la Corte “In questa delicata opera di ricostruzione del significato da assegnarsi alla condotta dei lavoratori, non era certo secondario considerare (ponendolo in correlazione con i fatti che ad esso avevano condotto) il contenuto, l’efficacia e la ratio dell’accordo sindacale del (OMISSIS), la cui operatività - sia pure al diverso fine di valutare il ricorso nel caso concreto degli estremi per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. (o della sua esclusione ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 5), e’ stata contestata dalla Corte territoriale”.

“Per concludere, spettava unicamente al giudice di merito valutare la congruità o meno – con riguardo a tutti i complessi e numerosi dati fattuali che hanno accompagnato nel tempo la vicenda per cui e’ causa – della condotta tenuta dai lavoratori – ma questi era tenuto a fornire valide ragioni del suo convincimento.

“Non risultando, pertanto, la sentenza impugnata sor retta da una motivazione congrua e corretta sul piano logico – giuridico la stessa va riformata previo accoglimento, per quanto di ragione del primo motivo di cui ai ricorsi delle società”.

Riassunto il giudizio da parte del lavoratore, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 27 ottobre 2005, ha respinto gli appelli delle due società confermando le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bari.

In proposito, la Corte d’appello di Lecce, ricordata la sequenza dei fatti, ha rilevato che il lavoratore, ben consapevole della situazione di crisi della C.C.R. E delle vicende che avevano determinato il trasferimento di azienda e l’entità degli esuberi, aveva impugnato il licenziamento prima del trasferimento di azienda, ribadendo con lettera successiva del 24 maggio 2000 di non volere accettare la preannunciata revoca dei licenziamenti e confermando il proprio interesse a far valere l’illegittimità del licenziamento nei confronti della società indicata come futura cessionaria dell’azienda.

Era seguita una serie di iniziative giudiziarie promosse dal lavoratore fino al ricorso introduttivo del presente giudizio (preceduto da due ricorsi ex art. 700 c.p.c., depositati rispettivamente il 7 giugno 2000, prima della comunicazione di revoca del licenziamento e il 3 novembre 2000, successivamente a tale revoca), che smentirebbero, secondo la Corte d’appello, l’ipotesi di una accettazione da parte sua della revoca, del resto esplicitamente esclusa con dichiarazione a verbale resa all’udienza del 10 luglio 2000 e nota alla società C.C.R., come persistente anche successivamente, come risulterebbe da una nota del 10.10.2000 del suo difensore.

Inoltre, secondo la Corte territoriale non era stata mai revocata da tale società la comunicazione del nominativo del lavoratore quale collocato in mobilità, cosi’ determinandosi un clima di incertezza in ordine alla reale situazione dello stesso, come risulterebbe confermato da una nota del 17 ottobre 2000 dell’ufficio di mobilità della Regione, il quale aveva fatto presente alla C.C.R. Che recentemente stavano pervenendo richieste, verbali e scritte, di lavoratori che, anche con riferimento ad un contenzioso in atto, chiedevano l’inserimento nelle liste di mobilità, invitando la CCR a comunicare i nominativi di coloro che andavano ivi inseriti.

In definitiva, su circa 3000 dipendenti della C.C.R., quasi 1000 erano transitati in C.B.H. A seguito del trasferimento di azienda e 2000 erano stati collocati in CIGS, dei quali ultimi solo trenta avevano promosso le azioni giudiziarie, per cui, secondo la sentenza, sarebbe evidente che essi e solo essi non avevano accettato al revoca, effettuando altresi’ la comunicazione all’ufficio di mobilità sopra ricordata.

Per quanto riguarda la significatività, sul piano indicato della eventuale accettazione tacita della revoca, del percepimento del trattamento CIGS, la Corte territoriale l’ha esclusa, rilevando che tale trattamento era stato erogato dall’INPS e non dalla società, la quale anche in altri modi aveva manifestato la volontà di ritenere ormai conclusi i rapporti di lavoro dei 2000 dipendenti – del resto destinati chiaramente ad estinguersi – e che ancora alla fine di luglio aveva espresso l’intenzione di considerare ancora in mobilità i dipendenti che lo avessero chiesto, peraltro senza poi tenere in alcun cono la chiara manifestazione di volontà del controricorrente in tal senso.

Da tutto cio’ emergerebbe chiaramente che quest’ultimo ha sempre espresso la volontà di non aderire alla revoca del licenziamento, del resto operata da una società che ormai aveva esaurito ogni attività, mentre la percezione a parte sua del trattamento CIGS si inquadrerebbe anzitutto in quel clima di incertezza dovuto alla mancata revoca della procedura di mobilità e delle relative comunicazioni nonche’ alla mancanza di notizie certe circa il percepimento del trattamento CIGS e comunque non avrebbe un significato certo, tenuto anche conto che l’importo dell’indennità di mobilità e’ identico a tale trattamento nei primi dodici mesi.

Cosi’ confermato l’accertamento del giudice di prime cure, la Corte d’appello di Lecce ha esaminato gli altri motivi di censura, ritenuti assorbiti da questa Corte, relativi anzitutto alla dedotta inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. Nel trasferimento di azienda dalla C.C.R. Alla C.B.H. Sia per la dedotta necessità di una concessione amministrativa per svolgere la relativa attività, sia per la presenza di accordi sindacali sottoscritti il (OMISSIS) che, ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 e in presenza della cessazione dell’attività da parte della CCR, avrebbero legittimamente stabilito il trasferimento solo di parte del personale dell’impresa cedente alla C.B.H..

Anche tali censure sono state ritenute infondate, la prima soprattutto sulla base di una interpretazione conforme alla direttiva comunitaria dell’art. 2112 c.c. E la seconda per la mancata ricorrenza delle condizioni di legge (cessazione dell’attività e specifico accordo sindacale raggiunto nell’ambito della procedura ex art. 47 citato) per il trasferimento solo parziale del personale.

Infine, la Corte d’appello di Lecce ha confermato l’accertamento del giudice di prime cure relativamente alla violazione della procedura di mobilità, sia quanto alla comunicazione iniziale L. n. 223 del 1991, ex art. 4, commi 2 e 3 ritenuta reticente, sia con riguardo al superamento del termine di 120 giorni di cui all’art. 4 medesima legge, comma 9 per la collocazione in mobilità dei lavoratori, sia infine quanto alla puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, come prescritto da tale ultima norma.

Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio propone ora ricorso la C.C.R. s.r.l., in liquidazione (già in Amministrazione straordinaria) affidandolo a quattro motivi, illustrati poi con memoria ex art. 378 c.p.c..

Analogo ricorso per Cassazione, qualificabile come ricorso incidentale, propone con atto separato la C.B.H. s.p.a..

Resiste alle domande il C. con propri rituali controricorso.

Diritto

1 – I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza.

2 – Col primo motivo di ricorso, la Case di Cura Riunite s.r.l. In liquidazione (già in amministrazione straordinaria) e la Città di Bari Hospital s.p.a. Denunciano, in ordine alla revoca del licenziamento, la violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., della normativa in materia di CIGS, della L. n. 223 del 1991, art. 4 e segg. dell’art. 2697 c.c., comma 2, degli artt. 116, 416, 437 e 394 c.p.c. E della normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi.

Dopo aver riprodotto ampi passi della sentenza rescindente di questa Corte, le società sostengono che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto in maniera fedele alle indicazioni ivi stabilite, limitandosi a ribadire molte delle argomentazioni già censurate e incorrendo pertanto sia in vizi in procedendo che in vizi in indicando.

In proposito, censurano anzitutto, in termini di violazione dell’art. 100 c.p.c., il rilievo dato dalla sentenza all’attivismo giudiziario del lavoratore, in quanto dovrebbe dimostrare l’interesse dello stesso a far valere tutti i diritti scaturenti dall’impugnato licenziamento, mentre tale interesse deve viceversa costituire la condizione e non l’effetto delle iniziative giudiziarie.

Inoltre, da nessun atto del processo risulterebbe che il lavoratore abbia mai richiesto l’inserimento nelle liste di mobilità, come affermato dalla Corte territoriale in violazione dell’art. 115 c.p.c. E con vizio di motivazione in quanto non e’ indicato da quale documento la Corte abbia desunto tale fatto.

In un passaggio della sentenza, la Corte d’appello aveva inoltre affermato che la materiale percezione del trattamento CIGS era eccezione nuova in giudizio, ma cio’ violerebbe la L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 7 in quanto collocamento in CIGS e successiva erogazione del relativo trattamento sarebbero due facce della medesima medaglia.

Tutto cio’ comporterebbe altresi’ la violazione della regola sull’onere della prova, in quanto gravava sul lavoratore l’onere di dedurre e provare il rifiuto del trattamento CIGS e la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità.

La Corte avrebbe poi escluso la “consapevolezza” nel controricorrente dei vantaggi del collocamento in CIGS in luogo del licenziamento sulla base della considerazione che il trattamento CIGS gli era stato erogato dall’INPS senza alcuna comunicazione da parte della CCR e del fatto che la procedura di mobilità e le comunicazioni relative non erano state revocate, quando viceversa la CCR gli aveva comunicato la revoca con il collocamento in CIGS e le ulteriori attività non erano obbligatorie.

A proposito della situazione di incertezza confermata dalla lettera dell’Ufficio politiche del lavoro della Regione alla CCR, le società ricordano di avere eccepito in appello l’inammissibilità della relativa produzione, avvenuta solo in tale sede, nonostante la possibilità di effettuarla prima a fronte della eccezione di mancanza di interesse per revoca del licenziamento formulata dalle società già con la memoria di costituzione in primo grado. Invocano pertanto, in proposito, la sentenza delle S.U. Di questa Corte n. 8202/05, deducendo violazione degli artt. 116, 416 e 437 c.p.c. Nonche’ dell’art. 394 c.p.c..

La motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria e insufficiente anche laddove ha ritenuto inequivoche le dichiarazioni rese in giudizio del lavoratore e viceversa di significato non univoco il fatto della percezione del trattamento CIGS, considerando che questa puo’ avere altre ragioni e che comunque coinciderebbe, nell’ammontare, con l’indennità di mobilità.

La Corte d’appello di Lecce avrebbe inoltre ripetuto l’errore logico della sentenza cassata, laddove ha ritenuto che il percepimento del trattamento CIGS rappresentasse unicamente un fatto inerente il rapporto previdenziale e d’altro lato che “il ripristino dell’originario rapporto di lavoro e’ nella specie inaccettabile”. Da cio’ deriverebbe la denunciata violazione della normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato e di CIGS oltre ad una insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione.

Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello di Lecce si e’ infatti attenuta alle indicazioni provenienti da questa Corte in fase rescindente, applicando i principi di diritto ivi enunciati e procedendo agli accertamenti richiesti, diretti ad enucleare, sulla base degli elementi di prova acquisiti, in particolare di quelli di cui all’art. 2727 c.c., la reale volontà del lavoratore destinatario della revoca del licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità, nel quadro complessivo della vicenda di profonda crisi aziendale della società C.C.R, per questo ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, culminata col trasferimento della relativa azienda alla C.B.H. s.p.a., con una parte ridotta del personale dipendente e la finale collocazione in CIGS L. n. 223 del 1991, ex art. 3 del restante personale da parte della CCR s.r.l. In a.s..

In proposito, infatti, l’originario ricorrente aveva sostenuto in giudizio di non avere accettato la revoca del licenziamento, in quanto questa ricostituiva il rapporto da epoca successiva al trasferimento dell’azienda da C.C.R. A C.B.H., mentre egli intendeva ottenerne l’annullamento con effetto ex tunc, con la finalità di essere coinvolto nel predetto trasferimento, a preferenza di una collocazione in CIGS da parte della impresa cedente, situazione, quest’ultima, della quale era inipotizzabile una evoluzione nel senso della ricostituzione della pienezza del rapporto di lavoro.

Le società avevano contrastato tale posizione, col sostenere, per quanto qui interessa, che era mancata in giudizio la prova del rifiuto di una tale revoca, anzi contraddetto dalla silenziosa accettazione del ricorrente del trattamento CIGS e quindi dalla ricostruzione del rapporto di lavoro con la CCR, sia pure in regime di sospensione delle obbligazioni principali.

Correggendo l’errore di diritto in cui era incorsa la Corte d’appello con la sentenza annullata e aderendo ai principi di diritto enunciati da questa Corte, i giudici leccesi in sede di rinvio, con un giudizio di fatto – incensurabile in questa sede di legittimità se non per l’eventuale coinvolgimento di erronee questioni di diritto o per vizio di insufficienza o contraddittorietà di motivazione -, hanno in proposito analizzato i fatti rilevanti sul piano dell’indagine commessale, in particolare il comportamento tenuto dal lavoratore prima, durante e successivamente alla revoca del licenziamento nel quadro complessivo della situazione venutasi a determinare, giungendo con ampia, articolata, ragionata motivazione, ad escludere l’accettazione della revoca del licenziamento da parte del ricorrente e con essa l’abdicazione alle pretese conseguenti, azionate nel giudizio.

La critica che le società formulano a tale valutazione, appare in parte muoversi su di un piano diverso da quello dell’indagine della Corte, confondendo quindi due diversi piani di indagine.

Cio’ avviene quando esse sostengono l’assenza di un interesse ad agire del ricorrente, che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare come preesistente alle iniziative giudiziarie di questi, anziche’ rinvenirne la dimostrazione in queste ultime.

Premesso infatti che già questa Corte ha accertato in sede rescindente la presenza nell’allora controricorrente dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. “per far valere che la revoca del licenziamento e’ insuscettibile di ripristinare in via diretta ed automatica l’originario rapporto lavorativo”, va rilevato che le considerazioni svolte dal giudice di rinvio quanto alle iniziative giudiziarie del lavoratore sono funzionali alla individuazione di eventuali elementi di prova, anche indiziari, della inesistenza di una accettazione della revoca del licenziamento, col conseguente abbandono dei diritti da essa nascenti, come sopra evidenziati e quindi sono inquadragli all’interno dell’accertamento di merito che il giudice deve compiere nella presente controversia, come indicato in sede rescindente, laddove questa Corte ha altresi’ avvertito di non confondere profili attinenti all’interesse ad agire con questioni di merito.

Anche le altre censure specifiche mosse dalle società alla sentenza impugnata, qualche volta favorite da una sorta di frazionamento del complesso discorso condotto dalla Corte territoriale in sede di analisi della volontà dell’originario ricorrente, estraendone le singole componenti dal contesto argomentativo complessivo, cosi’ depotenziandone il significato, sono comunque infondate.

Seguendo in proposito l’ordine espositivo dei ricorsi, si rileva che, nel denunciare la violazione dell’art. 115 c.p.c., e il vizio di motivazione della sentenza laddove questa ha affermato che il lavoratore aveva chiesto l’inserimento nelle liste di mobilità in luogo della CIGS, le società omettono di considerare il dato di fatto, sul cui accertamento fonda tale affermazione nella sentenza impugnata. Trattasi infatti di uno degli indizi (che non e’ rimasto isolato) a sostegno della tesi difensiva del lavoratore, desunti dalla Corte d’appello ex art. 2727 c.c. Dalla dichiarazione contenuta nella lettera in data 17 ottobre 2000 dell’ufficio della mobilità della Regione, secondo cui alcuni lavoratori “(anche con riferimento ad azione giudiziaria dai medesimi promossa)” avevano dichiarato per iscritto o oralmente la loro volontà di permanere nelle liste di mobilità nonche’ dal fatto che dei circa 2000 dipendenti, il cui licenziamento era stato revocato con conseguente collocazione in CIGS, solo una trentina aveva promosso azioni giudiziarie, rispetto alle quali appariva coerente la mancata accettazione di tale revoca.

Con un ulteriore rilievo, le società ricorrenti censurano l’utilizzazione della lettera citata da parte del giudice di rinvio, denunciandone la tardiva produzione in sede di appello, come del resto già in tale sede eccepito, ma non deducono, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per Cassazione (su cui cfr., per tutte, da ultimo, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), se la Corte d’appello, che, alla stregua dell’orientamento consolidato di questa Corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite civili 20 aprile 2005 n. 8292 citata dalle stesse ricorrenti, aveva il potere, nel rito del lavoro ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, di ammettere anche d’ufficio nuovi mezzi di prova, abbia o meno ammesso la produzione documentale indicata.

Del tutto irrilevante e’ inoltre la denuncia di violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 7 per avere la Corte qualificato come nuova l’eccezione relativa alla materiale percezione del trattamento CIGS da parte del lavoratore, volta che non risulta (ne’ le ricorrenti deducono il contrario) che la Corte abbia da tale affermazione tratto alcuna conclusione sfavorevole alle tesi delle società, come risulta dall’esposizione del contenuto della sentenza sopra effettuata.

Immotivata, se non in maniera meramente assertiva, appare poi la denuncia di insufficienza e contraddittorietà della sentenza, laddove i giudici di rinvio, con una valutazione di merito ad essi riservata, hanno ritenuto inequivoche e quindi prevalenti sul possibile significato della percezione del trattamento CIGS le dichiarazioni esplicite del lavoratore rese anche in giudizio di non voler accettare la revoca del licenziamento e di voler vedere il proprio rapporto di lavoro transitare alle dipendenze della cessionaria.

Valutazione che, con motivazione adeguata, ha posto in evidenza – in contrapposizione – la non univoca significatività, sul piano considerato, della percezione del trattamento previdenziale CIGS, nel caso in esame erogato direttamente dall’INPS, in misura equivalente all’indennità di mobilità e in un contesto in cui era con sicurezza da escludersi la possibilità di ricostituzione della pienezza di rapporto con la C.C.R. (valutazione evidentemente ben diversa da quella che aveva originato la cassazione della sentenza di appello in sede rescindente).

In definitiva, il motivo di ricorso svolto non riesce a cogliere e contestare in maniera convincente il significato complessivo dell’operazione compiuta dal giudice di rinvio in piena aderenza con le indicazioni provenienti da questa Corte, anche con riguardo alla ripartizione tra le parti dell’onere della prova, correttamente ritenuto assolto sulla base degli elementi anche indiziari evidenziati.

3 – Col secondo motivo di ricorso, le società denunciano la violazione dell’art. 2112 c.c., della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, dell’art. 116 c.p.c. E di principi di diritto comunitario nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi.

Con la sua decisione di ritenere applicabile l’art. 2112 c.c. In quanto il trasferimento sarebbe avvenuto non in virtu’ di un provvedimento amministrativo ma di un atto negoziale tra privati, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare il fatto, pacifico, che l’attività in convenzione col SSN, già gestita dalla C.C.R. In amministrazione straordinaria, richiedesse una nuova convenzione tra C.B.H. E la Regione Puglia.

Le società sostengono che l’art. 2112 c.c., nel testo precedente alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, non si applicava all’ipotesi di trasferimento di azienda svolgente attività gestita in regime di concessione amministrativa.

Censurano altresi’ l’affermazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbe applicabile al caso di specie la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 per la mancata ricorrenza delle due condizioni ivi previste: la cessazione dell’attività della cedente e il raggiungimento di un accordo sindacale circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione.

Infatti l’attività della CCR sarebbe cessata al momento del trasferimento di azienda, come risulterebbe dall’accordo sindacale del (OMISSIS) che subordinava l’assunzione di 981 dipendenti da parte della CBH all’avvio dell’attività, dopo aver ricevuto le autorizzazioni amministrative; dal fatto che a decorrere dal 14 maggio 2000 ai dipendenti CCR era stato concesso il trattamento CIGS ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 3 che subordina l’intervento alla cessazione dell’attività; dalla circostanza che l’attività liquidatoria della CCR era terminata col 14 maggio 2000.

La contraria affermazione della Corte di rinvio violerebbe pertanto l’art. 116 c.p.c. E sarebbe sostenuta da una motivazione insufficiente.

Ma se anche dovesse ritenersi che nel caso in esame non vi fosse stata cessazione di attività da parte della CCR, la circostanza sarebbe, secondo le ricorrenti, irrilevante ai fini della non applicabilità dell’art. 2112 c.c. (le ricorrenti citano Cass. 21 marzo 2001 n. 4073), come sarebbe poi confermato dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63.

Le società sostengono altresi’ l’esistenza di un valido ed efficace accordo sindacale per il mantenimento anche parziale dell’occupazione, costituente la condizione indispensabile per poter derogare all’art. 2112 c.c..

Ed invero, se corrisponde a realtà il fatto che nell’accordo del (OMISSIS) non si fa menzione del personale in esubero (2038 dipendenti) in sede di trasferimento alla CBH, riguardante unicamente 981 persone e che, come accertato dalla sentenza impugnata, in quel momento gli altri erano licenziati, le società ricordano peraltro che in data 26 marzo 2001 le OO.SS. Avrebbero chiesto una riattivazione del tavolo negoziale, ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47 e, con successivo accordo del (OMISSIS), avrebbero ribadito che solo 981 dipendenti venivano trasferiti alle dipendenze della cessionaria mentre gli altri 2000 restavano alle dipendenze della CCR in CIGS. Tale accordo sarebbe infine pienamente opponi-bile anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti, in quanto mera condicio iuris per la produzione di un effetto stabilito direttamente dalla legge.

Anche per tale ragione, la decisione della Corte territoriale violerebbe l’art. 116 c.p.c. E la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 e sarebbe affetta dal vizio di omessa e insufficiente motivazione.

Le argomentazioni di sostegno al motivo in esame riproducono sostanzialmente analoghi rilievi mossi dalle ricorrenti in sede di giudizio di rinvio e che sono stati adeguatamente contrastati dalla sentenza impugnata.

Inoltre le relative questioni di diritto e non solo sono state già oggetto recentemente di esame da parte di questa Corte in sede di ricorso per Cassazione avverso una sentenza di appello di contenuto analogo a quella qui impugnata e relativa alla medesima vicenda sostanziale (Cass. 5 marzo 2008 n. 5929), la soluzione delle quali, in mancanza della formulazione nei ricorsi delle due società di ragioni capaci di contestarne la validità, va qui ribadita, anche in attuazione dei compiti di nomofilachia devoluti ai giudici di legittimità.

Anche nel caso in esame, va pertanto ribadito che “non vale addurre... che il trasferimento ex art. 2112 c.c. Era impedito, nel caso di specie, per richiedere l’attività sanitaria un rapporto di natura concessoria, atteso che, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, la C.B.H. Poteva spiegare, quale struttura privata, la propria attività imprenditoriale senza un provvedimento concessorio, come era dimostrato dal fatto che, sia pure relativamente ad alcuni comparti e ad alcune strutture, aveva operato al di fuori del regime di autorizzazione/concessione o accreditamento”.

A cio’ va aggiunto che, nel caso in esame, i giudici di rinvio hanno altresi’ istituito una interessante distinzione tra l’ipotesi in cui il trasferimento di azienda venga operato per effetto di un provvedimento amministrativo (cfr., ad es. Cass. 24 marzo 2004 n. 5934, in cui il trasferimento conseguiva alla delibera del Comune che trasformava un proprio servizio interno in una azienda autonoma e in una tale evenienza questa Corte aveva ritenuto inapplicabile l’art. 2112 c.c.) e quella in cui il trasferimento di azienda avvenga tra imprese private e per effetto di atti di privata autonomia, ma per svolgere l’attività relativa siano ne-cessane autorizzazioni o concessioni pubbliche.

E soprattutto, hanno invocato la regola della necessità, per quanto possibile, di interpretare le norme interne alla luce della disciplina comunitaria, per sostenere correttamente (e in linea con l’orientamento ultimo di questa Corte: cfr, Cass. 8 novembre 2004 n. 21248) che anche antecedentemente alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (che nella definizione di trasferimento di azienda prescinde dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento e’ attivato) e in applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte di giustizia con le sentenze 19 maggio 1992, resa in causa C – 29/91, 14 settembre 2000, resa in causa C – 343/98 e 25 gennaio 2001, resa in causa C – 172/99, l’art. 2112 c.c., nel testo modificato dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 e’ invocabile anche nei casi in cui il trasferimento di azienda derivi da decisioni unilaterali di pubbliche amministrazioni per i lavoratori il cui rapporto sia disciplinato dal diritto comune al momento del trasferimento.

Per quanto riguarda inoltre la dedotta applicabilità al caso in esame della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 va anzitutto rilevato che i giudici di rinvio (come, nella citata vicenda processuale parallela, i giudici di appello) hanno affermato – con accertamento di fatto non contestabile in questa sede e di fatto non contestato in maniera specifica – che, all’atto del trasferimento dell’azienda, la CCR non aveva cessato la propria attività per essere risultato dagli atti processuali che, pur dovendo detta attività cessare il 14 maggio 2000, sino al 30 giugno successivo erano stati mantenuti i contratti in corso con la CCR, dovendo subentrare in essi la CBH solo dal 1 luglio 2000, per cui difettava uno dei presupposti necessari, specificatamente in caso di impresa in amministrazione straordinaria (anche alla stregua della sentenza di questa Corte del 21 marzo 2001 n. 4073, citata dalle stesse ricorrenti, ma solo parzialmente, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata) per l’applicabilità della disposizione invocata.

Per quanto infine attiene all’ulteriore presupposto stabilito dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, va rilevato, anche in questo giudizio, che gli accordi sindacali del (OMISSIS) “non potevano impedire il trasferimento di azienda, avendo questa Corte piu’ volte affermato che la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, interpretato privilegiandone il significato maggiormente conforme al diritto comunitario di cui costituisce applicazione, in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda (direttiva 14 febbraio 1977 n. 77/187, a sua volta interpretata in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 25 luglio 1991 n. C – 362/89, D’Urso e dicembre 1995 n. C – 472/93, Spano e alla piu’ recente direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50”” nonche’ all’ultima razionalizzazione della relativa disciplina con la direttiva 2001/23/CE) “consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all’art. 2112 c.c. Allo scopo di salvaguardare le opportunità occupazionali, quando venga trasferita l’azienda di una impresa insolvente, purche’ - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro – il potere modificativo dell’imprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dell’Ordinamento interno e quindi non in maniera unilaterale, ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto collettivo e/o individuale” (Cass. n. 5929/08, cit, che richiama altresi’ le precedenti sentenze nn. 16673/03 e 4724/99).

Anche nel caso qui esaminato, la Corte territoriale ha evidenziato che l’intesa del 13 giugno 2000 non conteneva l’esplicita manifestazione di volontà di trasferire alla cessionaria solo una parte dei lavoratori che a quella data risultavano occupati nell’azienda della cedente o un qualche riferimento al destino occupazionale degli altri lavoratori dichiarati in esubero, dal momento che gli stessi erano stati già licenziati in data 11 maggio 2000.

Inoltre, i giudici del rinvio hanno ritenuto irrilevante sul piano considerato l’accordo del (OMISSIS) (raggiunto quando il giudizio era già pendente), da cui emergerebbe unicamente l’intento di una spiegazione postuma del contenuto “monco” della precedente intesa.

Le società ricorrenti ricordano peraltro che l’accordo del (OMISSIS) era stato stipulato a seguito della richiesta della riapertura del tavolo della trattative ex art. 47 cit. da parte dei sindacati ed era diretto a recuperare le possibilità consentite dal comma 5 di tale articolo, ma nulla controbattono alla corretta osservazione della sentenza impugnata secondo cui tale riapertura non poteva comunque pregiudicare i diritti acquisiti al patrimonio dei singoli per effetto del precedente trasferimento di azienda cui era applicabile l’art. 2112 c.c..

Alla luce delle argomentazioni sviluppate svolte dai giudici di rinvio, appare infine conseguente l’affermazione della irrilevanza delle considerazioni svolte in tesi dalle società in ordine alla collocazione sistematica dell’accordo sindacale all’interno della norma di legge in esame.

Concludendo, anche il secondo motivo dei ricorsi e’ infondato.

4 – Col terzo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 e il vizio di motivazione.

Le società censurano la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto non specificati in maniera sufficiente nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, commi 2 e 3 i motivi della riduzione, le possibili alternative non perseguibili e le misure programmate per fronteggiarne le conseguenze sul piano sociale, ha accertato il superamento del termine di 120 giorni di cui all’art. 4, comma 9 della medesima legge e la mancanza nella comunicazione di cui a tale ultima disposizione della puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta.

Le ricorrenti sostengono viceversa che la comunicazione iniziale era completa delle indicazione suddette e delle ragioni per le quali non erano perseguibili misure alternative al licenziamento, illustrate anche in un allegato richiamato nella comunicazione medesima.

Richiamano, in proposito, le sentenze di questa Corte che affermano che la specificazione e’ in funzione della finalità informativa, per cui non sempre deve essere dettagliatissima, specialmente quanto ai rimedi astrattamente possibili e alle ragioni per non adottarli.

Le società deducono altresi’ che per effetto dell’accordo del (OMISSIS) il termine per l’adozione dei licenziamenti non scadeva entro 120 giorni dal 26.11.99, ma alla data di cessazione dell’amministrazione straordinaria e cio’ era del resto nell’interesse dei lavoratori.

Il giudice di rinvio avrebbe del resto errato nel ritenere applicabile alla mobilità un termine stabilito solo per il licenziamento collettivo ex art. 24 della legge.

Da tutto cio’, le società traggono il convincimento della violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 e del vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Infine, quanto alla comunicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, le ricorrenti ribadiscono quanto affermato avanti alla Corte territoriale di rinvio e sostengono che le modalità erano già comprensibili nella comunicazione finale del 13 maggio 2000, ma comunque erano state poi specificate successivamente con nota del 28 giugno 2000 a seguito del rinnovo dei criteri medesimi imposta da un intervento della Prefettura di Bari (citano la sentenza delle S.U. Del 27 giugno 2000 n. 461, oltre a quelle 11 maggio 2000 n. 302 e 13 giugno 2000 n. 419).

Anche il motivo in esame e’ infondato.

Il giudice di rinvio ha infatti riscontrato nella procedura di mobilità posta in essere dalla CCR numerosi vizi procedurali, in particolare rilevando: a) che nell’iniziale comunicazione del 12 aprile 1999, letta anche in combinazione con i relativi allegati, erano contenute unicamente frasi di stile quanto alla individuazione dei motivi dell’eccedenza, delle misure alternative al licenziamento, della collocazione aziendale del personale eccedente; b) che non era stato rispettato il termine di 120 giorni dalla chiusura della procedura (26.11.99) per l’intimazione del licenziamento; c) non erano state sufficientemente specificate le modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1.

In proposito, va ribadito, con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, che nella materia dei licenziamenti collettivi, la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 assume un ruolo centrale nel controllo in ordine alla correttezza degli stessi, in tal modo affidato ex ante alle OO.SS., per cui l’omissione di essa o il non corretto adempimento degli obblighi di trattativa trasparente imposti al riguardo al datore di lavoro determina L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 12 e art. 5, comma 3 l’inefficacia dei licenziamenti (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 15 ottobre 2002 n. 14616, cui adde Cass. 5 marzo 2008 n. 5929, cit, 3 luglio 2004 n. 12229, 20 agosto 2003 n. 12255).

Nel caso in esame, la difesa delle ricorrenti si limita in proposito a contrastare i rilievi della sentenza impugnata, in particolare quanto alla pretesa correttezza delle comunicazioni iniziale e finale, richiamando il contenuto e gli allegati alle stesse, che afferma sufficientemente specifiche, senza peraltro riprodurne il contenuto o spiegare in maniera adeguata la rilevanza, sul piano dell’osservanza del disposto di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, della vicenda dell’annullamento della prima applicazione dei criteri legali di scelta (che la sentenza dichiara non incidente sulla violazione di legge contestata), non osservando cosi’ la regola dell’autosufficienza del ricorso e senza specifiche contestazioni, riconducibili alla possibile violazione di pertinenti regole di diritto o a vizi di motivazione, delle singole valutazioni della Corte territoriale, alle quali pertanto contrappone in maniera meramente assertiva proprie opposte valutazioni, sostanzialmente di merito, alla ricerca di un giudizio di terza istanza, non consentito in questa sede di legittimità.

In ragione di tale insufficiente contrasto alla sentenza impugnata sui punti indicati, il motivo appare comunque infondato, assorbito il resto.

Ne consegue il corretto accertamento da parte dei giudici di rinvio dell’illegittimità del licenziamento comunicato al lavoratore dalla CCR, il trasferimento del rapporto di lavoro di questi alla CBH, divenuta cessionaria ex art. 2112 c.c. dell’azienda della prima società, con i diritti che ne derivano.

5 – Infine col quarto motivo, le ricorrenti deducono la violazione di principi di diritto e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove in sede di risarcimento danni ex art. 18 S.L. Al lavoratore, la Corte non ha dedotto quanto da questi percepito a titolo di trattamento CIGS a decorrere dal 14 maggio 2000.

Anche tale motivo e’ infondato.

Premesso che il trattamento economico CIGS ha natura previdenziale, va infatti ribadito, in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 13 agosto 2002 n. 12194 (cfr., tra le altre, Cass. 14 giugno 2007 n. 13871 e 14 febbraio 2005 n. 2928) che nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo, le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale (pensione, indennità di mobilità o trattamento CIGS) si sottraggono alla regola della “compensano lucri cum damno”, e quindi non vanno sottratte dal risarcimento danni conseguente all’annullamento, commisurato alle retribuzioni perdute, in quanto tali somme perdono il loro titolo giustificativo con l’annullamento del licenziamento e devono pertanto essere restituite, su sua richiesta, all’ente previdenziale.

6 – Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte i due ricorsi vanno respinti, con le normali conseguenze anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi nn. 29706 e 29709/06 e li rigetta; condanna C.C.R. s.r.l. In liquidazione e C.B.H. s.p.a. A rimborsare a C. P. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 25,00 per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari, a carico di ciascuna società.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009

 
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